PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Pension anticipata, le opportunità per i lavoratori precoci

di UGO BIANCOI lavoratori precoci sono coloro che hanno iniziato a lavorare prima dei 19 anni e hanno accumulato un lungo periodo di contribuzione. Grazie a una misura specifica, possono accedere alla pensione anticipata diversi anni prima dei 67 previsti per la pensione di vecchiaia.

L’articolo 1, comma 199, della legge 232/2016, attuato dal Dpcm 87 del 23 maggio 2017, ha introdotto un canale alternativo che consente il pensionamento con 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica, a condizione di aver maturato almeno un anno di lavoro prima dei 19 anni e di appartenere a determinate categorie di lavoratori. Sono considerati validi tutti i contributi accreditati, purché in un’unica gestione, e almeno 35 anni devono derivare da lavoro effettivo.

Se il lavoratore ha contribuzioni in due gestioni (autonoma e dipendente) e l’anno di contribuzione precoce appartiene alla gestione autonoma, sarà necessario aver versato almeno 41 anni di contributi nella gestione dipendente. In tal caso, la pensione sarà raggiunta con 42 anni di contribuzione. L’Inps ha chiarito che sono validi anche i periodi di lavoro all’estero e i contributi riscattati per omessi versamenti. Inoltre, la legge 228/2012 consente il cumulo dei contributi non coincidenti versati in diverse gestioni pensionistiche obbligatorie e casse professionali.

Chi sono i lavoratori interessati?

Confermate anche per il 2025, le cinque categorie che ricadono nella normativa: Disoccupato: il lavoratore dipendente in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzioni consensuali ai sensi dell’articolo 7 legge 604/1966, con l’indennità di disoccupazione terminata da almeno tre mesi; Caregiver: il lavoratore dipendente o autonomo che assiste, alla data della richiesta almeno da 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente, riconosciuto disabile grave ai sensi dell’articolo 3 comma 3 legge 104/1992. A decorrere dal 1 gennaio 2018, tra gli assistiti sono stati introdotti il parente o un affine di secondo grado, sempre convivente, a condizione che il coniuge ed i genitori del disabile sono: ultrasettantenni; affetti da patologie invalidanti; deceduti; mancanti.

Invalido civile: il lavoratore dipendente o autonomo con un grado di invalidità, riconosciuto dalla commissione per le invalidità civili dell’Inps, pari o superiore al 74 %;

Addetto a mansioni gravose: il lavoratore che svolge una professione da almeno sei anni, negli ultimi sette in modo continuativo, o sette anni negli ultimi dieci, classificata come gravosa, tra le seguenti: 1) operaio dell’industria estrattiva, dell’edilizia e delle manutenzioni degli edifici; 2) conduttore di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costrizioni; 3) conciatore di pelli e di pellicce; 4) conduttore di convogli ferroviari e personale viaggiante; 5) conduttore di mezzi pesanti e camion; 6) personale delle professioni sanitarie, infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; 7) addetto all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; 8) insegnate della scuola dell’infanzia ed educatore degli asili nido; 9) facchino, addetto allo spostamento di merci e assimilati; 10) personale, non qualificato, addetto ai servizi di pulizia; 11) operatore ecologico e altro raccoglitore e separatore di rifiuti; 12) operaio dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca; 13) pescatore della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendente o socio di cooperative; 14) lavoratore del settore siderurgico di prima o di seconda fusione e della lavorazione del vetro ad alte temperature, non appartenente al D.lgs 67/2011 (usuranti); 15) marittimo imbarcato a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne. (Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 febbraio 2018).

Addetto a mansioni usuranti: il lavoratore dipendente che svolge attività particolarmente faticose e pesanti, il lavoro alla catena di montaggio, il lavoro notturno o la guida di veicoli destinati al trasporto pubblico collettivo con almeno nove posti. (Articolo 1, commi 1 e 3, decreto legislativo 21 aprile 2011 n. 67)

Come si ottiene la pensione? 

L’accesso alla pensione per i lavoratori precoci richiede la cessazione dell’attività lavorativa, sia dipendente che autonoma. L’iter inizia con la richiesta di certificazione, necessaria per il riconoscimento del diritto. In base alla legge 203 del 2024 (Collegato Lavoro), da quest’anno le domande vanno presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio o il 30 novembre. L’esito viene comunicato all’interessato con una lettera. Se il diritto viene riconosciuto, l’iscritto deve presentare domanda di pensione anticipata con i requisiti agevolati.
Con quale decorrenza?

L’assicurato che matura i requisiti dal 1 gennaio 2019 è soggetto ha una finestra mobile di tre mesi, (DL 4/2019) che fa slittare il pagamento della prima rata di pensione. Ad esempio, chi perfeziona i requisiti di accesso il 15 febbraio 2025 si pagherà il primo rateo dal 1 giugno dello stesso anno. Nel caso di personale pubblico, iscritto alle vecchie casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG, ai sensi dell’articolo 1 comma 162 della legge n. 2013/2023 (legge di bilancio 2024), la finestra mobile è stata ulteriormente allungata nel seguente modo: 4 mesi con requisito maturato tra il 1 gennaio 2025 ed il 31 dicembre 2025; 5 mesi con requisito maturato tra il 1 gennaio 2026 ed il 31 dicembre 2026; 7 mesi con requisito maturato tra il 1 gennaio 2027 ed il 31 dicembre 2027; 9 mesi con requisito maturato dal 1 gennaio 2028. 

La tabella seguente illustra una sintesi dei requisiti per la pensione anticipata dei lavoratori precoci dal 2024 al 2028. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Assegno di inclusione, cosa cambia con la legge di bilancio

di UGO BIANCODa oltre un anno l’Assegno di Inclusione è il principale strumento per combattere la povertà e l’esclusione sociale. Istituito dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito in legge il 3 luglio 2023, n. 85, si propone di supportare le persone più vulnerabili attraverso percorsi di integrazione sociale e lavorativa.

La legge di bilancio n. 207/2024 ha introdotto nuovi requisiti economici per ampliare la platea dei beneficiari. Con il messaggio n. 148 del 15 gennaio 2025, l’Inps ha fornito i dettagli per l’accesso alla misura. I nuclei familiari devono avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) non superiore a 10.140 euro (rispetto ai 9.360 euro previsti nel 2024) e un reddito familiare massimo di 6.500 euro (6.000 euro nel 2024). Per presentare la domanda, è necessario aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che certifica la situazione economica del nucleo. Rimangono invariati gli altri requisiti, tra cui la residenza in Italia e la partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro o di formazione.

