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PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: L'indennità straordinaria di continuità reddituale

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: L’indennità straordinaria di continuità reddituale

di UGO BIANCO –  È fissata per il prossimo 31 ottobre la scadenza per richiedere l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa la c.d. Iscro. Lo stabilisce l’articolo 1 comma 145 della legge n. 213/2023 citato al punto 5 della circolare Inps n. 84 del 23 luglio 2024. Integrata nel panorama degli ammortizzatori sociali, arriva in aiuto dei liberi professionisti iscritti alla gestione separata, che si trovano in temporanee difficoltà economiche. In questo articolo sono fornite le principali informazioni per formalizzare la domanda, mediante il portale web dell’Istituto, a cura dei cittadini e dagli Enti di Patronato. 

Chi sono i beneficiari?

Tutti i lavoratori autonomi che soddisfano i requisiti richiesti dall’articolo 53 comma, 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir), approvato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986.  Si tratta dei liberi professionisti con partita Iva, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, che esercitano l’attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni.

Quali sono i requisiti?

Per poter beneficiare dell’indennità è necessario soddisfare i requisiti previsti nell’articolo 1, comma 144 della legge n. 213 del 2023. 

Ecco quali: Non essere titolare di pensione diretta; Non essere iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria; Non essere beneficiario di Adi – Assegno di Inclusione ai sensi del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023 n. 85; Aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla domanda, inferiore al 70 % della media dei redditi di lavoro autonomo registrati nei due anni precedenti all’anno prima della presentazione della domanda; Aver dichiarato, nell’anno prima della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, rivaluto annualmente tenendo conto della variazione dell’indice Istat di riferimento, rispetto all’anno precedente. Nel 2023 tale limite era fissato a € 8.145,00; Essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; Avere una partita Iva, che permette l’iscrizione alla gestione separata, da almeno tre anni dalla data della domanda; Essere iscritti alla “Gestione Separata” ai sensi dell’articolo 2 commi 26 – 27 della legge 335/95;

A quanto ammonta? 

L’importo viene erogato in sei mensilità, con un minimo di 250 euro ed un massimo di 800 euro mensili, corrispondente al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei due anni precedenti l’anno di invio della domanda. 

Esempio:  Domanda del 2024, con redditi di lavoro autonomo dichiarati 2021 e 2022 rispettivamente di € 6.000 e € 5.000. La media dei redditi è € 6.000 + € 5.000 = € 11000/2 = € 5.500. Su base semestrale, quest’ultimo risultato si divide i due € 5.500/2 = € 2.750. Ne consegue che l’importo Iscro mensile è pari a € 687,50 risultato di € 2.750 x 25%. 

Regime di tassazione?

L’importo incassato dall’iscritto, che concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR, è assoggettato ad una ritenuta a titolo di acconto del 20 %, come disposto dall’articolo 25 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. Qualora l’attività esercitata segue le regole del regime forfettario, la predetta aliquota non si applica.

Qual’è il requisito reddituale?

Il reddito di riferimento è in funzione dell’anno di presentazione della domanda. Ad esempio, chi richiede ISCRO nel 2024 deve possedere un reddito da lavoro autonomo, dichiarato per l’anno d’imposta 2023, inferiore al 70 % della media dei redditi, sempre di lavoro autonomo, per gli anni fiscali 2021 e 2022 (i due anni di reddito precedenti al periodo d’imposta che precede la domanda). 

Esempio

Anno presentazione domanda 2024
Reddito anno d’imposta 2023  € 3.000
Redditi dichiarato nell’anno d’imposta 2021  € 6.000
Redditi dichiarato nell’anno d’imposta 2022 € 5.000
Totale 2021 e 2022 € 11.000
Media biennio € 5.500
70 % della media  € 3.850

L’assicurato soddisfa il requisito reddituale: il reddito 2023 di € 3.000 è inferiore al 70 % della media dei redditi degli anni 2021 e 2022 di € 3.850

Quando decade?

L’indennità Iscro decade in diverse situazioni, portando alla sospensione dei pagamenti o al recupero delle somme già erogate. Ecco un’analisi delle varie condizioni:

  1. Cessazione della partita Iva: Se il beneficiario chiude la partita Iva durante il periodo di fruizione, il sostegno economico termina immediatamente. Eventuali somme erogate dopo la cessazione dell’attività verranno recuperate dall’Inps; Titolarità di una pensione diretta; Iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria; Titolarità dell’Assegno di inclusione (Adi).

Quando è cumulabile? 

L’indennità è soggetta a criteri di cumulabilità e di incompatibilità con altre prestazioni. Ecco una panoramica dei vari casi: Assegno ordinario di invalidità:

   Quando il beneficiario è titolare dell’assegno ordinario di invalidità può richiedere l’indennità Iscro; Titolarità di cariche politiche o elettive: Si cumula con i gettoni di presenza pagati per l’espletamento di cariche politiche o elettive. Tuttavia, se tali cariche comportano altri tipi di retribuzione, come compensi o indennità, il diritto alla prestazione viene meno;

Quando è incompatibile?

  Nel caso di percezione della Naspi, della Dis-Coll o dell’Adi non è possibile riceve il pagamento dell’Iscro. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]