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UMG

Protocollo tra Regione e Umg per le scuole di specializzazione di area sanitaria

Protocollo d’intesa tra la Regione Calabria e l’Università Magna Graecia di Catanzaro, per le Scuole di specializzazione di area sanitaria.

A firmare l’accordo, dalla durata decennale e rinnovabile, il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e il Rettore dell’Umg, Giovambattista De Sarro.

Con questo protocollo, viene stipulata la Rete Formativa, che comprende tutte le strutture accreditate in cui si svolge la formazione specialistica. «Per strutture di rete – si legge – si intendono le strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali, nelle loro diverse articolazioni, inserite nella rete formativa ove si effettuano le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione specialistica. Le reti formative vengono strutturate in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo all’interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro».

Le strutture di rete si distinguono – si legge – in strutture di sede, a direzione universitaria, «idonee e attrezzate per l’organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell’area medica di pertinenza della Scuola, nonché per la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle relative attività e per il coordinamento e/o la direzione delle stesse»; strutture collegate, «di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al completamento della rete formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede. Tali strutture sono convenzionate con la Scuola di specializzazione al fine di raggiungere i volumi operativi e completare la tipologia delle attività assistenziali richieste per la formazione dei medici specializzandi. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria sia ospedaliere». Questi due tipi di struttura devono essere accreditata, su proposta dell’Osservatorio nazionale per la formazione medico specialistica, con Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Mur.

E, ancora, strutture complementari, che sono «strutture di supporto pubbliche o private, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni nell’ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba 4 utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate».

«Ogni struttura appartenente alla rete formativa ha l’obbligo di mettere a disposizione delle attività specificamente svolte dagli specializzandi il 100% dell’attività annualmente svolta», si legge nel protocollo, in cui viene spiegato che la formazione si può svolgere anche in strutture extra rete formativa, «sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi».

Inoltre, «ai sensi del Decreto Interministeriale n. 402 del 13 giugno 2017 le scuole di specializzazione possono ampliare la rete formativa mediante la stipula di convenzioni con aziende/enti esterni alle proprie strutture di sede, sia a direzione universitaria che ospedaliera, al fine di raggiungere o completare l’attività richiesta per la formazione degli specializzandi. Le strutture sanitarie devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale. La richiesta di costituzione e ampliamento della rete formativa può essere proposta dal consiglio di Scuola di specializzazione, dalla Scuola di Medicina e Chirurgia e dal Senato Accademico».

La Regione Calabria collabora ai fini della formazione medico specialistica sia attraverso le Aziende Ospedaliere Universitarie, sia attraverso le strutture che possiedano gli standard richiesti delle ASP, delle Aziende Ospedaliere e degli IRCCS.

L’individuazione delle strutture del Servizio sanitario regionale deriva dalla rete formativa; le modalità di utilizzazione di tali strutture che entrano a far parte della rete formativa di ciascuna Scuola sono definite attraverso convenzioni tra l’Università e le singole Aziende. Sempre la Regione può, inoltre, «finanziare con contratti aggiuntivi a quelli statali per le specializzazioni mediche, in relazione al fabbisogno formativo definito dalla Regione d’intesa con l’Università. Tale fabbisogno è stabilito, con cadenza triennale, per ciascuno anno accademico, e per singola Scuola di Specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione regionale con riferimento alle attività del Servizio Sanitario Regionale».

Viene evidenziato, poi, come «i Consigli delle Scuole di Specializzazione definiscono per ogni medico in formazione i tempi e le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale. La formazione specialistica è disciplinata dagli ordinamenti didattici ed è impartita sulla base dello specifico progetto formativo 7 elaborato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione. Almeno l’80% delle attività formative dello specializzando è riservato allo svolgimento di attività professionalizzanti pratiche e di tirocinio».

La formazione degli specializzandi implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche della Struttura in cui è assegnato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione. Inoltre, i medici in formazione saranno guidati da tutor nel rapporto massimo di 3 a 1 tra discenti e tutor, designati annualmente dal Consiglio della Scuola di Specializzazione sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa. I tutor, inoltre, possono essere universitari (interni) ed esterni. L’attività didattica nelle Scuole di Specializzazione è svolta da professori e ricercatori universitari, professori a contratto nonché da personale dipendente del SSN o da altri enti convenzionati appartenenti alla rete formativa della Scuola.

Gli specializzandi, poi, per accertare l’idoneità a svolgere l’attività clinica, dovrà svolgere gli stessi esami previsti dalle norme di legge per il personale dipendente del S.S.N. «Agli specializzandi – è evidenziato – è garantita da parte dell’Università la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi connessa con l’attività formativa e didattica specifica».

Il protocollo, poi, prevede la nomina di un Osservatorio Regionale, da parte della Regione, presieduto dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università Magna Graecia di Catanzaro e composto dai tre direttori delle Scuole di Specializzazione, individuati dal Senato Accademico, dai tre direttori di UOC a direzione ospedaliera che fanno parte di reti formative delle Scuole di Specializzazione individuati dalla Regione Calabria e di tre rappresentanti degli iscritti alle Scuole di Specializzazione, individuati dai medici specializzandi.

Il suo compito, oltre a fornire elementi di valutazione all’Osservatorio nazionale, ha il compito di definire i criteri di rotazione degli specializzandi tra le strutture inserite nella rete formativa e verificare lo standard di attività assistenziale dei medici in formazione nel rispetto dell’ordinamento didattico della scuola di specializzazione, del piano formativo individuale dello specializzando e dell’organizzazione delle aziende in strutture sanitarie nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 del presente protocollo.

L’osservatorio verifica, inoltre, che i Consigli di Scuola di Specializzazione si siano dotati di un proprio regolamento. (rcz)