Chi può richiederlo?

I nuclei familiari con almeno un componente nelle seguenti condizioni: disabile; minorenne; con almeno 60 anni d’età; in condizioni di svantaggio (grave disagio bio-psico-sociale), inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

Quali sono i requisiti di accesso?

A) Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: da quando si presenta la richiesta, e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso, alternativamente, dei seguenti requisiti: cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadino di un Paese dell’Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per i soggiornanti di lungo periodo; cittadino titolare dello status di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007 n° 251 o apolide ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1992, n° 575.

Oltre ad essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui almeno gli ultimi due in modo continuativo.

Nel nucleo familiare non deve esserci alcun componente che: Sia intestatario di autoveicoli con cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli con cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati nei 36 mesi precedenti la domanda, salvo i mezzi per i quali sono previste agevolazioni fiscali per persone con disabilità; Possieda navi, imbarcazioni da diporto o aeromobili di qualsiasi tipo, come definiti dalla normativa vigente; Sia sottoposto a misure cautelari personali o di prevenzione, oppure abbia sentenze definitive di condanna (o ai sensi dell’art. 444 c.p.p.) con pene superiori a un anno di reclusione, emesse nei 10 anni precedenti la richiesta; Risulti disoccupato per dimissioni volontarie nei 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, salvo dimissioni per giusta causa o risoluzioni consensuali nell’ambito delle procedure previste dalla legge.

I beneficiari tra i 18 e i 29 anni devono aver adempiuto all’obbligo scolastico o essere iscritti a percorsi di istruzione per adulti di primo livello, finalizzati al completamento dell’obbligo di istruzione.

 Requisiti reddituali:
Per accedere al beneficio, il nucleo familiare deve rispettare i seguenti requisiti economici: ISEE in corso di validità non superiore a 10.140 euro; Reddito familiare annuo complessivo inferiore a: 6.500 euro, moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza dell’ADI; 8.190 euro, se il nucleo familiare è composto interamente da persone con età pari o superiore a 67 anni o include membri di età pari o superiore a 67 anni insieme a disabili gravi o non autosufficienti; Patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro, esclusa l’abitazione principale, che deve avere un valore ai fini IMU non superiore a 150.000 euro; Patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, ecc.): 6.000 euro per nuclei con un solo componente; 8.000 euro per nuclei con due componenti; 10.000 euro per nuclei con tre o più componenti, con un incremento di 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo.

Questi massimali sono aumentati di: 5.000 euro per ogni componente con disabilità; 7.500 euro per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza.

Qual è l’importo?

Il beneficio economico è calcolato su base annua come integrazione al reddito familiare. Si compone da: una quota A, fino alla soglia di € 6500 o 8190 annui se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o oppure caratterizzato dalla compresenza di familiari di età pari o superiore a 67 anni e disabili gravi o non autosufficienti, moltiplicata per la scala di equivalenza, di cui all’articolo 2, comma 4 del decreto-legge n° 48/2023, verificata nell’Isee, in corso di validità, presente negli archivi Inps e dalle dichiarazioni rese nella domanda; una quota B per i nuclei familiari in abitazioni concesso in locazione, con contratto regolarmente registrato, pari all’importo del canone annuo di locazione, come dichiarato nel modello Isee, in corso di validità, fino ad un massimo di € 3.640 annui o di 1.950 annui se il nucleo è composto da persone tutte di età superiore a 67 anni oppure caratterizzato dalla compresenza di familiari di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari disabili gravi o non autosufficienti. 

Esempio di calcolo dell’Adi

Un nucleo familiare è composto da due adulti, uno dei quali con disabilità, e soddisfa i requisiti per accedere all’ADI. La scala di equivalenza è pari a 1,5, calcolata sommando: 1,0 per il parametro base del nucleo familiare; 0,5 per il componente con disabilità.

Il nucleo possiede un’abitazione di proprietà e ha un reddito annuo di 3.500 euro.

Calcolo della quota A:

La soglia di reddito annuale prevista è di 6.500 euro, moltiplicata per la scala di equivalenza (1,5): 6.500 × 1,5 = 9.750 euro. L’importo spettante si calcola come la differenza tra quest’ultimo valore e il reddito annuo del nucleo: 9.750 – 3.500 = 6.250 euro annui. Dividendo l’importo annuo per 12 mesi, si ottiene un contributo mensile di 521 euro. Tuttavia, l’importo mensile minimo previsto per l’ADI è di 480 euro, quindi il nucleo riceverà 521 euro al mese.

Durata e modalità di pagamento? 

L’ADI può essere erogato per un massimo di 18 mesi consecutivi e viene accreditato tramite uno strumento elettronico, chiamato Carta di inclusione o Carta ADI.

Come richiederlo?

È possibile accedere all’ADI predisponendo una richiesta: in via telematica, dal sito istituzionale dell’Inps (www.inps.it), identificandosi con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica 3.0) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi); attraverso gli Enti di Patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152; mediante i CAF Centri di Assistenza Fiscale.

L’Assegno di Inclusione offre un’opportunità importante per supportare l’integrazione sociale e lavorativa, con un ampliamento dei requisiti che ne facilita l’accesso. È essenziale che la misura venga gestita correttamente e utilizzata in modo mirato, per garantirne l’efficacia nel lungo periodo. L’auspicio è che questo strumento possa contribuire in modo significativo a ridurre le disuguaglianze e favorire percorsi di autonomia per chi ne ha diritto, con un impatto positivo sulla coesione sociale. (ub)

[Ugo Bianco è  Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Pensioni 2025, età, contributi e strumenti

di UGO BIANCONegli ultimi anni il sistema pensionistico italiano ha subito importanti riforme dettate dalla necessità di garantire la sostenibilità finanziaria di fronte a sfide demografiche sempre più pressanti.

L’aumento della speranza di vita, il calo delle nascite e la diffusione di occupazioni precarie hanno ridotto la capacità contributiva delle giovani generazioni, aggravando ulteriormente il peso della spesa previdenziale sul bilancio pubblico. In questo contesto, interventi legislativi come la legge Fornero, l’introduzione di strumenti come l’Ape social, la Quota 103 contributiva e Opzione donna, hanno ridisegnato il panorama dei requisiti pensionistici.

