PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Il certificato di pensione Obism 2024

di UGO BIANCOIl certificato ObisM nasce negli anni ’70 del secolo scorso, quando iniziarono a prendere piede i processi automatici di elaborazione dati dell’Inps. Molti pensionati ricorderanno il bustone, contenente una copia cartacea, che ogni anno veniva recapitato a casa. Con l’entrata in vigore della legge di stabilità 228/2012, la versione postalizzata è stata sostituita dal modulo digitale, disponibile nel sito internet dell’Istituto, alla voce Fascicolo previdenziale del cittadino – cassetto previdenziale/Modelli.

In esso sono riassunte le informazioni indispensabili per verificare il pagamento della pensione o di una prestazione economica assistenziale. Tra queste spiccano: i dati anagrafici del titolare, la categoria e la decorrenza, la gestione del fondo, l’importo lordo e netto di gennaio, la tredicesima, gli assegni al nucleo familiare, la ritenuta Irpef, l’eventuale cessione del quinto, la quota associativa sindacale, la quota di incumulabilità con i redditi da lavoro, la perequazione automatica e la quattordicesima laddove prevista.   

Con il messaggio 1359 del 31 marzo 2021 l’Inps ha lanciato la versione “dinamica” del certificato. Vale a dire che tutte le informazioni sono aggiornate alla data della consultazione. Per fare un esempio, se nel corso dell’anno si diventa titolari di altra pensione, la certificazione indicherà i nuovi dati. 

Chi può richiedere il certificato di pensione nel 2024?

Il messaggio Inps 1772 del 9 maggio scorso ha specificato le caratteristiche dell’ObisM 2024. Disponibile per i pensionati di tutte le gestioni, non riguarda i titolari di accompagnamenti pensionistico (esempio l’Ape sociale, gli assegni straordinari e l’isopensione) su cui non è applicata la rivalutazione annuale. L’attuale versione tiene conto della rivalutazione annuale Istat, che in via previsionale corrisponde al 5,4 %. 

Quali sono le altre novità?

Ad arricchirne i contenuti sono: l’incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo ai sensi dell’articolo 1 comma 310 legge 29 dicembre 2022 n. 197 – Legge di Bilancio 2023, pari al 2,7 %, assegnato senza distinzione d’età e per l’intero anno; (TM € 598,61 + 2,7 % = € 614,77 con l’incremento massimo di € 16,16); la pensione anticipata flessibile ai sensi dell’articolo 1 comma 283 legge 29 dicembre 2022 n. 197 – Legge di Bilancio 2023, riconosciuta al raggiungimento di 62 anni d’età ed un’anzianità contributiva minima di 2132 settimane entro il 31 dicembre 2023; l’attuazione del nuovo sistema di calcolo per scaglioni ed aliquote Irpef, in ragione del decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 216.  

Inoltre, è prevista l’indicazione di due mensilità consecutive, qualora si verifica una variazione dell’importo netto della pensione. Ad esempio, una variazione degli assegni familiari o l’interruzione delle addizionali Irpef.  

Per i titolari di Aoi (Assegno Ordinario di Invalidità) viene riportata la scadenza triennale per la riconferma.

Come si richiede?

All’Inps, esclusivamente in modalità telematica:

  1. Collegandosi al sito www.inps.it, mediante le credenziali Spid, Cie o Cns;
  2. Tramite gli Enti di Patronato o altri intermediari accreditati;
  3. Rivolgendosi ai contact center al numero gratuito da rete fissa 803164 oppure allo 06 164 164, a pagamento da rete mobile.  (ub)


[Ugo Bianco è presidente Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Al Terzo Settore un bonus assunzioni per i disabili under 35

di UGO BIANCODopo una lunga attesa, con il Dpcm 27 giugno 2024, pubblicato sulla G.U. del 23 agosto 2024, sono state definite le modalità per attingere alle risorse stanziate nel fondo istituito con l’articolo 28 del Dl 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro). Dal 2 settembre scorso e fino al 31 ottobre prossimo, il datore di lavoro appartenente agli Ente del Terzo Settore, che dal 1° agosto 2020 al 30 settembre 2024 ha assunto giovani disabili under 35 con contratto a tempo indeterminato, può richiedere contributo economico. L’obiettivo consiste nel favorire l’ingresso nel mondo del lavoro i giovani con disabilità. Lo rende noto l’Inps con il messaggio 2906 del 29 agosto 2024 con cui esplica le modalità operative per predisporre la domanda. Ma vediamo nel dettaglio gli aspetti salienti della normativa in vigore. 

