PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Le pensioni dei superstiti

di UGO BIANCO

In caso di decesso di un pensionato o di un lavoratore, il sistema previdenziale italiano tutela i familiari superstiti attraverso specifiche prestazioni economiche.

L’Inps eroga la pensione di reversibilità quando la persona deceduta è già titolare di trattamento pensionistico, mentre riconosce la pensione indiretta quando il decesso riguarda un lavoratore assicurato, non ancora in pensione. Di seguito vengono illustrati i principali requisiti e le condizioni per accedere a queste prestazioni. Le regole si applicano ai lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, agli artigiani, commercianti, lavoratori autonomi agricoli, alla gestione separata ed ai dipendenti pubblici. In linea generale, tali disposizioni valgono anche per i liberi professionisti iscritti alle casse previdenziali autonome (ad esempio avvocati, medici, notai), pur con alcune differenze legate all’autonomia regolamentare.

   Quali sono i requisiti?

Il diritto alla pensione di reversibilità è garantito quando il “de cuius” è titolare di una pensione diretta, come la vecchiaia, l’anticipata, la supplementare o l’inabilità. In caso di pensione indiretta, l’assicurato, deceduto, deve avere almeno 15 anni di contribuzione in tutta la carriera lavorativa oppure 260 settimane di contributi, di cui almeno 156 negli ultimi 5 anni precedenti il decesso. Sono validi i contributi obbligatori, figurativi o da riscatto, mentre i soli contributi volontari non danno diritto alla prestazione.

Chi sono i beneficiari?

Hanno diritto alla pensione ai superstiti: il coniuge o la persona unita civilmente; il coniuge separato; il coniuge divorziato, a condizione che percepisca l’assegno divorzile, non si sia risposato e che il primo contributo previdenziale del defunto sia stato versato prima della sentenza di divorzio.

I figli e gli equiparati, nelle seguenti condizioni: minorenni alla data del decesso del genitore; inabili al lavoro e a suo carico al momento del decesso, indipendentemente dall’età; maggiorenni studenti, a suo carico, non lavoratori, che frequentano scuole o corsi di formazione equiparabili all’istruzione scolastica, fino al compimento del 21° anno di età; maggiorenni studenti universitari, a suo carico, non lavoratori, che frequentano l’università entro la durata legale del corso di studi e comunque non oltre il 26° anno di età;

Il superstite è considerato a carico del defunto se sussistono condizioni di non autosufficienza economica e di mantenimento abituale. Ai fini dell’accertamento, è rilevante anche la convivenza con il deceduto.

In mancanza del coniuge e dei figli, ha diritto alla prestazione, il genitore dell’assicurato/pensionato, se al momento del decesso ha almeno 65 anni, non essere titolari di pensione e risulta a suo carico. Gli aventi diritto possono essere anche i fratelli celibi e le sorelle nubili, se inabili al lavoro, non titolari di pensione e a carico del defunto, in assenza di coniuge, dei figli o dei genitori.

Quanto spetta? 

L’importo lordo della prestazione, calcolato sulla pensione diretta o sul montante contributivo, è così suddiviso:

Quali sono i limiti reddituali?

Gli importi delle pensioni ai superstiti (a favore di coniuge, genitori, fratelli e sorelle) sono cumulabili con i redditi del beneficiario entro i limiti previsti dalla Tabella F della legge 8 agosto 1995, n. 335 (art. 1, comma 41). Di seguito si riportano le soglie reddituali, valide per il 2025, corrispondenti alla percentuale di riduzione applicata:

Qual è la decorrenza?

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del decesso del pensionato o dell’assicurato.

Quando si perde il diritto?

Il diritto alla pensione ai superstiti può cessare in diverse situazioni, tra cui: Nuovo matrimonio del coniuge; al compimento di 21 anni, per il figlio studenti di scuola secondaria o corsi equivalenti. Al compimento di 26 anni, se studente universitario oppure in caso di interruzione o conclusione degli studi prima di tali limiti; la perdita del riconoscimento dell’inabilità; Il superamento delle soglie massima di reddito prevista per la cumulabilità; nuovo matrimonio o se vengono meno i requisiti di inabilità, convivenza o carico economico, per fratello o sorella.

Come si richiede?

La domanda va inoltrata all’Inps solo in modalità telematica:

Direttamente dal sito web dell’istituto, mediante le credenziali SPID, CIE o CNS; Tramite gli Enti di Patronato che predispongono ed inviano on line la richiesta; Rivolgendosi ai contact center al numero gratuito da rete fissa 803164 oppure allo 06 164 164, a pagamento da rete mobile. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Assegno di Vedovanza, requisiti, somme e domanda

di UGO BIANCOA determinate condizioni, il titolare di una pensione indiretta o di reversibilità, derivante dalla contribuzione dei lavoratori dipendente, ha diritto al c.d. assegno di vedovanza. È quanto ha chiarito l’Inps con la circolare n. 98 del 6 maggio 1998, che ha recepito la sentenza della Corte di Cassazione n. 7668 del 1996.

