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PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Naspi, le novità per il 2025

di UGO BIANCOLa Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, abbreviata con l’acronimo NASpi, è un’indennità mensile, erogata dall’Inps ai lavoratori in disoccupazione involontaria. Introdotta con il decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, ha lo scopo di attenuare la perdita di reddito dovuta alla cessazione del rapporto di lavoro.

Nel corso degli anni la normativa ha subito vari aggiustamenti. L’ultima modifica, introdotta dall’articolo 1 comma 171 della legge di Bilancio 2025, stabilisce che un lavoratore che si dimette o risolve consensualmente il proprio rapporto di lavoro e, nei 12 mesi successivi, viene assunto e licenziato senza aver accumulato almeno 13 settimane di contributi, non ha diritto all’indennità.

L’obiettivo è contrastare pratiche elusive in cui lavoratori e datori di lavoro simulano situazioni di disoccupazione involontaria. I dati dell’Istituto Previdenziale sulle comunicazioni obbligatorie evidenziano un aumento di cessazioni volontarie (che non danno diritto alla NASpI) seguite da brevi periodi di rioccupazione e successivo licenziamento, con il solo scopo di maturare i requisiti per l’indennità. Con lo stesso spirito restrittivo, il Collegato Lavoro (legge 203/2024) ha introdotto una stretta sulle dimissioni per fatti concludenti.

Se un lavoratore si assenta ingiustificatamente oltre i limiti previsti dal contratto (o oltre i 15 giorni se il contratto non specifica una soglia massima), il rapporto di lavoro sarà considerato risolto a suo carico, con conseguente esclusione dalla prestazione economica. Per comprendere l’impatto delle nuove restrizioni è utile ricordare quali sono i requisiti standard per accedervi. 

Chi sono i beneficiari? Per poter richiedere la prestazione è necessario rientrare in uno dei seguenti profili lavorativi: Dipendenti provato con contratto di lavoro subordinato; Dipendenti a tempo determinato della Pubblica Amministrazione; Apprendisti; Soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato; Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; Operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative e consorzi agricoli.

Condizioni particolari: possono richiedere la NASpI lavoratrici madri che abbiano presentato dimissioni per giusta causa durante il periodo di maternità (entro un anno dalla nascita del bambino) e i lavoratori licenziati per motivi disciplinari; nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, il trattamento è riconosciuto attraverso una procedura di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro; il dipendente che rifiuta un trasferimento oltre i 50 km dalla residenza o con un tempo di percorrenza superiore a 80 minuti con i mezzi pubblici ha diritto all’indennità.

 

Chi non ha diritto alla NASpi? Non possono beneficiare dell’indennità: Dipendenti delle pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato; Operai agricoli con contratto a tempo determinato; Lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale; Lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento; Lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità;

Con quali requisiti contributivi? Il lavoratore che richiede la NASpI deve soddisfare due requisiti aggiuntivi: Essere effettivamente disoccupato, cioè non svolgere alcuna attività lavorativa, nemmeno in modo occasionale (secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 2, lettera c, del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181); Aver versato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti l’inizio della disoccupazione. Il requisito delle 30 giornate di lavoro nei 12 mesi che precedono la disoccupazione non è più richiesto per gli eventi successivi al 1° gennaio 2022.

Qual’è la durata? L’indennità viene erogata mensilmente per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, con un massimo di 24 mesi. Nel calcolo della durata, non vengono considerati i periodi contributivi che hanno già dato diritto ad altre prestazioni di disoccupazione.

Quanto spetta? L’importo mensile è determinato come segue: Se la retribuzione media mensile degli ultimi quattro anni è pari o inferiore a un importo stabilito dalla legge (rivalutato annualmente in base all’indice Istat), l’indennità corrisponde al 75% di tale retribuzione; Se la retribuzione media mensile è superiore a questo importo, l’indennità è pari al 75% dell’importo stabilito, più il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e l’importo stesso.

Tuttavia, l’importo dell’indennità non può superare il limite massimo stabilito annualmente dalla legge, per il 2025, il limite è di 1.562,82 euro (Circ. Inps 25 del 29 gennaio 2025). Inoltre, la NASpI si riduce del 3% ogni mese a partire dal sesto mese di fruizione. Se il beneficiario ha più di 55 anni alla data di presentazione della domanda, la riduzione inizia dall’ottavo mese.

Da quando decorre? La NASpI spetta a partire da: Dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro tale termine. Se la domanda è presentata dopo l’ottavo giorno, l’indennità decorre dal giorno successivo alla presentazione; Dall’ottavo giorno dopo il termine di maternità, malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno. In caso di presentazione oltre l’ottavo giorno, l’indennità decorre dal giorno successivo alla domanda, purché presentata entro i termini di legge; Dal trentottesimo giorno successivo a un licenziamento per giusta causa, se la domanda è presentata entro il trentottesimo giorno. Se la domanda è presentata oltre questo termine, l’indennità decorre dal giorno successivo alla presentazione, ma solo se avviene entro i termini di legge.

Quando va presentata la domanda? I lavoratori aventi diritto devono presentare la domanda all’Inps, esclusivamente online o tramite Istituti di Patronato, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, pena la decadenza. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]