Quali sono gli enti beneficiari?

Il datore di lavoro deve appartenere alle seguenti categorie: Enti del terzo settore di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n° 117 iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts); Organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui articolo 54 del decreto legislativo n. 117/2017; Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, inscritte all’anagrafe di riferimento. 

Ovviamente, in regola con il Durc e con gli obblighi previsti dalla normativa in campo di sicurezza del lavoro. 

A quanto ammonta il contributo?

Il bonus è strutturato in due differenti erogazione aggregate: Un contributo di 12.000,00 euro una tantum; Un contributo di 1000,00 euro per ogni mese di assunzione fino al 30 settembre 2024;

Esempio: Per l’assunzione con decorrenza in questo mese, verrà erogato il contributo una tantum di 12.000,00 euro insieme a 1000,00 euro, a titolo di quota mensile. 

Come trasmettere la domanda?

Il datore di lavoro ha il compito di trasmettere la domanda. Esiste la possibilità di operare in autonomia o mediante l’aiuto di un intermediario.  Dopo avere eseguito l’autenticazione con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure con CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) al sito istituzionale www.inps.it, si passa alla sezione “Comunicazione Bidirezionale” contenuta nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”. Si sceglie la voce Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità, del gruppo “Assunzioni agevolate e sgravi”. L’istanza va corredata dei seguenti documenti: Modelli A, B, e C, raggruppati in un unico file (PDF) vanno compilati e firmati dal legale rappresentate, insieme alla carta d’identità non scaduta. (allegato n. 2); Il file csv (allegato n. 3), va compilato in base alle istruzioni contenute nell’allegato 4. Nello specifico si riferisce a: informazioni sulla tipologia del datore di lavoro; l’Iban dove canalizzare il contributo economico; i dati identificativi delle assunzioni dei lavoratori disabili.

Restiamo in attendere un successivo messaggio dell’Istituto, contenente le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo. L’esito delle richieste sarà visibili all’interno del servizio “Comunicazione Bidirezionale”. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: L’assegno di vedovanza

di UGO BIANCOL’assegno di vedovanza è una prestazione a sostegno del reddito che spetta al vedovo o vedova, titolari di reversibilità da lavoro dipendente e inabili al proficuo lavoro. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7668/96 con cui ha deciso che l’assegno al nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2, comma 8 della legge 153/88, spetta anche al nucleo familiare composto da una sola persona, come il coniuge titolare di pensione ai superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l’assoluta e permanente impossibilità a dedicarsi al proficuo lavoro.

L’Inps ha recepito la decisione con la circolare n. 98 del 6 maggio 1998, con cui ha determinato i criteri della liquidazione e la prescrizione quinquennale. Dunque si possono percepire fino a 3400 euro di arretrati, in presenza dei requisiti richiesti negli anni precedenti. L’assegno di vedovanza viene corrisposto mensilmente insieme alla rata di pensione di reversibilità. Non è automatico, ma serve una domanda a cui includere la documentazione comprovante i requisiti. Non va ripetuta annualmente, ma vige l’obbligo di presentare il modello RED per aggiornare i redditi.   

Vediamo più da vicino quali sono in destinatari del beneficio.  

Quali sono i requisiti? 

Essere titolare di una reversibilità liquidata nel fondo dei lavoratori dipendenti privati e pubblici. Rientrano in queste pensioni: SO (Fondo pensione lavoratori dipendenti);SO-S (Fondo pensione lavoratori dipendenti in convezione internazionale); SO-P (Fondo pensione lavoratori dipendenti della piccola pesca); SO-Min (Fondo pensione lavoratori cave e torbiere); SO-Banc (Gestione speciale del personale degli enti creditizi): Pensioni di reversibilità fondo volo, elettrici, autoferrotranvieri, esattoria,  telefonia, gas, dazio e ex Inpdai. 