Il provvedimento dei giudici ha precisato che l’assegno familiare spetta al coniuge, titolare di pensione ai superstiti, inabile al lavoro, con invalidità totale oppure l’indennità di accompagnamento. La prestazione, in aggiunta sulla rata di pensione di reversibilità, non è automatica, ma prevede l’invio telematico di una domanda. Vediamo più da vicino chi sono i destinatari del beneficio e come richiederlo.    

Quali sono i requisiti? 

Essere titolare di una reversibilità liquidata nel fondo dei lavoratori dipendenti privati e pubblici. Rientrano in queste pensioni: SO (Fondo pensione lavoratori dipendenti); SO-S (Fondo pensione lavoratori dipendenti in convezione internazionale); SO-P (Fondo pensione lavoratori dipendenti della piccola pesca); SO-MIN (Fondo pensione lavoratori cave e torbiere); SO-BANC (Gestione speciale del personale degli enti creditizi):Pensioni di reversibilità fondo volo, elettrici, autoferrotranvieri, esattoria, telefonia, gas, dazio e ex Inpdai.

Ed ancora, la reversibilità Ferrovie dello Stato, PI (dipendenti Inps, Inail), Enpals (lavoratori dello spettacolo) e Inpdap (pubblico impiego); Essere dichiarato “inabile al proficuo lavoro” dai medici Inps. Nel caso di titolare di invalidità civile al 100 % oppure dell’indennità di accompagnamento, non necessita un nuovo accertamento sanitario, Non superare il limite di reddito indicato dalla Tab. 19 “Nuclei familiari composti solo da maggiorenni inabili diversi dai figli, pubblicata dall’Inps in allegato alla circolare n. 65 del 15 maggio 2024 e valida dal 1 luglio 2024 al 30 giugno 2025.

Limite di reddito valido: 

Per redditi familiari fino a 33.274,22 euro l’assegno è pari a 52,91 euro; Per redditi familiari da 33.274,23 a 37.325,55 l’assegno è ridotto a 19,59 euro; Per redditi familiari oltre i 37.325,56 l’assegno non spetta. 

Qual è la decorrenza? 

L’assegno di vedovanza viene erogato a partire dal mese successivo alla morte del coniuge. Se la richiesta dell’assegno viene presentata in ritardo rispetto all’inizio del diritto, gli arretrati possono essere versati, ma solo per un periodo massimo di 5 anni. Il pagamento termina alla fine del mese in cui vengono meno le condizioni per riceverlo, ad esempio in caso di nuove nozze.

Come si richiede?

La domanda va inoltrata all’Inps solo in modalità telematica: Direttamente dal sito web dell’istituto, mediante le credenziali SPID, CIE o CNS; Tramite gli Enti di Patronato che predispongono ed inviano on line la richiesta; Rivolgendosi ai contact center al numero gratuito da rete fissa 803164 oppure allo 06 164 164, a pagamento da rete mobile.

Quali sono i documenti necessari?

Carta d’identità ed il codice fiscale del richiedente; Data di vedovanza; Categoria ed il numero di pensione di reversibilità derivante da lavoro dipendente; Verbale di invalidità civile; Ultima dichiarazione dei redditi (in caso di richiesta degli arretrati i modelli dichiarativi degli ultimi cinque anni). (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Nuove risorse per il Reddito di libertà

di UGO BIANCO – Il Reddito di Libertà è un contributo economico destinato alle donne vittime di violenza, pensato per favorire la loro autonomia, in particolare quella abitativa e personale, e per sostenere il percorso scolastico e formativo dei figli minorenni.

Introdotto dall’art. 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è stato rifinanziato per il triennio 2024–2026 con il decreto del 2 dicembre 2024, firmato dalla Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Maria Roccella, di concerto con i Ministri del Lavoro e dell’Economia.

Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2025, prevede nuove risorse suddivise per regione. Per comprendere appieno la misura, è necessario fare riferimento alla circolare n. 54 dell’Inps, pubblicata il 5 marzo 2025, che fornisce dettagli sulle modalità operative, i requisiti di accesso, la procedura di presentazione della domanda e le modalità di erogazione.

Quali sono i requisiti?

Possono beneficiare del contributo le donne vittime di violenza, in condizioni di povertà, con o senza figli: Accolte in centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni; Residenti in Italia; Cittadine italiane, comunitarie e extracomunitarie con permesso di soggiorno oppure in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.

Come si presenta la domanda?

Le donne interessate possono formulare la domanda direttamente, o tramite un rappresentante legale o un delegato, al Comune di residenza, utilizzando il modulo “SR208” (Domanda Reddito di Libertà), disponibile nella sezione “Moduli” del sito ufficiale dell’Inps.