Il sistema continua a fondarsi su due pilastri principali: la pensione di vecchiaia, accessibile al compimento di 67 anni con almeno 20 anni di contributi, e una serie di opzioni per il pensionamento anticipato, pensate per specifiche categorie di lavoratori. Questa premessa vuole offrire una panoramica chiara e aggiornata sui requisiti richiesti per andare in pensione nel 2025, con particolare attenzione alle conferme e le novità introdotte dall’ultima legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2024, n. 207).

Pensione di vecchiaia

I requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia variano in base al sistema previdenziale applicabile, con specifiche differenze tra il sistema misto e quello contributivo.

Sistema misto

I lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono andare in pensione al raggiungimento dei seguenti requisiti: Età anagrafica: 67 anni (da adeguare dal 2027 agli incrementi della speranza di vita); Contributi minimi: 20 anni di contribuzione, comprensivi di periodi lavorativi, riscatto, versamenti volontari e accrediti figurativi.

Sistema contributivo

Per chi ha iniziato a versare contributi dal 1° gennaio 1996, le condizioni per la pensione di vecchiaia sono: 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi, purché l’importo della pensione sia pari o superiore all’assegno sociale; Alternativa: 71 anni di età con almeno 5 anni di contributi effettivi (senza accrediti figurativi) e senza vincoli sull’importo della pensione.

Novità

Calcolo delle soglie minime: A partire dal 1° gennaio 2025, in base all’articolo 1, commi 181-185, della legge di Bilancio 2025, i lavoratori con sistema contributivo integrale possono includere le rendite pensionistiche complementari nel calcolo delle soglie previste per la pensione di vecchiaia; Riduzione del requisito anagrafico: Ai sensi dell’articolo 1, comma 179, della stessa legge, le madri lavoratrici con almeno quattro figli, per le quali la pensione è calcolata con il sistema contributivo, possono beneficiare di una riduzione del requisito anagrafico di 67 anni, fino a un massimo di 16 mesi.

Accesso alla pensione

In nessun caso l’accesso alla pensione di vecchiaia è soggetto a finestre mobili, garantendo così un decorso immediato al raggiungimento dei requisiti.

Pensione anticipata

I lavoratori possono accedere alla pensione anticipata attraverso due principali sistemi: misto e contributivo. Di seguito i dettagli sui requisiti richiesti e le condizioni previste.

Sistema misto

Per i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, la pensione anticipata ordinaria può essere ottenuta con: *41 anni e 10 mesi (2.175 settimane) di contributi per le donne. *42 anni e 10 mesi (2.227 settimane) di contributi per gli uomini. 

Non è richiesto un requisito anagrafico, ma sono necessari almeno 35 anni di contribuzione effettiva.

Sistema contributivo

Per i lavoratori con anzianità contributiva dal 1° gennaio 1996, i requisiti per la pensione anticipata ordinaria sono identici a quelli del sistema misto (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini).

Finestre mobili

La pensione anticipata prevede una finestra mobile di 3 mesi dalla maturazione dei requisiti. *

Opzione alternativa:
È possibile accedere alla pensione anticipata contributiva al raggiungimento di: 64 anni di età (adeguabile alla speranza di vita dal 2027); Almeno 20 anni di contribuzione effettiva; Una prima rata di pensione almeno pari a: 3 volte l’importo mensile dell’assegno sociale; 2,8 volte per le donne con un figlio; 2,6 volte per le donne con due o più figli.

Dal 1° gennaio 2024, l’importo della pensione anticipata contributiva è limitato a 5 volte il trattamento minimo per ogni mese di anticipo fino alla maturazione della pensione di vecchiaia. Inoltre, dal 1° gennaio 2025, i lavoratori con sistema contributivo possono includere le rendite pensionistiche complementari nel calcolo delle soglie minime di accesso per la medesima prestazione, con un requisito contributivo ridotto a: 25 anni dal 2025; 30 anni dal 2030.

Ape Sociale

La Legge di Bilancio 2025, con l’articolo 1, comma 175, ha esteso la validità dell’Ape Sociale fino al 31 dicembre 2025. Questo strumento, definito come prestazione ponte, consente a determinati lavoratori di accedere a un sostegno economico in attesa della pensione di vecchiaia. Per usufruirne è necessario soddisfare alcuni requisiti entro la fine del 2025: Età anagrafica: almeno 63 anni e 5 mesi; Contributi: 30 anni per la maggior parte dei lavoratori, 36 anni per chi svolge attività considerate gravose, e 32 anni per specifiche categorie come operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la lavorazione di ceramica e terracotta (identificati da specifici codici Istat).

Per le donne, è prevista una riduzione dei requisiti contributivi di 12 mesi per ogni figlio, fino a un massimo di due anni complessivi. Oltre ai requisiti anagrafici e contributivi, i beneficiari devono rientrare in una delle seguenti situazioni: Essere disoccupati; Assistere familiari con gravi necessità; Avere un’invalidità civile pari almeno al 74%; Svolgere o aver svolto mansioni classificate come gravose.

Quota 103

Con l’articolo 1, comma 174 della medesima legge, è stata confermata la Quota 103 per l’anno 2025. Questa misura è riservata ai lavoratori che abbiano raggiunto 62 anni di età e accumulato 41 anni di contributi. Il diritto alla pensione prevede una finestra mobile differenziata: 7 mesi per i dipendenti del settore privato; 9 mesi per i lavoratori pubblici, limitatamente alle categorie autorizzate.

Dal 1° gennaio 2024, l’adesione a Quota 103 implica il passaggio al sistema contributivo puro. Inoltre, l’importo della pensione è fissato entro un massimo mensile lordo pari a 4 volte il trattamento minimo Inps. Fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, i beneficiari di Quota 103 non possono cumulare il trattamento con redditi da lavoro. Unica eccezione è rappresentata dai redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, entro un limite annuo di 5.000 euro lordi.