Ed ancora, la reversibilità Ferrovie dello Stato, PI (dipendenti Inps, Inail), Enpals (lavoratori dello spettacolo) e Inpdap (pubblico impiego); Essere dichiarato “inabile al proficuo lavoro” dai medici Inps. Nel caso di titolare di invalidità civile al 100 % oppure dell’indennità di accompagnamento, non necessita un nuovo accertamento sanitario; Non superare il limite di reddito indicato dalla Tab. 19 Nuclei Familiari composti solo da maggiorenni inabili diversi dai figli”, pubblicata dall’Inps in allegato alla circolare n. 65 del 15 maggio 2024 e valida dal 1 luglio 2024 al 30 giugno 2025

Limite di reddito valido: 

  • Per redditi familiari fino a 33.274,22 euro l’assegno è pari a 52,91 euro;
  • Per redditi familiari da 33.274,23 a 37.325,55 l’assegno è ridotto a 19,59 euro;
  • Per redditi familiari oltre i 37.325,56 l’assegno non spetta.

Come si richiede?

La domanda va inoltrata all’Inps solo in modalità telematica:

  1. Direttamente dal sito web dell’istituto, mediante le credenziali Spid, Cie o Cns;
  2. Tramite gli Enti di Patronato che predispongono ed inviano on line la richiesta;
  3. Rivolgendosi ai contact center al numero gratuito da rete fissa 803164 oppure allo 06 164 164, a pagamento da rete mobile.  

Quali sono i documenti necessari?

  1. Carta d’identità ed il codice fiscale del richiedente;
  2. Data di vedovanza;
  3. Categoria ed il numero di pensione di reversibilità derivante da lavoro dipendente;
  4. Verbale di invalidità civile;
  5. Ultima dichiarazione dei redditi (in caso di richiesta degli arretrati i modelli dichiarativi degli ultimi cinque anni). (ub)

[Ugo Bianco è presidente Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

 

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Ricostruzione della pensione per quattordicesima

di UGO BIANCO – Sono circa tre milioni i pensionati e le pensionate che nel mese di luglio scorso hanno ricevuto la “Quattordicesima”. Una mensilità aggiuntiva nata con legge 3 agosto 2007 n° 127 e perfezionata dal comma 187 della legge n° 232/2016 (Legge di Bilancio 2017). Con quest’ultimo provvedimento è stata aumentata la platea di beneficiari, rideterminati i limiti di reddito e l’importo erogato. L’Inps con il messaggio 2362 del 25 giugno 2024 ha specificato i dettagli dell’erogazione.

Come sempre i beneficiari sono i pensionati, appartenenti alle categorie dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, che hanno compiuto 64 anni d’età, con un reddito personale lordo (non si considera quello del coniuge) non superiore a € 15.563,86 nel 2024, tenuto conto dei contributi su cui è stata liquidata la pensione. Rileva ai fini del reddito massimo: l’importo della pensione in godimento, i redditi di qualsiasi natura, tranne gli assegni familiari, l’indennità di accompagnamento, la rendita catastale della prima casa, il trattamento di fine rapporto, le competenze arretrate e le pensioni di guerra. Non costituisce reddito sia ai fiscali che per la percezione di prestazioni previdenziali o assistenziali. Il pagamento viene effettuato d’ufficio provvisoriamente, sulla base dei redditi degli anni precedenti posseduti dell’Inps. L’incasso si considera definitivo dopo la verifica dei dati fiscali consuntivi. Chi non ha ricevuto il pagamento, ma ritiene di averne diritto, può presentare una domanda di “Ricostituzione della pensione per quattordicesima”. La liquidazione avverrà nei prossimi mesi, insieme al rateo di pensione. Gli importi mai percepiti si prescrivono dopo cinque anni dalla maturazione del beneficio.

Chi sono gli interessati?