Dopo la presentazione, l’ente locale trasmette i dati dell’istanza all’Istituto previdenziale che, a sua volta, provvede al rilascio di codice univoco, con data e ora dell’invio. Questo identificativo determina la posizione in graduatoria a livello regionale, in base alla quale si procede all’accoglimento, compatibilmente con le risorse disponibili.

Quali sono le modalità di pagamento?

Il sostegno economico viene erogato tramite accredito su un conto con Iban appartenente all’area Sepa, intestato o cointestato alla richiedente e abilitato a ricevere bonifici. La tipologia va selezionata dall’apposito menu a tendina al momento della richiesta (conto corrente, libretto di risparmio o carta prepagata).
Qual è la misura del contributo?

Ha un valore massimo 500 euro al mese pro capite, per una durata complessiva di 12 mesi, erogati in unica soluzione. Esente dall’Irpef, in quanto concesso da un ente pubblico a fini assistenziali, ai sensi dell’art. 34, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. (ub)

[Ugo Bianco è Presidente Associazione Nazionale Sociologi  – Dipartimento Calabria]

Pillole di previdenza / Ugo Bianco: Sostegno alla genitorialità, arriva il bonus nuovi nati

di UGO BIANCODa svariati anni l’Italia si confronta con un progressivo calo demografico che incide profondamente sulla sostenibilità del welfare e sul sistema socioeconomico. Secondo i dati provvisori, pubblicati dall’Istat, nel 2024 i nati residenti in Italia sono circa 370.000, con una diminuzione di 10.000 unità (-2,6%) rispetto all’anno precedente.

Il tasso di natalità si attesta al 6,3 per mille, in ulteriore calo rispetto al 6,4 per mille del 2023, confermando il trend negativo. Per mitigare il fenomeno, l’attuale governo ha posto tra le priorità politiche il sostegno alla genitorialità e alla natalità, intese come leve strategiche per rilanciare la crescita demografica. In questa cornice, si colloca il bonus nascita da 1.000 euro, per i nuovi nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2025.

L’obiettivo dichiarato è duplice: da un lato, offrire un primo supporto economico immediato alle famiglie che affrontano le spese iniziali per la nascita di un figlio; dall’altro, rafforzare il messaggio di una politica pubblica orientata a valorizzare la maternità e la natalità come beni collettivi. Nel presente articolo si analizzeranno gli aspetti tecnici della misura, con particolare riguardo ai requisiti di accesso e le procedure di erogazione, indicati dalla circolare Inps n. 76 del 14 aprile 2025.

A chi spetta? 

Per richiedere il Bonus, entrambi i genitori devono soddisfare congiuntamente specifici requisiti relativi a cittadinanza, residenza e situazione economica.

Cittadinanza: I beneficiari possono essere i cittadini italiani, di uno Stato Ue oppure gli extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo o unico di lavoro con l’autorizzazione per un periodo superiore a sei mesi.

Residenza: Il genitore che presenta la domanda deve risultare residente in Italia, in modo continuativo, dalla data dell’evento (nascita, adozione, affido preadottivo) fino al momento della richiesta.

Situazione economica equivalente (Isee): Per i nuovi nati è richiesto un Isee non superiore a 40.000 euro. Dal calcolo sono escluse le somme percepite a titolo di Assegno Unico e Universale (AUU).

Come richiedere il bonus?

Per ricevere il beneficio è necessario presentare una domanda, a pena di decadenza, entro 60 giorno dall’evento. Ad esempio, in caso di nascita avvenuta il 18 aprile 2025, l’ultimo giorno utile per presentare la richiesta sarà il 17 giugno 2025. 

Con quali modalità?

Il servizio dedicato è disponibile sul sito Inps a partire da giovedì 17 aprile 2025, come comunicato dall’Istituto con il messaggio n. 1303 del 16 aprile 2025. In alternativa ai consueti canali telematici (App Inps mobile o il Contact Center Multicanale), è possibile avvalersi dell’assistenza del Patronato. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Assegno sociale, redditi 2020 da comunicare all’Inps

di UGO BIANCOL’assegno sociale è una prestazione assistenziale destinata ai cittadini privi di contributi previdenziali, in condizioni economiche disagiate, che non hanno diritto ad una pensione. Introdotto dall’articolo 3 commi 6 e 7 della legge 335/95, richiede specifici requisiti reddituali e di residenza.

Particolare importanza assume l’articolo 20 comma 10 del decreto-legge 112/2008 in base al quale il legislatore ha stabilito che il richiedente deve aver soggiornato legalmente ed in modo continuativo in Italia per almeno 10 anni. Con il messaggio Inps n. 1173 del 4 aprile 2025 vengono illustrate le indicazioni operative per i beneficiari inadempienti alla comunicazione dei redditi 2020. In questo articolo analizzeremo prima le condizioni attuali per il diritto, per poi concentrarci sull’importanza del predetto adempimento obbligatorio. 