Opzione Donna

Anche per il 2025 è confermata la possibilità di accedere alla pensione anticipata con Opzione Donna, mantenendo le stesse condizioni del 2024. Possono aderire le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2024, abbiano:Contributi: almeno 35 anni; Età anagrafica: 61 anni, ridotta di un anno per figlio (fino a un massimo di 2 anni); Eccezioni: età minima di 59 anni se dipendenti o licenziati da aziende in crisi.

La misura è riservata a caregiver, donne con un’invalidità pari o superiore al 74%, e dipendenti o licenziate da aziende in difficoltà. Il trattamento pensionistico scatta dopo: 12 mesi per le dipendenti; 18 mesi per le autonome.

Conferme e novità rappresentano un’importante opportunità per chi intende anticipare il pensionamento, adattandosi alle proprie esigenze personali e familiari. Tuttavia, è fondamentale valutare attentamente i requisiti e le implicazioni economiche, considerando che alcune opzioni, come il sistema contributivo, possono influire sull’importo finale della pensione. In un contesto in continua evoluzione, è consigliabile informarsi adeguatamente e, se necessario, consultare esperti o patronati per individuare la soluzione più adatta alla propria situazione lavorativa e personale. (ub)

[Ugo Bianco è Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi  – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Assistenza agli anziani, debutta la prestazione universale

di UGO BIANCOA partire dal 2 gennaio 2025, l’Inps ha introdotto in via sperimentale la “Prestazione Universale”. Una misura economica dedicata agli ultraottantenni con bisogni assistenziali gravissimi. Istituita con l’articolo 34 del decreto legislativo 29/2024, integra l’indennità di accompagnamento (Quota fissa), con una somma di 850 euro mensili (Quota integrativa), allo scopo di coprire i costi per servizi di assistenza.

Queste spese includono, ad esempio, la remunerazione del lavoro di cura ed assistenza prestato da lavoratori domestici, con mansioni di assistenza alla persona ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 81/2015. Possono comprendere anche le prestazioni assistenziali fornite da imprese e professionisti qualificati nel settore dell’assistenza sociale non residenziale. L’intero sostegno ammonta a 1.382 euro mensili. L’attuazione sarà valida per tutto il biennio 2025-2026, con un controllo costante da parte dell’Istituto per monitorare eventuali scostamenti tra il numero di domande presentate e le risorse disponibili.

Quali sono le condizioni di accesso?

Per usufruirne, la persona anziana, non autosufficiente, deve soddisfare le seguenti condizioni: avere compiuto almeno 80 anni; essere in stato di bisogno assistenziale gravissimo, valutato dall’Inps, sulla base delle informazioni sanitarie disponibili nei propri archivi e delle indicazioni date dalla commissione tecnico-scientifica di cui al D.M. n. 155/2024; possedere un Isee socio-sanitario ordinario non superiore a 6.000 euro ed in corso di validità; essere titolari dell’indennità di accompagnamento (articolo 1, comma 1, legge 18/1980).

Con il messaggio n. 4490 del 30 dicembre 2024, l’Inps chiarisce che il criterio di valutazione del punto 2 tengono conto di due requisiti: Sanitario, consistente nella “Valutazione della Disabilità Gravissima”, stabilita su precisi parametri tecnici, previste dall’articolo 3 comma 2 del decreto interministeriale 26 settembre 2016, così descritti: persone in coma, stato vegetativo (SV) o stato di minima coscienza (SMC) e con un punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS) < =10;  soggetti che necessitano di ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7); pazienti con demenza grave o gravissima con punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS) > = 4; individui con lesioni fra C0 e C5, di qualsiasi natura, classificate come grado A o B sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS); Nel caso di esiti asimmetrici, entrambe le lateralità devono essere valutate con lesioni di grado A o B; soggetti con patologie neurologiche o muscolari che presentano un bilancio muscolare complessivo < = 1 ai 4 arti secondo la scala Medical Research Council (MRC), oppure con punteggio di disabilità > = 9 sulla scala Expanded Disability Status Scale (EDSS) o in stadio 5 della scala Hoehn e Yahr mod; persone con grave deficit visivi totale o con un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuali correzioni o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 % e ipocusia, a prescindere dall’epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell’orecchio migliore;  individui con spettro autistico livello 3 secondo il DSM-5; diagnosi di ritardo mentale grave o profondo secondo la classificazione DSM-5, con QI < = 34 e punteggio < = 8 sulla scala Lapmer (Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation;  qualsiasi altra situazione in cui è necessaria l’assistenza continua ed il monitoraggio 24 ore su 24, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche. 

In ogni caso deve considerarsi “persona con disabilità gravissima” chi necessita di assistenza continua 24 ore su 24, a volte prestata anche da più persone contemporaneamente, l’interruzione della quale, anche per un periodo molto breve, può portare a complicazioni gravi o anche alla morte. Ai fini della valutazione si deve fare riferimento alla documentazione a disposizione dell’interessato in relazione alla tipologia di supporto in corso di erogazione da parte delle strutture pubbliche, come individuata e classificata nelle citate indicazioni della commissione tecnico-scientifica. 

Sociale: Ai fini della valutazione del requisito sociale si deve considerare la situazione familiare e assistenziale della persona con disabilità, seguendo lo schema, a forma di questionario, contenuto nel messaggio citato. Il punteggio complessivo non deve essere inferiore a 8. 

Ai fini del riconoscimento del livello di bisogno assistenziale gravissimo, devono, pertanto, risultare soddisfatti entrambi i requisiti, ossia la sussistenza della disabilità di livello gravissimo e la sussistenza di un bisogno assistenziale con valore almeno di 8. 

Come avviene l’accertamento della prestazione? 

L’accertamento è a cura del Centro Medico Legale Inps sulla base delle informazioni sanitarie contenute nei propri archivi, oltre alla documentazione allegata alla domanda, secondo le modalità previste dall’art. 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, modificato dalla legge 11 settembre 2020 n. 120. 

Come viene comunicato l’esito della richiesta?

Il Centro Medico Legale, qualora la documentazione fornita risultasse insufficiente, richiede al cittadino un’integrazione necessaria per la verifica sanitaria. Successivamente, il verbale viene inviato insieme a una lettera che informa sull’esito della valutazione: il riconoscimento o meno del bisogno assistenziale gravissimo e l’accoglimento o il rigetto della domanda. In caso di esito positivo, il beneficiario riceve anche la lettera di liquidazione della prestazione.

Come si presenta la domanda?