Possiamo parlare di due specifici casi a seconda del reddito lordo percepito: Chi possiede un reddito lordo che non supera una volta e mezzo il trattamento minimo (TM € 598,61). Per l’anno 2024, la soglia di reddito da non superare è € 11.672,90 lordi (598,61 x 13 x 1,5) pari a un reddito mensile lordo di € 897,92. In questo caso l’importo della mensilità aggiuntiva è percepito per “intero” come rappresentato nella tabella sotto riportata:

 Quattordicesima anno 2024 per redditi fino a 11.672,90 

  Lavoratori dipendenti 

  (anni di contribuzione)

    Lavoratori autonomi    

  (anni di contribuzione)

            Importo     

     Quattordicesima 

          fino a 15              fino a 18            € 437,00
        da 15 a 25            da 18 a 28            € 546,00
          oltre i 25             oltre i 28           € 655,00

 

  1. Chi gode un reddito lordo che non supera due volte il trattamento minimo (TM € 598,61). Per l’anno 2024, la soglia di reddito da non superare è € 15.563,86 lordi (598,61 x 13 x 2) pari a un reddito mensile lordo di € 1197,22. In questo caso l’importo della mensilità aggiuntiva è percepito “ridotto” come rappresentato nella tabella sotto riportata:

 Quattordicesima anno 2024 per redditi fino a 15.563,86  

  Lavoratori dipendenti 

  (anni di contribuzione)

    Lavoratori autonomi    

  (anni di contribuzione)

            Importo     

     Quattordicesima 

          fino a 15              fino a 18            € 336,00
        da 15 a 25            da 18 a 28            € 420,00
          oltre i 25             oltre i 28           € 504,00

 

Quanto spetta al compimento dei 64 anni? 

La mensilità aggiuntiva viene rapportata ai mesi successivi al compimento dei 64 anni. Per fare un esempio, un pensionato nato il 5 maggio 1959 con 28 anni di contributi da lavoro dipendente e con un limite di reddito stabilito, riceverà un importo pari a € 294,00 (€ 504,00/12x7mesi). (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIZENZA / Ugo Bianco: L’indennità d frequenza per minori

di UGI BIANCO – L’indennità di frequenza è una prestazione economica assistenziale riconosciuta ai minorenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età oppure una perdita uditiva superiore al limite stabilito. L’accertamento medico della patologia è a cura della commissione medica Inps, a seguito della richiesta di parte abbinata al certificato rilasciato dal medico di famiglia o dal pediatra. Introdotta dalla legge 289/1990, permette di affrontare con serenità le spese per le cure mediche, la riabilitazione e l’inserimento sociale del minorato.

Ad esempio, i Dsa – Disturbi Specifici dell’Apprendimento, come la dislessia, la disortografia o la disgrafia, che necessitano di trattamenti terapeutici specifici, sostenuti con spese supplementari. Basta pensare ai costi per le ripetizioni scolastiche, cicli di logopedia o l’acquisti di dispositivi digitali speciali. In questo articolo vengono fornite le principali informazioni per chi è preposto alla tutela del minore in caso di diagnosi accertata o sospetta. 

Quali sono i requisiti?

È possibile riassumerli come segue: Età: Il beneficiario deve essere minorenne (meno di 18 anni); Condizioni di salute: Devono essere riconosciute difficoltà persistenti nello svolgere le funzioni e i compiti propri della minore età oppure una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1.000 e 2.000 hertz; Istruzione o frequenza di strutture specializzate: Il minore deve frequentare scuole pubbliche o private di qualsiasi ordine e grado (compresi asili nido) oppure centri di formazione o addestramento professionale, pubblici o privati convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale; In alternativa, può frequentare centri ambulatoriali, diurni, semi-residenziali, pubblici o privati convenzionati, specializzati nel trattamento terapeutico, nella riabilitazione e nel recupero di persone con handicap.

Reddito: Il reddito personale (del minore) deve essere inferiore alla soglia stabilita annualmente. Per il 2024 è pari a 5.725,46 euro; Cittadinanza e residenza: La cittadinanza italiana; Per i cittadini stranieri comunitari, è necessaria l’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza; Per i cittadini stranieri extracomunitari, è richiesto un permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione); La residenza deve essere stabile e abituale sul territorio italiano.

A quanto ammonta? 

Per il 2024 l’importo mensile erogato corrisponde a 333,33 euro.  

Per quanto tempo?

L’importo viene erogato in massimo dodici mensilità e decorre dal primo giorno del mese successivo alla frequenza scolastica o al trattamento terapeutico-riabilitativo.

Quando è incompatibile? 