A chi spetta? 

I soggetti interessati sono i seguenti: Cittadini italiani; Cittadini UE iscritti all’Anagrafe del comune di residenza; Cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

Quali sono gli altri requisiti?

Età anagrafica 67 anni; Stato di bisogno economico; Residenza effettiva in Italia; dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia.

Qual è la condizione reddituale?

Quanto ai requisiti economici, il limite massimo di reddito per ottenere la prestazione è fissato in € 7.002,97 annui per il soggetto non coniugato e in € 14.005,94 complessivi per il soggetto coniugato. Nel caso in cui il richiedente sia privo di redditi, l’assegno sociale spetta per intero. In presenza di redditi inferiori alle soglie indicate, l’importo dell’assegno viene corrisposto in misura pari alla differenza tra l’importo annuo spettante ed il reddito percepito. Per l’anno 2025, l’importo dell’assegno sociale è pari a € 538,69 mensili, erogati per tredici mensilità, e non è soggetto a ritenute Irpef. 

Esempio: Il signor Rossi, non coniugato e senza reddito, presenta domanda per l’assegno sociale nel 2025. Avendo tutti i requisiti e rientrando nel limite reddituale (€ 7.002,97), gli spetta l’importo pieno: € 538,69 mensili per 13 mensilità.  Se invece avesse un reddito annuo di € 3.000, l’assegno sarebbe pari alla differenza: € 7.002,97 – € 3.000 = € 4.002,97 annui, cioè € 307,92 al mese per 13 mensilità.

Quali sono i redditi da considerare?

Rientrano tra i redditi del richiedente e del coniuge: 1. I redditi assoggettabili all’Irpef; 2. I redditi esenti da imposta; 3. I redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta; 4. I redditi soggetti ad imposta sostitutiva 5. Redditi da terreni e fabbricati; 6. Pensioni di guerra; 7. Rendite vitalizie Inail; 8. Le pensioni dirette erogate da stati esteri; 9. Le pensioni e gli assegni concesse agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi; 10. Gli assegni alimentari corrisposti dall’ex coniuge.

Quali redditi non rilevanti?

I trattamenti di fine rapporto; 2. La rendita catastale della prima casa; 3. Le somme arretrate assoggettate a tassazione separata. 

La decorrenza? 

Il pagamento dell’assegno sociale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sulla base del reddito presunto per l’anno in corso, indicato dal richiedente nella stessa domanda. 

Quando decade?

L’assegno viene sospeso quando il titolare soggiorna all’estero più di 29 giorni. Dopo un anno di sospensione, si procede con la revoca della prestazione. 

Come anticipato in premessa, l’Inps a seguito di una verifica effettuata nelle proprie banche dati, ha avviato una campagna di comunicazione, formalizzata con l’invio di una raccomandata A/R, ai titolari di assegno sociale che non hanno adempiuto all’obbligo di dichiarare i redditi percepiti nell’anno d’imposta 2020. In caso di ulteriore inadempienza, l’Istituto procederà con la sospensione del pagamento e la successiva revoca della prestazione.

Per comunicare i redditi è possibile utilizzare la procedura telematica disponibile sul sito ufficiale dell’Inps: “Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008″. In alternativa, attraverso gli Istituti di patronato o altri soggetti abilitati. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

 

 

PILLOLE DI PREVIDENZA / Indennità di accompagnamento, chi ne ha diritto

di UGO BIANCOL’indennità di accompagnamento è una prestazione economica che rappresenta la principale risposta dello Stato ai bisogni di chi è affetto da gravi patologie fisiche o mentali. Istituita con la legge n. 18 del 1980, spetta ai cittadini che possiedono i requisiti sanitari riconosciuti dalla commissione medico-legale dell’Inps, indipendentemente dall’età o dal reddito personale. Ispirata al principio dell’assistenza sociale, viene concessa previa presentazione di apposita domanda da parte del minorato.

Ne possono beneficiare non solo gli anziani, ma anche i minori e tutti coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento di un’invalidità civile totale (100%), a condizione che la disabilità sia tale da compromettere gravemente la deambulazione autonoma o renda necessario un aiuto continuo per compiere gli atti quotidiani della vita.

Quali sono i requisiti?

Il riconoscimento di una totale inabilità (100 %) derivata da menomazioni fisiche o psichiche; L’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure non riuscire a compiere gli atti quotidiani della vita, ad esempio mangiare, bere, lavarsi e vestirsi; La residenza stabile e abituale sul territorio nazionale; La cittadinanza italiana; Per i cittadini stranieri comunitari: l’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza; Per i cittadini stranieri extracomunitari: il permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione).

A chi non spetta?

L’indennità di accompagnamento non viene erogata agli invalidi che: Sono ricoverati gratuitamente in istituti per un periodo superiore a 29 giorni; Percepiscono un’analoga indennità per invalidità derivata per cause di guerra, di lavoro o di servizio. Ovviamente si può optare per il trattamento più favorevole.

Con il messaggio Hermes n. 3347 del 26 settembre 2023, l’Inps ha chiarito che l’indennità di accompagnamento continua ad essere riconosciuta anche in caso di ricoveri ospedalieri superiori ai 29 giorni, a condizione che la struttura sanitaria, pubblica o convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, non fornisca un’assistenza completa.

In linea con un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’Istituto precisa che il beneficio economico non sarà sospeso nei casi in cui sia necessaria la presenza costante di un familiare o di personale infermieristico privato per assistere la persona con disabilità in tutte le attività quotidiane. Lo stesso principio vale anche per i minori, quando la presenza continuativa dei genitori durante l’intera giornata risulti indispensabile per il benessere fisico e relazionale del bambino, contribuendo in modo significativo all’efficacia dei trattamenti terapeutici.

Per l’anno in corso, come stabilito dalla circolare Inps n. 23 del 28 gennaio 2025 (Allegato 2), l’importo mensile della prestazione è pari a € 542,02, erogata per 12 mensilità Decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa. Non è reversibile ai superstiti e non è soggetta a ritenute Irpef. Per inoltrare la richiesta è obbligatorio il rilascio del certificato medico on line (Mod. C) redatto dal medico certificatore. È in atto un importante processo di semplificazione delle procedure per ottenere l’indennità di accompagnamento, che mira a rendere più rapido e accessibile l’intero iter di riconoscimento della disabilità.

Al centro di questa trasformazione vi è la sostituzione della tradizionale richiesta amministrativa con un “certificato medico introduttivo”, redatto e trasmesso direttamente all’Inps da medici abilitati. Questo documento, che prende il posto della domanda presentata dal cittadino, consente di avviare automaticamente il procedimento di accertamento, eliminando passaggi intermedi e riducendo i tempi di attesa.

Dal 1° gennaio 2025 è stata avviata una fase sperimentale in nove province italiane: Trieste, Brescia, Forlì-Cesena, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari. A partire dal 30 settembre 2025 interesserà altre undici province: Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, Provincia Autonoma di Trento e Aosta.

L’applicazione del nuovo sistema su scala nazionale è prevista per il 1° gennaio 2027, come stabilito dal decreto-legge Milleproroghe n. 202/2024, modificato dalla legge di conversione n. 15/2025 ed in vigore dal 25 febbraio scorso. La riforma prevede inoltre una maggiore chiarezza nei compiti dei medici certificatori, ampliando il numero dei professionisti autorizzati a redigere il certificato introduttivo, inclusi medici di base, specialisti del SSN, medici in pensione iscritti all’albo e professionisti di strutture sanitarie accreditate. (ub)

[Ugo Bianco è presidente Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Contributi Inps ridotti per nuovi artigiani e commercianti

di UGO BIANCO La Legge di Bilancio 2025 introduce un’importante agevolazione per i nuovi artigiani e commercianti che si iscrivono per la prima volta alle gestioni previdenziali Inps tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025. In particolare, il comma 186 dell’articolo 1 prevede una riduzione del 50% dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività, applicabile sia alla quota fissa che a quella percentuale.

Questa misura rappresenta un incentivo concreto per chi avvia un’attività, alleggerendo il carico contributivo nei primi anni. Per chiarire i dettagli operativi l’Inps ha emanato la circolare n. 38 del 7 febbraio 2025 che fornisce indicazioni pratiche sull’applicazione della norma. In questo approfondimento analizzeremo i requisiti richiesti, le modalità di accesso all’agevolazione e le sue implicazioni, offrendo una panoramica chiara e completa sulla nuova disposizione.

Chi sono i beneficiari?

L’agevolazione è destinata ai lavoratori che, nel corso del 2025, si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli Artigiani e dei Commercianti, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, in qualità di: Titolari di impresa; Soci lavoratori di società.

I beneficiari devono percepire redditi d’impresa, compresi quelli soggetti al regime forfettario. L’agevolazione è concessa anche ai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle suddette gestioni, indipendentemente dalla data di iscrizione del titolare.

Chi sono gli esclusi?

Sono coloro che si reiscrivono alla gestione Ivs nel 2025 dopo un’iscrizione precedente. Restano esclusi anche gli ex soci di società di persone o di capitali già iscritti in passato, così come i lavoratori autonomi appartenenti alla gestione separata Inps o alle Casse di previdenza. 

Quanto vale la riduzione?

Ad esempio, un commerciante che nel primo anno di attività dovrebbe versare 4.000 euro di contributi previdenziali, grazie a questa agevolazione ne pagherebbe solo 2.000. Il risparmio ottenuto può essere particolarmente utile per sostenere altre spese iniziali.

Come influisce l’agevolazione sulla pensione?

La riduzione dei contributi permette un risparmio immediato, ma può avere conseguenze sulla futura pensione. Versare contributi più bassi significa accumulare meno per il proprio fondo pensionistico, con il rischio che alcuni mesi di attività non vengano riconosciuti ai fini pensionistici se l’importo versato è inferiore al minimo richiesto. Per questo motivo, è importante valutare bene questa scelta e, se necessario, chiedere consiglio ad un esperto previdenziale sulla convenienza rispetto ad altri incentivi disponibili. (ub)

[Ugo Bianco è Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi Calabria]

 

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Lavori usuranti, aperte le domande per il riconoscimento

di UGO BIANCOLa pensione anticipata rappresenta un’opportunità fondamentale per i lavoratori che desiderano concludere la propria carriera prima del raggiungimento della pensione di vecchiaia, attualmente fissata a 67 anni di età e 20 anni di contribuzione.

Per i lavoratori usuranti, impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti, questa possibilità assume un’importanza ancora maggiore. L’esposizione quotidiana a condizioni di lavoro gravose dà diritto a una pensione anticipata, caratterizzata da una “quota” che combina un’età minima ed almeno 35 anni di contributi. Il decreto legislativo 67/2011, modificato dalla legge 232/2016, ha definito le modalità per il riconoscimento dei lavori usuranti, suddividendoli in quattro principali categorie. Ognuna verificata e attestata dall’Inps con la richiesta di certificazione del diritto. A questo proposito, il messaggio Inps 801 del 5 marzo 2025 definisce i criteri e le scadenze da rispettare. Per approfondire l’argomento, si propone una sezione di domande e risposte con un focus sugli aspetti principali e le modalità da seguire raggiunti i requisiti obbligatori.

Quali lavoratori svolgono attività usuranti?

  1. Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, classificate dall’articolo 2 del decreto del Ministero del lavoro del 19 maggio 1999. Riguarda tutti quei soggetti che espletano lavori in galleria, cava o miniera; lavori con esposizione corporea ad alte temperature; lavori eseguiti in cassoni ad aria compressa; attività con esposizione all’amianto; la lavorazione del vetro cavo; i lavori svolti in spazi ristretti e le attività dei palombari. 
  2. Lavoratori notturni distinti nelle seguenti categorie: a) lavoratori soggetti a turnazione, che svolgono l’attività notturna per almeno 6 ore ed almeno 64 giorni all’anno; b) lavoratori in attività notturna per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per l’intero anno;
  3.  Lavoratori addetti alla linea di catena con compiti ripetitivi e costanti nel ciclo di produzione su parti staccate di un prodotto finale. Ad esempio la produzione di autoveicoli. Sono esclusi gli addetti alle lavorazioni accessorie alla produzione, alla manutenzione, al rifornimento dei materiali. Così come tutte le attività di regolazione e controllo computerizzato della produzione e del controllo di qualità;
  4. i conducenti di veicoli, destinati al servizio pubblico, con capienza non inferiore a 9 posti.

Tuttavia, non è sufficiente rientrare in una di queste casistiche per dire di appartenere ai lavoratori usuranti. Il riconoscimento è subordinato alla durata dell’attività svolta. Mi spiego meglio, tutte le attività usuranti devono essere svolte per un periodo minimo di 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa oppure riferirsi almeno alla metà della vita lavorativa complessiva.

Qual’è l’età pensionabile?

La pensione anticipata prevede il meccanismo della “quota”, basato sulla riduzione dell’età anagrafica e del numero dei contributi, con esclusione della disoccupazione e della malattia. La determinazione dell’accesso si differenzia a seconda dell’attività svolta e dalla gestione contributiva di riferimento.

Fino al 2026 occorre un’anzianità contributiva minima di 35 anni ed un’età base per raggiungere la quota necessaria. La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti. A stabilirlo è l’articolo 1 comma 206 della legge 232/2016 che ha mandato in soffitta le cosiddette “finestre mobili”. Fino al 31/12/2016, l’erogazione del primo rateo avveniva dopo un’attesa di 12 mesi per i dipendenti e 18 mesi per gli autonomi.

I requisiti per “la pensione anticipata dei lavoratori usuranti” dal 2017 al 2026

Gestione previdenziale Attività usuranti; Turni notturni più di 77 notti lavorate per anno;  Turni notturni da 72 a 77 notti lavorate per anno;  Turni notturni da 64 a 71 notti lavorate 

per anno;

Fondo pensione lavoratori dipendenti Quota 97,6 

Età 61 anni e 7 mesi

Contributi 35 anni

Quota 98,6 

Età 62 anni e 7 mesi

Contributi 35 anni

Quota 99,6 

Età 63 anni e 7 mesi

Contributi 35 anni

Lavoratori autonomi Quota 98,6 

Età 62 anni e 7 mesi

Contributi 35 anni

Quota 99,6 

Età 63 anni e 7 mesi

Contributi 35 anni

Quota 100,6 

Età 64 anni e 7 mesi

Contributi 35 anni

 

Entro quando va presentata la domanda per il riconoscimento dei requisiti?