La domanda deve essere presentata esclusivamente online a partire dal primo giorno del mese in cui si compie l’età di 80 anni, come previsto dalla normativa. È necessario accedere al portale INPS, nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” sul sito ufficiale www.inps.it. Il percorso da seguire è: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Vedi tutti”.

Dopo essersi autenticati con una delle identità digitali riconosciute (Spid livello 2 o superiore, Cie 3.0, Cns o eIDAS), occorre selezionare “Decreto Anziani – Prestazione Universale (art. 34 e ss. Dlgs 29/2024)”. In alternativa, è possibile avvalersi del supporto degli Istituti di patronato.

La domanda può essere presentata nel periodo di sperimentazione, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, e, in caso di accoglimento, la prestazione sarà erogata a partire dal mese di presentazione fino alla fine del periodo di sperimentazione, purché siano rispettati tutti i requisiti richiesti. (ub)

[Ugo Bianco è Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Invalidità civile, le novità delle riforme

di UGO BIANCODal 1° gennaio 2025 ha preso il via la sperimentazione della “Riforma della Disabilità” in nove province italiane, tra cui Trieste, Brescia, Forlì-Cesena, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari.

Questo nuovo modello, che sarà esteso a tutto il territorio nazionale dal 2026, introduce criteri e modalità innovative per l’accertamento della disabilità, con una “valutazione di base” unitaria affidata all’Inps. L’obiettivo è semplificare le procedure e uniformare i processi di riconoscimento dell’invalidità civile e delle indennità di accompagnamento, apportando cambiamenti significativi per chi presenta nuove domande. È importante sottolineare che le istanze attualmente in corso continueranno a seguire le regole precedenti fino alla loro conclusione.

Il Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62, propone una significativa innovazione nelle modalità di avvio del procedimento valutativo per il riconoscimento della disabilità. La storica “richiesta amministrativa”, inviata a cura del cittadino o dagli Enti abilitati, viene sostituita da un “certificato introduttivo”, redatto e trasmesso all’Inps dal medico certificatore. Il processo di accertamento della disabilità avrà inizio non appena l’Istituto previdenziale riceverà il documento. La prestazione assistenziale sarà quindi riconosciuta a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di trasmissione dello stesso.

Chi può rilasciare il certificato medico introduttivo?

L’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 62/2024 stabilisce che il certificato medico introduttivo può essere rilasciato e trasmesso dai seguenti medici:
a) Medici operanti in aziende sanitarie locali, ospedali, istituti di ricovero e ricerca scientifica, e centri         per la diagnosi e cura di malattie rare;
b) Medici di base, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale,    medici in pensione iscritti all’albo, liberi professionisti e medici di strutture private accreditate.   

L’Inps, nell’ambito della sua prerogativa di identificare i medici certificatori, acquisirà la documentazione relativa al programma “Educazione Continua in Medicina”, che comprende le classificazioni internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), la promozione della salute e gli accertamenti sanitari di base. Il messaggio Inps n. 4364 del 19 dicembre 2024 fornisce chiarimenti operativi in proposito, con un approfondimento sulla trasmissione dei dati del disabile. Di seguito, sintetizzo i punti principali:

Continuità nell’uso dell’attuale profilo medico certificatore: Periodo transitorio: In attesa dell’adozione del regolamento previsto dall’art. 33, comma 3, Decreto legislativo 62/2024, i medici certificatori potranno continuare ad utilizzare l’autorizzazione esistente per acquisire i nuovi certificati medici; Ambito territoriale: Questo si applica ai soggetti residenti o domiciliati nei territori individuati per la sperimentazione.

Modalità di adeguamento al nuovo sistema

Al primo tentativo di redazione del certificato introduttivo, il medico sarà indirizzato automaticamente alla pagina del proprio profilo nell’applicativo dedicato; Dichiarazione obbligatoria: Nella predetta pagina, dovrà compilare obbligatoriamente una dichiarazione di responsabilità (ai sensi del Dpr 445/2000), in cui si attesta: La realizzazione o l’impegno in corso per la creazione del “dossier formativo di gruppo” della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri per il triennio 2023-2025; Il possesso di una firma digitale.

La conferma della dichiarazione di responsabilità è obbligatoria, altrimenti la procedura web interrompe l’acquisizione di ulteriori informazioni.

Quali sono le modalità per la trasmissione dei dati socio-economoci?

Dopo l’invio del certificato introduttivo, il richiedente deve completare la richiesta trasmettendo i dati socio-economici all’Inps. Questo passaggio è fondamentale per accelerare l’erogazione delle prestazioni economiche attraverso le seguenti modalità:

  1. Utilizzo della procedura online:Accedere al sito istituzionale dell’Inps e selezionare la procedura “Dati socioeconomici disabilità”; Autenticarsi con la propria identità digitale (Spid di almeno livello 2, Cie 3.0, Cns o eIDAS).
  2. Informazioni richieste (da inserire, se non già precompilate):
    • Dati anagrafici del richiedente (incluso codice fiscale);
    • Stato civile se coniugato, anche i dati anagrafici ed il codice fiscale del coniuge;
    • Reddito annuo lordo, al netto degli oneri deducibili, riferito all’anno in corso;
    • Ricovero gratuito superiore a 29 giorni consecutivi;
    • Modalità di pagamento (Iban o contanti presso Poste/Banca).
    • Eventuale attività lavorativa svolta.
  3. Supporto da enti terzi:
    • È possibile avvalersi dei servizi offerti dagli Istituti di patronato o dalle Associazioni di categoria. In tal caso, è necessario conferire un mandato per la trasmissione dei dati.
  4. Comunicazioni e segnalazioni:

In conclusione, la Riforma della Disabilità, sperimentata dal decreto legislativo 62/2024, segna un cambio di paradigma cruciale verso un sistema più inclusivo, equo e accessibile per le persone con disabilità. Le nuove disposizioni, che semplificano e accelerano l’accesso alle prestazioni economiche, ribadiscono l’importanza di migliorare la qualità della vita e ampliare le opportunità per tutti i cittadini. Se implementato con efficacia, questo nuovo modello di welfare risponderà alle esigenze immediate, favorendo una società più equa, dove ogni individuo può contribuire e partecipare pienamente alla vita economica, sociale e culturale.  (ub)

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Naspi, reddito da dichiarare entro il 31 gennaio 2025

di UGO BIANCOCon il messaggio n. 4353 del 18 dicembre 2024 l’Inps ricorda ai beneficiari della Naspi (Nuovo Assegno Sociale per l’Impiego) l’obbligo di dichiarare il reddito presunto per il 2025 entro il 31 gennaio prossimo.

In caso di concomitanza con un lavoro dipendente o autonomo, trattandosi di una prestazione economica non cumulabile, oltre i limiti di 8.500 euro per redditi da lavoro dipendente e 5.500 euro per redditi da lavoro autonomo, necessita della comunicazione del reddito presunto per la verifica del diritto, della misura (intera o ridotta) o della sospensione.

Lo stesso adempimento vale in caso di reddito pari a zero. A tal proposito, l’Istituto previdenziale ha avviato una campagna proattiva per raccogliere le dichiarazioni dei beneficiari.

Con una comunicazione personalizzata, verrà formalizzato l’invito a trasmettere il reddito presunto utilizzando il modello NASpI-Com, disponibile nella sezione “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” del sito Inps o tramite i patronati.

Il contatto avverrà attraverso diversi canali, tra cui email, sms, telefono, PEC e lettere cartacee. Rispettare questa scadenza è fondamentale per garantire la continuità dell’indennità.  (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Cosa sapere sulla Pensione supplementare di vecchiaia

di UGO BIANCO La pensione supplementare di vecchiaia è una prestazione economica erogata dall’Inps a chi è già titolare di una pensione principale. Viene concessa, ad esempio, a coloro che hanno versato contributi al Fondo lavoratori dipendenti privati (Ago), ma in misura insufficiente per ottenere un ulteriore assegno pensionistico autonomo.

Questa situazione è comune tra i lavoratori che, cambiando attività durante la carriera, accumulano contributi in più gestioni previdenziali. In questi casi, oltre a valutare opzioni come la ricongiunzione, la totalizzazione o il cumulo, è possibile richiedere una pensione principale nel fondo che soddisfa i requisiti minimi di pensionamento.

Una volta ottenuta questa, si può richiedere la pensione supplementare, calcolata sui contributi residui presenti in altre gestioni, che da soli non bastano per accedere a una seconda pensione autonoma. La disciplina è regolata dall’articolo 5 della legge 1338/1962, “Diritto alla pensione supplementare”, in vigore dal 1° maggio 1968. Successive modifiche sono state introdotte dall’articolo 12 del DPR 488/1968, che definisce la decorrenza, le modalità di liquidazione e gli eventuali incrementi dell’importo.

Da quando decorre?

La pensione supplementare di vecchiaia è concessa al raggiungimento dell’età pensionabile di 67 anni, come stabilito dalla riforma Fornero dal 2019. La decorrenza inizia dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Quali sono le modalità di liquidazione? 

L’importo della pensione è calcolato secondo uno dei seguenti sistemi: Retributivo: se i contributi sono stati versati prima del 1° gennaio 1996; Misto: se il lavoratore possiede contributi sia antecedenti al 1° gennaio 1996 sia successivi al 31 dicembre 1995; in questo caso, una quota è calcolata con il sistema retributivo e una con il contributivo; Contributivo: se i contributi sono stati versati dopo il 31 dicembre 1995 o il 31 dicembre 2011.

Trattamento minimo?

Si ricorda inoltre che la pensione supplementare non è integrabile al trattamento minimo, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 155/1981.

L’ iscritto alla gestione separata?

Gli iscritti alla Gestione Separata che non soddisfano i requisiti per ottenere una pensione autonoma possono comunque ricevere una pensione supplementare di vecchiaia se percepiscono un trattamento pensionistico a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (Ago), di altre forme esclusive o sostitutive, di gestioni speciali per lavoratori autonomi (legge n. 233/1990) o delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti.

Questa pensione, erogabile a partire dai 67 anni, può essere di importo inferiore al minimo richiesto per le prestazioni contributive (1,5 volte l’assegno sociale), come specificato nel messaggio Inps 219/2013.

Tabella: Combinazioni per ottenere la pensione supplementare di vecchiaia

La tabella seguente elenca i requisiti e condizioni che consentono di accedere alla pensione supplementare di vecchiaia. È stata strutturata per aiutarti a individuare facilmente se hai diritto a questa prestazione e in quali circostanze.

Ogni riga rappresenta una combinazione possibile, specificando: Tipo di trattamento pensionistico principale: AGO, gestione speciale autonomi, gestione separata, altre forme sostitutive o esclusive e casse dei liberi professionisti; Età minima: 67 anni;Tipo di fondo in cui si può chiedere la pensione supplementare: AGO, gestione speciale autonomi, gestione separata, altre forme sostitutive o esclusive e casse dei liberi professionisti.

Consulta la tabella per verificare se rientri in una delle opportunità indicate:

È utile ricordare che il versamento di ulteriori contributi nella gestione che ha originato la pensione supplementare consente di ottenere un supplemento, che andrà ad incrementare l’importo erogato. 

In caso di decesso del lavoratore o del pensionato, il superstite ha diritto, rispettivamente, alla pensione indiretta supplementare di reversibilità o alla pensione supplementare di reversibilità.(ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Focus Legge 104, benefici assistenziali e fiscali

di UGO BIANCOLa legge 104/92 prevede una serie di agevolazioni dedicate alle persone con disabilità e ai loro familiari, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale e migliorare la qualità della vita. Cominciamo dalle agevolazioni rivolte al “portatore di handicap” (articolo 3, comma 1) e successivamente analizziamo quelle destinate al “portatore di handicap in situazione di gravità” (articolo 3, comma 3). In entrambe i casi, il riconoscimento dello status di disabile non prevede un sostegno economico, ma offre esclusivamente benefici assistenziali e fiscali. L’articolo 3 del Dl n. 62/2024 ha modifica i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 3 della Legge n. 104/1992, ridefinendo il concetto di persona con disabilità. 

La nuova definizione è: «Persona con disabilità è chi presenta compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali durature che, in interazione con barriere di diversa natura, ostacolano la piena ed effettiva partecipazione ai vari contesti di vita, su base di uguaglianza con gli altri. La disabilità è accertata attraverso una valutazione di base».

L’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992 disciplina i casi di disabilità connotati da particolare gravità. La nuova versione, introdotta dal DL n. 62/2024, recita: «Quando la compromissione, singola o multipla, riduce l’autonomia personale in relazione all’età, rendendo necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o relazionale, è previsto un sostegno intensivo con priorità nei programmi e interventi dei servizi pubblici».

Quali sono i benefici assistenziali della legge 104/92 art. 3 comma 1?

Per i lavoratori nella pubblica amministrazione: L’articolo 21 della Legge 104/92 garantisce alle persone con handicap e invalidità superiore ai due terzi, o con minorazioni rientranti nelle categorie I, II e III della tabella A della Legge 648/1950, due diritti principali se assunte tramite concorso presso enti pubblici: Scelta prioritaria tra le sedi disponibili; Precedenza nelle richieste di trasferimento.

Inoltre, i familiari che assistono una persona disabile non sono obbligati a svolgere turni di lavoro notturno, definiti come un periodo di almeno sette ore consecutive tra mezzanotte e le cinque del mattino.

Quali sono le agevolazioni fiscali?

Acquisto dell’auto

Per i disabili con limitazioni motorie o deambulazione ridotta, le agevolazioni comprendono:

  • Iva agevolata al 4% sull’acquisto.
  • Detrazione del 19% della spesa nella dichiarazione dei redditi.
  • Esenzione dal bollo auto e dalle tasse di trascrizione.

Le condizioni variano in base alla capacità deambulatoria: Ridotte capacità motorie (art. 8, legge 449/1997):
Il veicolo deve essere adattato stabilmente per il trasporto o conforme alle prescrizioni della Commissione preposta alla guida; Grave limitazione della deambulazione o pluriamputazioni (art. 30, comma 7, legge 388/2000). Non è necessario adattare il veicolo per ottenere i benefici. L’agevolazione si applica a un solo veicolo ogni quattro anni, salvo demolizione del precedente. Vale sia per veicoli nuovi che usati.

Acquisto di ausili medici

Iva al 4% sull’acquisto di ausili medici; Possibilità di detrazione del 19% della spesa nella dichiarazione dei redditi.

Spese mediche e assistenza specifica

Deduzione delle spese per prestazioni mediche generiche e assistenza fisica fornita da personale specializzato, come fisioterapisti; Valida sia per il diretto interessato che per il familiare che lo assiste.

Acquisto di sussidi tecnici e informatici

Iva al 4% su sussidi tecnici e informatici (es. computer, telefoni con vivavoce, biciclette elettriche); Detrazione fiscale del 19% per dispositivi che migliorano la qualità della vita del disabile.

Quali sono i benefici assistenziali e fiscali della legge 104/92 art. 3 comma 3?

Le persone con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92, oltre alle agevolazioni standard, hanno diritto a ulteriori benefici, descritti di seguito.

Agevolazioni per i familiari caregiver

Le agevolazioni fiscali (Iva ridotta, detrazioni Irpef, esenzione bollo auto, ecc.) spettano anche ai familiari che assistono il disabile fiscalmente a carico. Per i figli disabili fino a 24 anni, il limite di reddito per essere considerati a carico è 4.000 euro annui; oltre questa età, è 2.840,51 euro. Per l’acquisto di un veicolo con Iva agevolata al 4%, il beneficiario può essere il familiare che sostiene la spesa.

Esenzione bollo auto e trascrizione al Pra

I disabili con limitazioni motorie hanno diritto all’esenzione permanente dal bollo auto per un solo veicolo adattato. Per chi ha gravi difficoltà di deambulazione o pluriamputazioni, l’esenzione vale anche senza adattamenti del veicolo. L’agevolazione si applica solo entro determinati limiti di cilindrata: 2.000 cc per motori a benzina; 2.800 cc per motori diesel o ibridi; 150 kW per motori elettrici.

L’esenzione dalla tassa di trascrizione al Pra è valida sia per auto nuove che usate.

Iva agevolata al 4% per l’acquisto di auto

L’Iva ridotta al 4% è applicabile a un veicolo ogni quattro anni, salvo rottamazione del precedente. Vale per veicoli nuovi o usati, senza limiti di valore ma entro i limiti di cilindrata sopra indicati. I veicoli per disabili con ridotte capacità motorie devono essere adattati prima dell’acquisto e la persona deve possedere una patente speciale, qualora è necessaria.

Detrazione Irpef per auto

È possibile detrarre il 19% della spesa per un veicolo, fino a un massimo di 18.075,99 euro. La detrazione può essere applicata in un’unica soluzione o ripartita in quattro quote annuali. 

Agevolazioni per sussidi tecnici e informatici

L’Iva al 4% si applica a sussidi che migliorano la comunicazione, l’accesso alle informazioni o l’autonomia del disabile. Sono inclusi computer, telefoni, strumenti per la scrittura o elaborazione grafica, ausili per il controllo ambientale e dispositivi per la riabilitazione.

Iva agevolata al 4% per altri beni e servizi

Include protesi, ausili ortopedici, letti e materassi antidecubito, cateteri, poltrone per disabili e biciclette a pedalata assistita. Riguarda anche l’eliminazione di barriere architettoniche, come servoscala e ascensori.(ub)

[Ugo Bianco è Presidente Associazione Nazionale Sociologi  – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Assegno sociale, criteri di accesso e benefici

di UGO BIANCOL’assegno sociale è una prestazione economica assistenziale destinata ai cittadini privi di contributi previdenziali, in condizioni economiche disagiate, che non hanno diritto alla pensione. Introdotto dall’articolo 3 commi 6 e 7 della legge 335/95, richiede specifici requisiti legati al reddito e alla residenza. Inoltre, l’articolo 20 comma 10 del decreto-legge 112/2008 ha stabilito l’obbligo del soggiorno legale e continuativo in Italia per almeno 10 anni.

L’Inps, con la circolare n. 131 del 12 dicembre 2022, ha chiarito le regole sulla residenza decennale, la maggiorazione dell’importo e le modalità di autocertificazione. Con il messaggio n. 1268 del 3 aprile 2023 ha precisato ulteriori dettagli applicativi, sottolineando che i requisiti sono diventati sempre più stringenti e selettivi. Questo articolo analizza i criteri di accesso, con particolare attenzione ai requisiti richiesti, alle condizioni reddituali e all’importo mensile previsto.