L’indennità di frequenza è incompatibile con: qualsiasi forma di ricovero; l’indennità di accompagnamento per invalido civile totale; l’indennità di accompagnamento per i ciechi totali; la speciale indennità prevista per i ciechi parziali; l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.

È ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

Come si richiede?

In tre diverse modalità: Online dal sito dell’Inps, mediante le credenziali Spid, Cie, o Cns, seguendo le istruzioni per la compilazione e l’invio della domanda; Tramite gli Enti di Patronato che predispongono ed inviano on line la richiesta; Tramite Contact Center, al numero 803.164 da rete fissa o al numero 06.164.164 da rete mobile.

Per ulteriori informazioni, il sito ufficiale dell’Inps, i patronati ed i contact center rappresentano le principali fonti di riferimento per una consulenza puntuale e rigorosa. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

 

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: L’indennità Iscro autonomi

di UGO BIANCOAnche quest’anno è possibile richiedere l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa la c.d. Iscro. Una misura economica studiata per integrare il reddito dei liberi professionisti iscritti alla gestione separata, in temporanee difficoltà economiche. Introdotta in via sperimentale dalla legge 178/2020 per il triennio 2021-2023, si afferma definitivamente nel panorama degli ammortizzatori sociali con le disposizioni contenute nella finanziaria 2024. Le istruzioni operative sono pubblicate dall’Inps nella circolare 84 del 23 luglio 2024 allo scopo di approfondire gli aspetti burocratici connessi alla prestazione. In questo articolo sono fornite le principali informazioni utili a chi deve formulare la richiesta entro la data di scadenza.

Chi può beneficiare dell’Iscro2024?

Tutti i lavoratori autonomi che soddisfano i requisiti richiesti dall’articolo 53 comma, 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir), approvato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986.  Si tratta dei liberi professionisti con partita Iva, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, che esercitano l’attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni.

Quali sono i requisiti?

Per poter beneficiare dell’indennità è necessario soddisfare i requisiti previsti nell’articolo 1, comma 144 della legge n. 213 del 2023. 

Ecco quali: Non essere titolare di pensione diretta; Non essere iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria; Non essere beneficiario di Adi – Assegno di Inclusione ai sensi del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023 n. 85; Aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla domanda, inferiore al 70 % della media dei redditi di lavoro autonomo registrati nei due anni precedenti all’anno prima della presentazione della domanda; Aver dichiarato, nell’anno prima della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, rivaluto annualmente tenendo conto della variazione dell’indice Istat di riferimento, rispetto all’anno precedente. Nel 2023 tale limite era fissato a € 8.145,00; Essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; Avere una partita Iva, che permette l’iscrizione alla gestione separata, da almeno tre anni dalla data della domanda; Essere iscritti alla “Gestione Separata” ai sensi dell’articolo 2 commi 26 – 27 della legge 335/95;

A quanto ammonta? 

L’importo viene erogato in sei mensilità, con un minimo di 250 euro ed un massimo di 800 euro mensili, corrispondente al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei due anni precedenti l’anno di invio della domanda. Esempio: Domanda del 2024, con redditi di lavoro autonomo dichiarati 2021 e 2022 rispettivamente di € 4000 e € 3000. La media dei redditi è € 4000 + € 3000 = € 7000/2 = € 3500. Su base semestrale, quest’ultimo risultato si divide i due € 3500/2 = € 1750. Ne consegue che l’importo ISCRO è pari a € 437,50 risultato di € 1750 x 25%. 

Come si richiede?

In tre diverse modalità: Online dal sito dell’Inps, mediante le credenziali Spid, Cie, o Cns, seguendo le istruzioni per la compilazione e l’invio della domanda; Tramite gli Enti di Patronato che predispongono ed inviano on line la richiesta; Tramite Contact Center, al numero 803.164 da rete fissa o al numero 06.164.164 da rete mobile.

Qual’è la scadenza?

La domanda si deve presentare dal 1 agosto al 31 ottobre 2024. Dall’accredito dell’indennità devono trascorrere due anni per riproporre una nuova istanza;

Quando decade?

L’indennità Iscro decade in diverse situazioni, portando alla sospensione dei pagamenti o al recupero delle somme già erogate. Ecco un’analisi delle varie condizioni: Cessazione della partita Iva: Se il beneficiario chiude la partita Iva durante il periodo di fruizione, il sostegno economico termina immediatamente. Eventuali somme erogate dopo la cessazione dell’attività verranno recuperate dall’Inps Titolarità di una pensione diretta; Iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria Titolarità dell’Assegno di inclusione (ADI).

