IN CONFLITTO DUE DIVERSE RICHIESTE PER LA TUTELA DEL PRINCIPE DEGLI AGRUMI, UNICITÀ MONDIALE;
Bergamotto: serigrafia di Natino Chirico (2020)

BERGAMOTTO DI RC, L’INUTILE GUERRA
TRA IGP E DOP: CI RIMETTE IL TERRITORIO

di SANTO STRATI  – Bergamotto di Reggio Calabria: c’è il rischio che scoppi un’inutile “guerra” tra chi chiede l’indicazione geografica protetta (IGP) e chi, invece, vuole estendere la Denominazione d’origine protetta (Dop) che attualmente tutela solo l’olio essenziale. Due sigle che non tutti i consumatori di prodotti “marchiati” (eno-gastronomia, frutta, tipicità locali, etc) valutano con la dovuta attenzione. Il risultato – per i consumatori – è di credere di star gustando un prodotto del territorio (IGP) che in realtà potrebbe essere stato coltivato o allevato altrove: un esempio per tutti: la Bresaola della Valtellina IGP, una squisitezza che tutti apprezziamo. Uno va tranquillo al supermercato e sceglie quella a marchio IGP e non saprà mai se la carne proviene da allevamenti dell’area geografica “protetta” indicata in etichetta, oppure – come succede sempre più spesso –, in realtà si tratta di carne (ottima, per carità),  importata dall’Argentina.

Questo significa IGP, ovvero che per un prodotto tipico basta che si realizzi anche una soltanto delle voci del disciplinare nella zona “geografica protetta” (per esempio il confezionamento) e il prodotto può ricevere il logo-marchio IGP.

Un Comitato “spontaneo” di allevatori nei giorni scorsi ha inviato una nota (che abbiamo pubblicato) con cui afferma di sostenere con grande determinazione presso il Ministero dell’Agricoltura (oggi denominato anche pomposamente della sovranità alimentare e delle foreste) l’assegnazione del marchio IGP al Bergamotto di Reggio Calabria, in netto contrasto con quanto invece il Consorzio del Bergamotto di Reggio sostenuto dalla locale Camera di Commercio va facendo perché venga estesa la “denominazione d’origine protetta” anche al frutto e ai suoi derivati. Allo stato attuale, sul Bergamotto di Reggio Calabria c’è una dop che riguarda esclusivamente l’olio essenziale. La richiesta di estenderla – già trasmessa per competenza alla Regione per arrivare poi al Ministero e quindi in Europa – signfica proteggere la produzione dell’area vocata (da Villa San Giovanni a Monasterace, lungo tutta la costiera jonica) da “contaminazioni” e  da produzioni (al momento, per fortuna, poco fortunate) di “simil bergamotto tentate in Sicilia, Puglia e Basilicata. Ma non solo. Anche in Tunisia, Grecia, Brasile e Argentina hanno piantato bergamotteti i cui frutti non hanno – secondo quanto risulta da valutazioni scientifiche non di parte – le proprietà nutraceutiche e medicali del Bergamotto di Reggio Calabria. Non una tipicità – è bene ricordarlo – ma unicità esclusiva in tutto il mondo che ha solo numerosi tentativi di imitazione che rischiano di danneggiare prima di tutto i consumatori. Beffati, in quanto crederanno di assumere il vero e autentico succo di bergamotto di Reggio Calabria, per esempio, ma in realtà berranno qualcosa che non combatte  in alcun modo il colesterolo e abbassa la glicemia nel sangue, come è scientificamente provato solo per il “vero” Bergamotto che cresce nel Reggino. Dall’altra parte a venire danneggiato sarebbe il territorio la cui economia registra un fatturato (di solo olio essenziale) intorno ai 25 milioni l’anno.

Secondo quanto ha dichiarato a Calabria.Live il presidente del Consorzio Ezio Pizzi, è opportuno far comprendere ai consumatori, ma anche ai decisori politici, la differenza sostanziale che passa tra IGP e DOP. Nel primo caso, ove si decidesse di applicare l’indicazione geografica protetta si rischia di autorizzare importazioni di “simil-bergamotto” da Sicilia, Puglia, Basilicata, da Tunisia e Argentina o addirittura dalla Cina dove stanno provando a coltivarli, per farli lavorare nella zona vocata. Il risultato è evidente: il prodotto – probabilmente a costi inferiori – contaminerebbe il mercato mescolando il Bergamotto di Reggio Calabria “originale” con una produzione priva delle sue proprietà medicali e nutrizionali.

Se, invece, prevarrà l’estensione dell’attuale dop dell’olio essenziale a tutto il frutto e i suoi derivati, sarà una vittoria del territorio che vedrà riconosciuta l’unicità del prodotto che risulterà non solo coltivato ma anche lavorato esclusivamente nella zona protetta.

Con buona pace degli imitatori di professione. I cinesi in questo sono maestri, ma quando provarono a sintetizzare artificialmente l’olio di bergamotto (provocando il panico tra i produttori reggini), fallirono miseramente: alla base di ogni profumo prodotto nel mondo necessita esclusivamente l’olio essenziale di bergamotto (di Reggio Calabria).

Alla stessa maniera sarà opportuno tutelare il Bergamotto di Reggio Calabria e il territorio vocato, contrastando i tentativi di “imitazione” che rischiano di destabilizzare un mercato “locale” che lavora circa 300mila quintali del principe degli agrumi.