La domanda di certificazione del diritto deve essere presentata entro il 1° maggio 2025 per chi perfeziona i requisiti tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026, in via telematica, con il modello AP45 e la documentazione della tabella “A” del Dm 20 settembre 2011.

Quale esito può dare?

L’Inps può emettere tre diversi tipi di provvedimento:

  1. L’accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, se i requisiti per le lavorazioni particolarmente faticose e pesanti sono verificati e la copertura finanziaria è sufficiente;
  2. L’accertamento del possesso dei requisiti, con il differimento della decorrenza della pensione in caso di copertura finanziaria insufficiente; in tal caso, la prima data utile verrà comunicata successivamente;
  3. Il rigetto della domanda, qualora non siano accertati i requisiti necessari.

Nel caso di accoglimento, per ricevere il primo rateo, è necessario inviare all’Inps la domanda di pensione anticipata. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

 

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Naspi, le novità per il 2025

di UGO BIANCOLa Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, abbreviata con l’acronimo NASpi, è un’indennità mensile, erogata dall’Inps ai lavoratori in disoccupazione involontaria. Introdotta con il decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, ha lo scopo di attenuare la perdita di reddito dovuta alla cessazione del rapporto di lavoro.

Nel corso degli anni la normativa ha subito vari aggiustamenti. L’ultima modifica, introdotta dall’articolo 1 comma 171 della legge di Bilancio 2025, stabilisce che un lavoratore che si dimette o risolve consensualmente il proprio rapporto di lavoro e, nei 12 mesi successivi, viene assunto e licenziato senza aver accumulato almeno 13 settimane di contributi, non ha diritto all’indennità.

L’obiettivo è contrastare pratiche elusive in cui lavoratori e datori di lavoro simulano situazioni di disoccupazione involontaria. I dati dell’Istituto Previdenziale sulle comunicazioni obbligatorie evidenziano un aumento di cessazioni volontarie (che non danno diritto alla NASpI) seguite da brevi periodi di rioccupazione e successivo licenziamento, con il solo scopo di maturare i requisiti per l’indennità. Con lo stesso spirito restrittivo, il Collegato Lavoro (legge 203/2024) ha introdotto una stretta sulle dimissioni per fatti concludenti.

Se un lavoratore si assenta ingiustificatamente oltre i limiti previsti dal contratto (o oltre i 15 giorni se il contratto non specifica una soglia massima), il rapporto di lavoro sarà considerato risolto a suo carico, con conseguente esclusione dalla prestazione economica. Per comprendere l’impatto delle nuove restrizioni è utile ricordare quali sono i requisiti standard per accedervi. 

Chi sono i beneficiari? Per poter richiedere la prestazione è necessario rientrare in uno dei seguenti profili lavorativi: Dipendenti provato con contratto di lavoro subordinato; Dipendenti a tempo determinato della Pubblica Amministrazione; Apprendisti; Soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato; Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; Operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative e consorzi agricoli.

Condizioni particolari: possono richiedere la NASpI lavoratrici madri che abbiano presentato dimissioni per giusta causa durante il periodo di maternità (entro un anno dalla nascita del bambino) e i lavoratori licenziati per motivi disciplinari; nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, il trattamento è riconosciuto attraverso una procedura di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro; il dipendente che rifiuta un trasferimento oltre i 50 km dalla residenza o con un tempo di percorrenza superiore a 80 minuti con i mezzi pubblici ha diritto all’indennità.

 

Chi non ha diritto alla NASpi? Non possono beneficiare dell’indennità: Dipendenti delle pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato; Operai agricoli con contratto a tempo determinato; Lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale; Lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento; Lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità;

Con quali requisiti contributivi? Il lavoratore che richiede la NASpI deve soddisfare due requisiti aggiuntivi: Essere effettivamente disoccupato, cioè non svolgere alcuna attività lavorativa, nemmeno in modo occasionale (secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 2, lettera c, del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181); Aver versato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti l’inizio della disoccupazione. Il requisito delle 30 giornate di lavoro nei 12 mesi che precedono la disoccupazione non è più richiesto per gli eventi successivi al 1° gennaio 2022.

Qual’è la durata? L’indennità viene erogata mensilmente per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, con un massimo di 24 mesi. Nel calcolo della durata, non vengono considerati i periodi contributivi che hanno già dato diritto ad altre prestazioni di disoccupazione.

Quanto spetta? L’importo mensile è determinato come segue: Se la retribuzione media mensile degli ultimi quattro anni è pari o inferiore a un importo stabilito dalla legge (rivalutato annualmente in base all’indice Istat), l’indennità corrisponde al 75% di tale retribuzione; Se la retribuzione media mensile è superiore a questo importo, l’indennità è pari al 75% dell’importo stabilito, più il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e l’importo stesso.

Tuttavia, l’importo dell’indennità non può superare il limite massimo stabilito annualmente dalla legge, per il 2025, il limite è di 1.562,82 euro (Circ. Inps 25 del 29 gennaio 2025). Inoltre, la NASpI si riduce del 3% ogni mese a partire dal sesto mese di fruizione. Se il beneficiario ha più di 55 anni alla data di presentazione della domanda, la riduzione inizia dall’ottavo mese.

Da quando decorre? La NASpI spetta a partire da: Dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro tale termine. Se la domanda è presentata dopo l’ottavo giorno, l’indennità decorre dal giorno successivo alla presentazione; Dall’ottavo giorno dopo il termine di maternità, malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno. In caso di presentazione oltre l’ottavo giorno, l’indennità decorre dal giorno successivo alla domanda, purché presentata entro i termini di legge; Dal trentottesimo giorno successivo a un licenziamento per giusta causa, se la domanda è presentata entro il trentottesimo giorno. Se la domanda è presentata oltre questo termine, l’indennità decorre dal giorno successivo alla presentazione, ma solo se avviene entro i termini di legge.

Quando va presentata la domanda? I lavoratori aventi diritto devono presentare la domanda all’Inps, esclusivamente online o tramite Istituti di Patronato, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, pena la decadenza. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Quota 103, la proroga conferma le regole

di UGO BIANCOCon l’entrata in vigore della legge di Bilancio 2025 n. 207/2024, l’art. 1 comma 174, ha confermato la Quota 103, mantenendo inalterate le regole già previste lo scorso anno. Si tratta di una misura di pensionamento anticipato rivolta ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, agli autonomi e ai parasubordinati, con l’esclusione del personale militare, delle forze armate, della polizia, dei vigili del fuoco e della guardia di finanza.

Ma quali sono i costi e i vantaggi di questa scelta? A differenza della prima versione, l’assegno pensionistico è ora calcolato interamente con il sistema contributivo, meno vantaggioso rispetto a quello misto o retributivo, con una possibile riduzione dell’importo fino al 20%. Inoltre, è previsto un tetto massimo alla rata mensile, fissato a € 2.466,28 lordi (quattro volte il trattamento minimo Inps) fino al compimento dei 67 anni. Sono state allungate le finestre mobili di uscita, ossia il tempo di attesa tra la maturazione dei requisiti e la decorrenza dell’assegno pensionistico. Rimane l’incumulabilità tra pensione e redditi da lavoro. In particolare, la pensione non è compatibile con altre attività lavorative, ad eccezione del lavoro autonomo occasionale, il cui reddito annuo non deve superare i 5.000 euro.

Quali sono requisiti? 

I requisiti per accedere alla Quota 103, nell’anno in corso, sono i seguenti:  62 anni d’età; 41 anni di contribuzione; Non essere beneficiario di pensione. 

Non è previsto nessun incremento dell’età anagrafica in base alla speranza di vita.

Come funzionano le finestre mobili?

Quando si valuta il pensionamento anticipato con Quota 103 è importante considerare le finestre mobili. Per i lavoratori dipendenti del settore privato e per gli autonomi il periodo di attesa è di 7 mesi, mentre per i dipendenti pubblici è di 9 mesi. 

Con quale contribuzione? 

Si considerano validi tutti i contributi versati o accreditati, sia obbligatori che volontari, inclusi quelli da riscatto e figurativi. È fondamentale aver raggiunto almeno 35 anni di contributi, escludendo i periodi di disoccupazione e malattia, se richiesto dalla gestione che eroga la pensione (ad esempio, il Fondo pensioni lavoratori dipendenti). Inoltre, è possibile cumulare i contributi di diverse gestioni previdenziali INPS, purché il richiedente non sia già beneficiario di una pensione diretta da una delle forme di assicurazione obbligatoria Inps.

Come fare domanda? 

Secondo il messaggio Inps 502/2025 si puoi procedere come segue: Online: Accedi al servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, Ape Sociale e Beneficio precoci” sul sito Inps, selezionando la voce “Nuova prestazione pensionistica” nell’area tematica. Patronati: Puoi rivolgerti ad un patronato che ti assisterà nella presentazione della domanda. Contact Center: Puoi contattare il Contact Center Multicanale chiamando il numero verde 803 164 da telefono fisso, o il numero 06 164 164 da cellulare (a pagamento in base al gestore). (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]