Quando è cumulabile o incompatibile? 

L’indennità è soggetta a criteri di cumulabilità e di incompatibilità con altre prestazioni. Ecco una panoramica dei vari casi: Assegno ordinario di invalidità: Quando il beneficiario è titolare dell’assegno ordinario di invalidità può richiedere l’indennità Iscro; Titolarità di cariche politiche o elettive:

  Si cumula con i gettoni di presenza pagati per l’espletamento di cariche politiche o elettive. Tuttavia, se tali cariche comportano altri tipi di retribuzione, come compensi o indennità, il diritto alla prestazione viene meno; Naspi, Dis-Coll e Adi: Nel caso di percezione della Naspi, della Dis-Coll o dell’ADI non è possibile riceve il pagamento dell’Iscro.

Per ulteriori informazioni, il sito ufficiale dell’Inps, i patronati ed i contact center rappresentano le principali fonti di riferimento per una consulenza puntuale e rigorosa. (ub)

[Ugo Bianco è presidente Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: La pace contributiva

di UGO BIANCOCon la circolare n. 69 del 29 maggio 2024 l’Inps fornisce indicazioni per l’applicazione della pace contributiva dei c.d. contributi puri. Sperimentata nel triennio 2019 – 2021 e riproposta per il biennio 2024-2025 dall’ultima legge di bilancio 213/2023 articolo 1, commi da 126 a 130, rappresenta una opportunità per anticipare la pensione dei lavoratori con anzianità assicurativa successiva al primo gennaio 1996. Con essa è possibile riscattare fino a cinque anni, non coperti da versamenti previdenziali, parificandoli a periodi di lavoro.

Non è applicabile a periodi antecedenti alla prima occupazione, ma deve comprendere l’arco temporale tra il primo contributo e l’ultimo versato, non oltre il 31 dicembre 2023. Il periodo riscattato è considerato valido per il diritto alla pensione e per il calcolo della medesima. 

Chi può aderire alla pace contributiva?

La misura può essere utilizzata dai tutti i lavoratori pubblici e privati iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (Ago), alla gestione speciale autonomi (commercianti ed artigiani), alla gestione separata, alla gestione sostitutiva o esclusiva. 

Quali sono i vantaggi?

Il pagamento dei contributi puri ha molteplici vantaggi. Tra essi certamente rientrano:  Il raggiungimento in anticipo del diritto alla pensione; l’incremento dell’importo mensile della pensione; la possibilità di rateizzare l’onere della contribuzione aggiuntiva; la deduzione dal reddito complessivo il costo dei contributi versati.

Quanto costa?

L’onere economico è determinato ai sensi dell’articolo 2, comma 5 del decreto legislativo n. 184 del 30 aprile 1997 con il sistema contributivo ed il metodo a “percentuale”. In pratica si applicano le aliquote previdenziali dell’invalidità, della vecchiaia e dei superstiti (IVS), stabilite per la gestione contributiva scelta, all’imponibile percepito negli ultimi dodici mesi antecedenti alla domanda. 

Come pagare?

I contributi derivati dal predetto calcolo si possono versare in un’unica soluzione o in modo rateale fino a 120 rate mensili, per un importo non inferiore a 30 euro e senza interessi. Occorre ricordare che non è ammessa la dilazione quando i contributi da riscatto sono necessari per la liquidazione di una pensione, sia diretta che indiretta, con domanda in corso di imminente definizione oppure costituiscono il requisito necessario per ottenere l’autorizzazione ai versamenti volontari. 

Come fare domanda?

Per godere dei benefici in questione occorre inoltrare domanda da parte dell’assicurato, dai suoi superstiti o parenti e affini entro il secondo grado entro e non oltre il 31 dicembre 2025 seguendo le varie modalità: sito internet Inps, accedendo con Spid, Carta Nazionale dei Servizi o Carta d’identità elettronica 3.0 oppure Pin dispositivo per i residenti all’estero non dotati di documento di riconoscimento rilasciato dall’Italia; Rivolgendosi agli Istituti di Patronato e agli intermediari Inps; Telefonando al Contact center da numero fisso 803164 o da cellulare al 06164164.

I lavoratori del settore privato possono formalizzare la richiesta direttamente al datore di lavoro. In tale caso, scelgono di destinare i premi di produzione al pagamento dell’onere di riscatto. La somma maturata, assimilata ai contributi previdenziali obbligatori per legge, diventa deducibile dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo e non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente per l’assicurato. Questo scenario richiama l’attenzione sulle regole del welfare aziendale, approfondite nella circolare n. 5 del 2024 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate. In essa sono richiamati gli aspetti fiscali del riscatto contributivo dei periodi scoperti da retribuzione.

[Ugo Bianco  è presidente Associazione Nazionale Sociologi  – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: A settembre i primi accrediti della carta “Dedicata a te”

di UGO BIANCOLo stabilisce l’Inps con il messaggio 2575 del 10 luglio 2024 con cui indica le modalità operative per l’erogazione della nuova misura di sostegno alla povertà.

Introdotta in via sperimentale dall’art. 1 commi 450 e 451 della legge 197/2022, interessa in nuclei familiari che hanno difficoltà economiche per acquistare beni di prima necessità, con esclusione delle bevande alcoliche, il carburante o gli abbonamenti del trasporto pubblico locale. L’assegnazione del contributo non prevede la formulazione di una domanda, ma arriva direttamente ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 2 del Decreto Interministeriale del 4 giugno 2024 alla data del 24 giugno 2024.  

Quali sono i requisiti? 

L’iscrizione di tutti i componenti nell’anagrafe comunale della popolazione residente; Un modello Isee ordinario non superiore ai 15.000 euro annui; Tutto il nucleo familiare non deve beneficiare di: Reddito di cittadinanza; Reddito di inclusione; Naspi, Dis-coll, indennità di mobilità; Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito; cassa integrazione guadagni (Cig) e disoccupazione agricola.

Chi sono i beneficiari?

Entro lo scorso 24 luglio, l’Inps ha messo ha disposizione dei Comuni, tramite apposita piattaforma web, le liste degli aventi diritto, in possesso dei requisiti stabiliti. I nuclei familiari sono individuati secondo le seguenti priorità: Nuclei familiari con almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2010 e valore Isee più basso; Nuclei familiari con almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2006 e valore Isee più basso; Nuclei familiari con almeno tre componenti e valore Isee più basso;

I Comuni hanno venti giorni dalla pubblicazione delle liste per effettuare modifiche ed integrazioni. Alla scadenza della medesima, ed entro dieci giorni, l’Inps approva gli elenchi definitivi e li trasmette a Poste Italiane per la successiva assegnazione delle carte. 

A quanto ammonta il contributo?

L’importo è pari a 500 euro da settembre prossimo. Il primo pagamento va effettuato entro il 16 dicembre 2024 altrimenti decade il diritto al beneficio. La somma messa a disposizione va consumata entro e non oltre il 28 febbraio 2025. 

Quali sono gli acquisti possibili?

È consentito l’acquisto di soli beni alimentari di prima necessità, escludendo qualsiasi tipologia di bevanda alcolica. Sono state introdotte nuove categorie.

Alcuni esempi: Pane e prodotto da forno; Pasta e riso; Latte e latticini; Frutta e verdura fresca; Carne e pesce; Uova; Legumi e cereali; Oli e altri condimenti; Alimenti per i bambini e per i lattanti.

Questo rafforzamento della social card “Dedicata a te” rappresenta un passo importante verso il sostegno delle famiglie italiane in difficoltà, garantendo loro un maggiore accesso ai beni di prima necessità. Oltre a generare effetti positivi sulle filiere agroalimentari, come sostenuto dal Ministro Francesco Lollobrigida(ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

 

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: La ricostruzione contributiva della pensione

di UGO BIANCONell’ambito della previdenza sociale con il termine ricostituzione si indica il ricalcolo dell’importo della pensione. Un’opportunità per il pensionato di valorizzare i contributi omessi, figurativi, da riscatto e volontari, non considerati nel montante contributivo antecedente la decorrenza della medesima.

Frequenti sono i casi di rateizzazione dei contributi previdenziali pregressi, pagati oltre la scadenza, che richiesti coattivamente dall’Inps, vanno ad accrescere il diritto e la misura della posizione assicurativa. In tale circostanza, è necessario inoltrare all’Inps una domanda di ricostituzione contributiva per ricevere un assegno mensile aumentato. 

Chi può richiedere la ricostituzione contributiva?

  • Il pensionato con la contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria (Ago), es. ex lavoratore dipendente privato;
  • Il pensionato che ha svolto una attività autonoma, afferenti alla gestione speciale, es. commercianti, artigiani, coltivatori diretti, ecc;
  • Il pensionato che ha svolto una attività dipendente, con iscrizione nei fondi sostitutivi (es. trasporti, telefonici, elettrici e volo);
  • Il pensionato con contribuzione nelle gestioni separata;
  • Il pensionato del settore pubblico;

Quali sono i contributi utili per la ricostituzione contributiva?

  1. La contribuzione obbligatoria;

  

  1. La contribuzione figurativa: La malattia; La maternità; La cassa integrazione guadagni; La disoccupazione indennizzata e la mobilità; Il servizio militare; L’aspettativa per funzioni pubbliche elettive e cariche sindacali;

 

  1. La contribuzione da riscatto: Il corso legale di laurea; I congedi per formazione e studio; Il lavoro svolto all’estero, nei paesi che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni in materia di sicurezza sociale; Periodi di lavoro dipendente privi di contribuzione, che non è possibili  pagare regolarmente, dopo l’intervento della prescrizione; Il periodo di gravidanza facoltativa al di fuori del rapporto di lavoro; Il congedo per gravi motivi familiari;  

Da quando decorre? 

Gli effetti della ricostituzione sono ricondotti alla decorrenza originaria della pensione. In ricalcolo si effettua come se la contribuzione aggiuntiva fosse presente al momento del pensionamento, con diritto alla corresponsione di eventuali somme arretrate.

 Come fare domanda?

  • Accedendo al sito dell’Inps, mediante il servizio dedicato;
  • Rivolgendosi ai patronati che offrono assistenza gratuita nella compilazione e l’invio della richiesta. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

 

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Il supplemento pensione

di UGO BIANCOEsistono molti lavoratori che raggiungono il traguardo della pensione e continuano a svolgere un’attività lavorativa. Svariati sono i settori interessati a questo fenomeno. Per esempio, i lavoratori autonomi “artigiani”, che in ottemperanza all’obbligatorietà della contribuzione, dopo la tanto desiderata rendita, accrescono il proprio montante contributivo continuando a lavorare. In questo caso, ai sensi dell’articolo 7 della legge 155/1981, dopo un tempo stabilito, che a breve descriverò, possono richiedere un ricalcolo della pensione. In base alla contribuzione aggiuntiva, versata dopo la decorrenza della pensione, si ottiene un aumento sul rateo mensile. Mi riferisco al supplemento di pensione come prerogativa per aumentare il reddito disponibile.

Chi ha diritto al supplemento e quando si presenta la domanda?

La tabella sottostante è uno strumento utile per chiarire questo tipo di interrogativi:

 Termine ordinario  Termine breve
Lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale obbligatoria (lavoratori dipendenti del settore privato e autonomi) Dopo 5 anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente  supplemento. Non importa il raggiungimento dell’età di pensione di vecchiaia Dopo 2 anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento, purché sia stata raggiunta l’età della pensione di vecchiaia. Si può richiedere una sola volta
                   Gestione separata Dopo 5 anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento. Non importa il raggiungimento dell’età di pensione di vecchiaia Dopo 2 anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento, purché sia stata raggiunta l’età della pensione di vecchiaia. Si può richiedere una sola volta
Fondi sostitutivi (Lavoratori iscritti ai fondi: trasporto, telefonici, elettrici e volo)  Non previsto  Non previsto
Fondi esclusi dell’ago (Dipendenti Statali o degli enti locali)             

  Non previsto

 Non previsto
Casse professionali 

(Liberi professionisti)

Dipende dal regolamento della Cassa. In genere si ha diritto dopo due o tre anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento Dipende dal regolamento della Cassa. In genere si ha diritto dopo due o tre anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento

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