A chi spetta? 

I soggetti interessati sono i seguenti: Cittadini italiani; Cittadini UE iscritti all’Anagrafe del comune di residenza; Cittadini della Repubblica di San Marino; Cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario (articolo 19, commi 2 e 3 del decreto legislativo 30/2007); Cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; Cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti; Cittadini dello Spazio Economico Europeo e Svizzera.

Quali sono gli altri requisiti?

Età anagrafica 67 anni (dal 2019); Stato di bisogno economico; Residenza effettiva in Italia; 10 anni di soggiorno legale e continuativo in Italia (art. 20, comma 10 decreto legge 112/2008)

Qual’è la condizione reddituale?

Per ricevere l’assegno sociale nel 2024, il limite massimo del reddito è di € 6.947,33 per una persona sola o € 13.894,66 per una persona coniugata. In assenza di entrate, l’importo spetta per intero, mentre per valori inferiori alle soglie indicate si percepisce la differenza tra l’importo completo e le entrate annuali. L’importo dell’assegno sociale è di € 534,41 mensili per tredici mensilità, non soggetto a ritenute Irpef. Per la prima liquidazione si calcola in considerazione del reddito dell’anno in corso, dichiarato presuntivamente nella domanda dal richiedente. 

Quali sono i redditi da considerare?

Rientrano tra i redditi del richiedente e del coniuge: 1. I redditi assoggettabili all’Irpef; 2. I redditi esenti da imposta; 3. I redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta; 4. I redditi soggetti ad imposta sostitutiva 5. Redditi da terreni e fabbricati; 6. Pensioni di guerra; 7. Rendite vitalizie Inail; 8. Le pensioni dirette erogate da stati esteri; 9. Le pensioni e gli assegni concesse agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi; 10. Gli assegni alimentari corrisposti dall’ex coniuge.

Quali redditi non si camputano?

I trattamenti di fine rapporto (anche le anticipazioni); 2. La rendita catastale della prima casa; 3. Le somme arretrate assoggettate a tassazione separata. 

La decorrenza? 

Il pagamento avviene dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Annualmente, a cura dell’Inps, viene verifica la permanenza dei requisiti socioeconomici e della residenza effettiva. 

Quando decede?

L’assegno viene sospeso quando il titolare soggiorna all’estero più di 29 giorni. Dopo un anno di sospensione, si procede con la revoca della prestazione. (ub)

 

[Ugo Bianco è Presidente Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Opzione Donna: Istruzione per l’uso

di UGO BIANCO – La pensione anticipata “Opzione Donna” consente alle lavoratrici del settore pubblico, privato e autonomo di ritirarsi dal lavoro prima dei requisiti ordinari, rispettando specifiche condizioni anagrafiche, contributive e personali.

Introdotta dalla legge n. 243/2004 e prorogata per il 2024 con la legge di Bilancio n. 213/2023, rappresenta una soluzione utile per chi necessita di maggiore flessibilità o affronta particolari difficoltà. L’Ips ha fornito chiarimenti sulla normativa in vigore con la circolare n. 59 del 3 maggio 2024, che esplicita le modalità di applicazione della misura per l’anno in corso. In questo articolo, analizzerò i requisiti e le condizioni di accesso, evidenziando le criticità e le opportunità legate alla misura.

Qual’è l’età anagrafica richiesta? L’età anagrafica richiesta varia in base alle specifiche condizioni della lavoratrice: 61 anni per la generalità delle lavoratrici; 60 anni per le lavoratrici con un figlio; 59 anni per le lavoratrici con due o più figli; 59 anni per le lavoratrici dipendenti o licenziate da aziende in crisi con tavolo di confronto attivo presso gli organi competenti.

Con quale anzianità contributiva?  È necessaria un’anzianità contributiva minima di 35 anni, calcolata esclusivamente sui contributi effettivi versati, senza considerare i periodi di contribuzione figurativa, come quelli derivanti da malattia, disoccupazione o maternità, entro il 31 dicembre 2023.

Quali sono le finestre temporali? Sono due e calcolate dalla data di maturazione dei requisiti: 12 mesi per le lavoratrici dipendenti pubbliche e private e 18 mesi per le lavoratrici autonome. Le prime riceveranno il primo pagamento dopo un anno dalla maturazione dei requisiti, mentre le seconde dopo un anno e mezzo. 

Quali sono le condizioni soggettive?
E’ necessario trovarsi in una delle seguenti condizioni: 1) Assistere, in modo continuativo e da almeno sei mesi il coniuge, il componente dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con riconoscimento dell’handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992. In alternativa assistere, con le stesse modalità, un parente o un affine di secondo grado, convivente, quando i genitori, il coniuge e l’altro membro dell’unione civile del disabile ha compiuto l’età di 70 anni o che sia affetto da patologie invalidanti, sia deceduto o manca. La convivenza è valida quando si ha la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, ma anche in interno diversi, mentre i sei mesi di assistenza devono essere necessariamente continuativi. Lo status di disabile è riconosciuto dalla commissione medica dell’Inps. La decorrenza è determinata dalla data di definizione del verbale di accertamento; 2) Avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalla commissione INPS, con punteggio minimo del 74 %;  3) Essere lavoratrice dipendente oppure licenziata da un’azienda che è interessate dall’apertura di un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale, esistente alla data della presentazione della pensione. Per chi risulta già licenziata, la cessazione del rapporto di lavoro deve ricadere nel periodo compreso tra l’apertura e la chiusura delle trattative.

La principale criticità dell’opzione donna riguarda l’applicazione esclusiva del metodo contributivo, ai sensi del decreto legislativo n. 180/1997, che determina un importo mensile inferiore di circa il 30 % rispetto al calcolo con il regime retributivo o misto. Resta comunque applicabile il trattamento minimo. Inoltre, è prevista la c.d. ‘cristallizzazione del requisito’, che permette di presentare la domanda anche dopo il 31 dicembre 2023, facendo riferimento ai requisiti maturati entro tale data. Altri vantaggi dipendono dalle esigenze personali e professionali di ciascuna lavoratrice. In alcuni casi, infatti, l’accesso anticipato alla pensione può essere particolarmente utile per chi desidera una cessazione anticipata dell’attività lavorativa o per chi ha difficoltà a conciliare lavoro e vita privata. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]