Secondo il Comitato promotore dell’IGP, però, il pericolo di importazioni di frutto non coltivato localmente non esiste: «nel disciplinare che abbiamo predisporto per l’indicazione geografica protetta – dice il dott. Rosario Previtera – è specificato che la coltivazione dav’essere fatta esclsuivamente nell’area vocata, quindi non sono ammessi (come avviene nella zootecnia) importazioni da altre aree   italiane o straniere».

Se l’IGP si basa sulla reputazione del prodotto e dell’area che lo produce ma permette, come nel caso della zootecnia, di utilizzare prodotti allevati (o coltivati) altrove, la Dop, invece, si basa sulla qualità del prodotto e la specificità  del territorio che lo produce.

In entrambi i casi, si tratta di estendere la tutela al principe degli agrumi, ma a colpi di carta bollata e di domande al Masaf (il Ministero) per ottenere l’IGP o la DOP.

Chi ha ragione?

Il buonsenso dovrebbe prevalere su eventuali interessi di parte, ma pare evidente che, allo stato attuale, c’è il rischio di una conflittualità tra il Consorzio del Bergamotto di Reggio Calabria e il Comitato spontaneo dei coltivatori su quale “marchiatura” di qualità sarebbe preferibile indirizzarsi. Si tratta di due vedute differenti, di prese di posizione che, in questa sede, non intendiamo in alcun modo valutare (soprattutto per mancanza di specifica competenza), ma è evidente che, come succede in molte cose che riguardano la Città di Reggio, alla “guerra fratricida” è preferibile  trovare un’intesatra le parti, visto che l’obiettivo finale è l’estensione della tutela di ogni utilizzo del frutto del Bergamotto di Reggio Calabria, in tempi il più rapidi possibili.

Secondo quanto afferma il dott. Previtera la tempistica dell’ottenimento dell’IGP richiede pochi mesi; al contrario – come affermano il presidente della Camera di Commercio Ninni Tramontana e il presidente del Consorzio Ezio Pizzi, per l’estensione della DOP dall’olio essenziale anche al frutto e ai suoi derivati, è necessario un anno.

Non sappiamo chi abbia ragione sulla tempistica, ma non dev’esssere questa a dettare la scelta della tutela da richiedere (e ottenere).

Il problema urgente, in termini di tempo, riguarda, invece, i danni alle colture subite dai bergamotteti dell’area vocata di Reggio Calabria per l’anomala e imprevedibile ondata di calore che ha provocato serissimi danni. La produzione quest’anno rischia di essere dimezzata, mentre i costi di mantenimento e produzione sono in continua ascesa.

Da questo punto di vista, l’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo. sempre attento all’esigenza di mantenere attivo e sviluppare ulteriormente ogni comparto dell’agro-alimentare, dovrà inventarsi subito un ristoro (immediato) dei danni. Il Bergamotto è una ricchezza per tutta la regione, non si può rischiare di indebolire la filiera. (s)  

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COSA SIGNIFICA IGP INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Il termine indicazione geografica protetta, conosciuto con l’acronimo IGP, indica un marchio d’origine attribuito dall’Unione europea ai prodotti agricoli e alimentari con una determinata qualità, reputazione o ulteriore caratteristica dipendente dall’origine geografica. Almeno una tra le fasi di produzione, trasformazione e/o elaborazione deve avvenire all’interno di un’area geografica determinata.

Regolamento UE 510/2006:  Articolo 2, Denominazione d’origine e indicazione geografica

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) «denominazione d’origine», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:

— originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e

— la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata; b) «indicazione geografica», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: — come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e

— del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e

— la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata».

Per ottenere la IGP quindi, almeno una fase del processo produttivo deve avvenire in una particolare area. Chi produce IGP deve attenersi alle rigide regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione, e il rispetto di tali regole è garantito da uno organismo di controllo indipendente.

Si differenzia dalla denominazione di origine protetta (DOP), per il suo essere generalmente un’etichetta maggiormente permissiva sulla sola provenienza delle materie prime (che se previsto dai singoli disciplinari possono essere sia di origine nazionale che di origine comunitaria o talvolta anche extra-comunitaria), in quanto tutela le ricette e alcuni processi produttivi caratterizzanti tipici del luogo ma non per forza l’origine del prodotto nel suo intero complesso, se non quello della produzione finale. Ciò viene a volte concesso principalmente perché una produzione di materie prime a livello locale o nazionale destinata a tale scopo potrebbe non essere sufficiente per soddisfare la richiesta del prodotto a livello globale, o perché alcuni ingredienti di origine estera vengono considerati più idonei per loro specifiche caratteristiche organolettiche che hanno un ruolo determinante nella riuscita finale del prodotto.

COSA SIGNIFICA DOP DENOMINAZIONE D’ORIGINE PROTETTA

La denominazione di origine protetta, conosciuta con l’acronimo “DOP”, è un marchio di tutela giuridica della denominazione che viene attribuito dall’Unione europea agli alimenti le cui peculiari caratteristiche qualitative dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono stati prodotti.

L’ambiente geografico comprende sia fattori naturali (clima, caratteristiche ambientali), sia fattori umani che comprendono tecniche agricole sviluppate nel tempo che, combinati insieme, consentono di ottenere un prodotto inimitabile al di fuori di una determinata zona produttiva.

Affinché un prodotto sia DOP, le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono avvenire in un’area geografica delimitata. Chi fa prodotti DOP deve attenersi alle rigide regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione. Il rispetto di tali regole è garantito da un organismo di controllo indipendente.

Regolamento UE n. 510/2006  (Articolo 2, paragrafo 1, lettera a),

«[…] Si intende per «denominazione d’origine», il nome di una regione, di un luo go determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata».