Pillole di Previdenza / Ugo Bianco: Legge 104: Approfondimenti normativi sull’assistenza al disabile grave

di UGO BIANCOAlla fine della panoramica dedicata alla legge 104 voglio citare alcuni approfondimenti normativi utili nella prassi amministrativa. Ricordo al lettore che dell’assistenza al disabile, regolata dalla suddetta legge quadro, ho parlato nei due precedenti appuntamenti di questa rubrica. Dopo la descrizione degli articoli più rilevanti, propongo alcuni chiarimenti alle domanda frequenti che possono nascere in fase di applicazione.

Spesso di sente parlare di “permessi retribuiti” per l’assistenza al disabile. Ma in cosa consistono? Sono periodi di astensione dal lavoro, dedicati all’assistenza del disabile grave (articolo 3 comma 3), retribuiti e coperti da contribuzione figurativa. Quanto tempo spetta? Si può beneficiare alternativamente di: a) due ore di permesso giornaliero; b) massimo 3 giorni al mese. Chi sono i beneficiari? Ai sensi dell’articolo 33 comma 3 della legge 104 direttamente il disabile grave, i suoi familiari (tra cui il coniuge, i genitori biologici o adottivi) oppure i parenti o affini entro il secondo grado (con eccezione del terzo grado quando il coniuge o i genitori del disabile grave sono ultrasessantacinquenni oppure sono affetti da patologie invalidanti, deceduti o mancanti). A seguito della legge n° 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà), ricordata come un’importante conquista sociale per la disabilità, ed subito dopo, con il pronunciamento della Corte Costituzionale con sentenza n° 213/2016 è stata equiparata la figura del convivente di fatto e della parte dell’unione civile, in alternativa al coniuge, parente o affine (Circolari Inps n° 38/2017 e 36/2022).

Un’importante novità riguarda l’inserimento del comma 6-bis dell’art. 33 con cui è stato stabilito che il disabile grave, che autorizzato dall’Istituto di Previdenza Sociale, acquisisce la priorità a svolgere il “lavoro agile” previsto della L. 81/2022 art. 18 comma 3-bis. È utile ricordare il D.lgs 105/2022 con cui è stata rivista la figura del “referente unico” dell’assistenza. Con la modifica all’art. 33 comma 3 della legge 104 viene introdotta la possibilità per il disabile di designare, sempre per massimo 3 giorni al mese, più soggetti che lo assistono in modo alternativo. L’Inps ha chiarito l’argomento con il messaggio n° 3096 del 5 maggio 2022 e la circolare n° 39 del 4 aprile 2023. Per esempio: In caso di tre persone disponibili all’assistenza, il disabile puoi fare richiesta del beneficio, dando la possibilità di fruire di un giorno di permesso ciascuno.

E quando si parla di “congedo straordinario in presenza di un disabile in situazioni di gravità” ai sensi della legge 104/92 cosa s’intende? Ai sensi dell’42 comma 5 D.lgs 151/2001, viene garantita al lavoratore o alla lavoratrice la possibilità di prestare assistenza ad un familiare in condizioni di disabilità grave (art. 3 c. 3) astenendosi dall’attività lavorativa per due anni, durante tutta la vita lavorativa, anche frazionabile e con retribuzione a carico dell’Inps.

Esistono altre agevolazioni con la legge 104? Si, per esempio la possibilità di richiedere la pensione per chi appartiene alla categoria del “Caregivers”. A chi possiede un’età di almeno 63 anni, trenta anni di contributi, aver cessato l’attività lavorativa ed assiste da almeno sei mesi, il coniuge, il membro dell’unione civile o un parente in primo grado convivente, viene offerta la possibilità di richiede l’Ape Social (c.d. Anticipo Pensionistico). L’assistito può essere anche un parente di secondo grado, a condizione che quest’ultimo ha il coniuge o i genitori che sono ultra settantenni o che sono affetti da patologie invalidanti, mancanti o deceduti. Ovviamente, durante la fruizione del suddetto beneficio, il lavoratore non può percepire un’altra pensione diretta. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: La legge 104: Le differenti agevolazioni

di UGO BIANCONel consueto appuntamento dedicato a questa rubrica, la settimana scorsa, ho preso in esame la legge 104. Mi sono soffermato sulla descrizione dei possibili beneficiari, su come proporre la domanda di riconoscimento e quali gradi di disabilità possono essere accertati dalla commissione medica Inps.

Ora cercherò di spiegare alcune delle importanti agevolazioni riservate dalla norma al minorato ed i suoi familiari. Inizio da quelle previste per “il portate di handicap” (articolo 3 c. 1) per poi passare al “portatore di handicap in situazione di gravità” (articolo 3 c.3). Sia per il primo che per il secondo caso, il riconoscimento dello status di disabile non assicura una provvidenza economica, ma solo benefici assistenziali che favoriscono l’integrazione ed una migliore socialità.

Per citare un esempio, il portatore di handicap o un familiare, quest’ultimo preposto alle sua cura, non sono obbligati al prestare attività lavorativa notturna in caso di lavoro subordinato. Per definizione il lavoro notturno è composto da almeno sette ore, che comprendono la fascia oraria tra mezzanotte e le cinque del mattino. Anche la mobilità viene sostenuta da incentivi fiscali. Mi riferisco all’acquisto di una autovettura, con o senza dispositivi di adattamento. Per dotarsi di questo mezzo di trasporto, il minorato deve far parte delle seguenti categorie: sordi e non vedenti, disabili con handicap psichico e titolari dell’indennità di accompagnamento, disabili con limitate capacità di deambulare o affetti da pluriamputazioni, disabili con capacità motorie ridotte. Il verbale di invalidità o di handicap deve necessariamente contenere l’espresso rifermento normativo così riconosciuto: Persona affetta da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge 388/2000). In questo caso il veicolo non deve essere adattato al trasporto per beneficiare delle agevolazioni fiscali. Persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, legge 388/2000). Anche in questo caso il veicolo non deve essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali. Persona con ridotte o impedite capacità motorie (art. 8, legge 449/1997). Questa dicitura, riportata nel verbale di “invalidità” o di “handicap”, consente al minorato di accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli solo se il mezzo viene dotato dei dispositivi in modo permanentemente.

I tre casi appena descritti si configurano nelle seguenti agevolazione fiscali: 1.La detrazione del 19 % della spesa sostenuta per l’acquisto di una autovettura. L’importo massimo consentito è di € 18.075,99; 2. L’ Iva ridotta al 4 %, in luogo di quella ordinaria del 22 % in caso di acquisto del veicolo; 3. L’esenzione dal pagamento del bollo auto; 4. L’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà dovuta al Pra (Pubblico Registro Automobilistico). Possono accedere a questo tipo di agevolazioni anche i familiari che hanno a carico il disabile, purché gli spostamenti del veicolo sono riservati esclusivamente alle esigenze del minorato.

È possibilità dedurre dal reddito complessivo le spese mediche generiche (consulenza medica o acquisto medicinali) e di assistenza medica specifica, con almeno l’accertamento dell’handicap di cui all’art. 3, comma 1. Si considerano spese di assistenza specifiche le prestazioni effettuate dal personale paramedico, tra cui gli infermieri professionali. Al portatore di handicap in situazioni di gravità (art. 3 c.3) è riservata la possibilità di richiedere i permessi retribuiti dall’Inps e assentarsi dal lavoro per 3 giorni al mese oppure 2 ore al giorno in caso di tempo pieno. La stessa agevolazione è valida anche per il coniuge, convivente, parente o affine entro il secondo grado (entro il 3° grado, in specifiche situazioni) a condizione che l’assistito non sia ricoverato a tempo pieno. In questo contesto, è necessario citare l’articolo 42 Dlgs 151/2001, secondo cui, in presenza di un disabile grave (art. 3 c. 3), si può beneficiare di un congedo straordinario di due anni, durante tutta la vita lavorativa, anche frazionabile e con retribuzione a carico dell’Inps.

Chi può richiedere questa tutela sono: 1. Il coniuge o parte dell’unione civile convivente; 2. Padre o madre, anche adottivi, nel caso in cui il coniuge del minorato grave è deceduto, manca oppure è affetto da patologie invalidanti; 3. Un figlio convivente del disabile, qualora il padre o la madre, anche adottivi, sono deceduti, mancano oppure sono affetti da patologie invalidanti; 4. Un fratello o una sorella del disabile grave, nel caso di figli di quest’ultimo, sono deceduti, mancano o sono affetti da patologia invalidanti; 5. Un parente o affine entro il 3° grado, convivente con il disabile grave, nel caso in cui altri familiari mancano, sono deceduti o sono affetti da gravi patologie invalidanti. Il periodo di congedo straordinario è coperto da contribuzione figurativa valida per il diritto e per la misura sulle prestazioni pensionistiche. Ovviamente, durante la fruizione del suddetto beneficio, il lavoratore non può espletare nessuna attività lavorativa. Vi rimando al prossimo articolo per gli ulteriori approfondimenti su altre agevolazioni riservate al disabile ed ai sui familiari. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA/ Ugo Bianco: Legge 104, la legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e la tutela dei diritti del disabile

In vigore da oltre un trentennio la legge 104 del 5 febbraio 1992 rappresenta il più importante riferimento normativo in tema di tutela della disabilità. Un norma molto complessa e variegata, suddivisa in quarantaquattro articoli, con diversi benefici riservati a chi ne possiede i requisiti. Prima di affrontare quest’ultimo aspetto, vorrei sottolineare che la sua emanazione ha colmato un vuoto normativo in materia di disabilità. Basta pensare che le uniche disposizioni esistenti sull’inclusione sociale sono la legge 118/1971, che stabilisce come l’istruzione scolastica deve avvenire nelle classi normali degli istituti pubblici e la legge 517/1977 che definisce gli strumenti e le finalità per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità.
Solo nel 1992 con la legge quadro 104 il legislatore ha dato vita ad una vera riforma del welfare riservato alle minorazioni fisiche e psichiche. Ai soggetti disabili ed ai suoi familiari sono state riconosciute nuove opportunità per la gestione dei bisogni nell’ambito della scuola, del lavoro o della famiglia.

Un importante sostegno alle politiche sociali, con cui si è voluto da un lato, unificare e armonizzare le preesistenti regole in materia e, dall’altro, individuare nuovi diritti emergenti dal continuo mutamento della società. I nuovi interlocutori sono la famiglia, la scuola, la sanità ed i servizi sociali che insieme contribuiscono ad una maggiore tutela della persona disabile. Gli obiettivi di questa norma sono il rispetto della dignità umana, la piena autonomia dei movimenti e la libertà di poter agire con serenità nei processi di integrazione sociale e lavorativa dell’individuo. Il primo articolo stabilisce che “la repubblica garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minoranze nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata”.

Chi sono i beneficiari della legge 104/1992 ?
Una prima categoria riguarda chi è riconosciuto ai sensi dell’articolo 3 comma 1, secondo cui “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Inoltre, occorre essere cittadino italiano o straniero, residente o domiciliato sul territorio nazionale.

Una seconda categoria è disciplinata dall’art. 3 comma 3, con cui si stabilisce che “il gravemente disabile è un individuo la cui minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”. Il disabile grave ha bisogno di una tutela rafforzata rispetto ai soggetti definiti dall’articolo 3 comma 1, poiché la sua autonomia è sensibilmente compromessa. Da ciò ne derivano maggiori agevolazioni come la priorità nella scelta della sede di lavoro, una serie di detrazioni per le spese mediche o per l’acquisto dei mezzi di ausilio e assistenza.

Come richiederne il riconoscimento?
In primo luogo bisogna rivolgersi al medico di famiglia con la documentazione sanitaria che accerta la propria disabilità. Richiedergli il rilascio del certificato telematico da inoltrare all’Inps entro 90 giorni. Successivamente, per la verifica dei requisiti, occorre attendere la convocazione presso il servizio medico legale dell’Inps. Al termine di questa seduta, la commissione medica redige un verbale di accertamento. Notificato in seguito all’interessato, può contenere uno dei seguenti esiti:
• persona non handicappata;
• persona con handicap nelle modalità di cui alla legge 104 del 92 articolo 3 comma 1;
• persona con connotazione di gravità di cui alla legge 104 del 92 articolo 3 comma 3;
• persona con handicap superiore ai 2/3 di cui si compie menzione all’articolo 21 della legge 104 del 92.
In conclusione di questa disamina, ho cercato di delineare le basi per comprendere chi è il portatore di handicap e come può essere tutelato secondo la norma in esame. Vi rimando ai prossimi articoli di questa rubrica per gli ulteriori approfondimenti sulle varie agevolazioni previdenziali, fiscali e lavoristiche riservate al disabile ed ai sui familiari.

(Dr. Ugo Bianco – Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria)

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: L’indennità di frequenza

di UGO BIANCOL’indennità di frequenza è una prestazione economica erogata mensilmente dall’Inps a seguito della formulazione di una apposita richiesta. Essa è stata introdotta dalla legge 289/1990 con l’obiettivo di fornire un sostegno economico ai minori disabili per l’inserimento scolastico e sociale. 

Quali sono i requisiti dei beneficiari? Età inferiore ai 18 anni; Disabilità riconosciuta dalla commissione medica competente dell’Inps per persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età oppure una riduzione delle proprie capacità uditive superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore, considerando le frequenze 500, 1200 e 2002 hertz (ipoacusia); Frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido oppure centri di riabilitazione o formazione professionale pubblici o privati convenzionati con finalità di reinserimento sociale; Frequenza di centri ambulatoriali diurni o semi residenziali pubblici o privati convenzionati, qualificati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione; Avere un reddito non superiore ai limiti stabiliti annualmente; Cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria con permesso di soggiorno da almeno un anno (art. 41 TU immigrazione); Residenza stabile ed abituale in Italia.

Quando non spetta? L’indennità di frequenza è incompatibile: Nei periodi di ricovero continuativo; Percezione dell’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili; Percezione dell’indennità di accompagnamento prevista per i ciechi totali; Riconoscimento dell’indennità di comunicazione per i sordi prelinguali.

Quanto spetta?

La prestazione viene pagata dall’Inps durante tutto il periodo di frequenza. L’art. 2 comma 3 della legge 289/90 stabilisce “La concessione dell’indennità mensile di frequenza è limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza”.

Per l’anno 2023 l’importo mensile è € 313,91 ed il limite reddituale annuo personale non deve essere superiore a € 5.391,88 

Come fare domanda?

Le fasi necessarie per ottenere la prestazione suddetta si possono così sintetizzare: Richiedere un certificato telematico al medico di base attestante le condizioni di disabilità; Presentare domanda on line entro 90 giorni dal rilascio del certificato medico ed attendere che il minore venga convocato ad una visita medica di accertamento, effettuata da una specifica commissione medica Inps. Ricevere il verbale medico di riconoscimento dove sarà indicato il riconoscimento dello stato invalidante oppure il diniego. In quest’ultimo caso è possibile proporre ricorso legale entro 6 mesi dalla notifica. 

Cosa fare al raggiungimento dei 18 anni del disabile?

Al compimento della maggiore età il disabile, già titolare dell’indennità di frequenza, può fare richiesta per ricevere l’assegno mensile di invalidità o la pensione di inabilità civile. A tal proposito si richiama l’art. 25 comma 5 del decreto legge n° 90/2014 che stabilisce come il minore, sei mesi prima della maggiore età, può presentate una nuova istanza per consentire all’Inps l’assegnazione in una nuova prestazione, prevista per gli invalidi maggiorenni, liquidata in modo provvisorio fino al completamento dell’iter della predetta istanza. Non è obbligatorio presentare un nuovo certificato medico. Se verrà riconfermato lo stato invalidante e saranno soddisfatti i requisiti socio-economici previsti dalla legge, mensilmente e per 13 mensilità si avrà diritto a € 313,91 in caso di invalidità parziale (dal 74 % al 99 %), mentre gli invalidi civili totali (100 %) possono percepire fino a € 660,79 a seguito dell’attribuzione della maggiorazione sociale (aumento al milione). (ub)

[Ugo Bianco è Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: L’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili

di UGO BIANCOL’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili è una prestazione economica che rappresenta la principale risposta dello Stato ai bisogni di chi è affetto da gravi patologie fisiche o mentali. Istituita con la legge n. 18 del 1980 e modificata con la legge 508/1988, spetta a tutti i cittadini che possiedono i requisiti sanitari, riconosciuti dalla commissione medicolegale dell’Inps, sulla base di una richiesta formulata dal minorato.

Ispirata dal principio dell’assistenza sociale e non dalle condizioni economiche, viene erogata a prescindere dall’età e del reddito personale del percettore. Ne possono fruire non solo gli anziani, ma anche ai minori e tutti colori che hanno ottenuto un’invalidità civile totale (100 %), a condizione che la minorazione sia così grave da compromettere la deambulazione o le azioni quotidiane della vita.

Quali sono i requisiti?

  • Il riconoscimento di una totale inabilità (100 %) derivata da menomazioni fisiche o psichiche;
  • L’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure non riuscire a compiere gli atti quotidiani della vita, ad esempio mangiare, bere, lavarsi e vestirsi;
  • La residenza stabile e abituale sul territorio nazionale;
  • La cittadinanza italiana;
  • Per i cittadini stranieri comunitari: l’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • Per i cittadini stranieri extracomunitari: il permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione).

 

A chi non spetta?

L’indennità di accompagnamento non viene erogata agli invalidi che:

  • Sono ricoverati gratuitamente in istituti per un periodo superiore a 30 giorni;
  • Percepiscono un’analoga indennità per invalidità derivata per cause di guerra, di lavoro o di servizio. Ovviamente si può optare per il trattamento più favorevole.

La circolare Inps n° 135 del 22 dicembre 2022 ha stabilito che per l’anno in corso l’importo mensile della prestazione è pari a € 527,16, concesso per 12 mensilità. Decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa. Non è reversibile ai superstiti e non è soggetto a ritenute Irpef. Per inoltrare la richiesta è obbligatorio il rilascio del certificato medico on line (Mod. C) redatto dal medico certificatore. 

In conclusione di questa breve scheda tecnica dell’indennità di accompagnamento vorrei fare una riflessione sulla sua importante utilità. Credo sia giunto il momento che il legislatore debba prendere atto che è necessario un incremento delle risorse da destinare aumento mensile dell’assegno. Proprio in questo periodo storico assistiamo ad un incremento generalizzato dei prezzi che rende insostenibile le spese quotidiane del minorato. Ed allora bisogna pensare che ogni euro destinato a lui incoraggia le famiglie a farsene carico, evitando il ricovero in istituti e cliniche di assistenza che farebbero lievitare la spesa sociale. Occorre maggiore consapevolezza che l’accudimento familiare, in questo caso, rappresenta un risparmio per lo Stato e per tutti i cittadini.  (ub)

[Ugo Bianco è Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Bianco Ugo: In arrivo la Carta solidale “Dedicata a te”

di BIANCO UGO – È una nuova social card per mitigare l’impatto dell’inflazione sui beni alimentari e di prima necessità.

Come preannunciato nella conferenza stampa del 11 luglio scorso, alla presenza dei ministri Giorgetti, Calderoli e Lollobrigida, l’intervento prende il nome di carta solidale “Dedicata a te”.

L’idea è stata concretizzata nell’art. 1 commi 450 e 451 della legge di bilancio 197/23 per sostenere le famiglie meno abbienti con un reddito Isee inferiore a € 15.000,00, rilevato al 12 maggio 2023. Sono pronte 1,3 milioni di carte che verranno finanziate con un fondo di 500 milioni di euro stanziati dal governo. L’ammontare del beneficio è di € 382.50 una tantum, da attivare con un acquisto entro il 15 settembre 2023, altrimenti non sarà più disponibile.

Non è da confondere con la c.d. Carta Acquisti ai sensi del D. L. 112 del 2008 che prevede una ricarica bimestrale di € 80,00. Come stabilito dal messaggio Inps n. 2188 del 13 giugno 2023, ai Comuni verrà rilasciata una procedura web che gli consentirà di visualizzare e consolidare, mediante l’aria tematica “Inps e i Comuni”, le liste dei beneficiari selezionati. Ovviamente, è più alto in graduatoria che ha l’Isee più basso.

Entro il 18 luglio le graduatorie saranno definitive e di conseguenza le famiglie, considerate idonee, riceveranno una notifica dal Comune di residenza, per ritirare presso l’ufficio postale più vicino la carta. Non è ammesso il ritiro di contante, mentre il pagamento deve essere dedicato a soli beni di prima necessità. Non può essere assegnata a chi beneficia del reddito di cittadinanza e della disoccupazione Naspi.

Certamente non si tratta di una soluzione esaustiva all’aumento del costo della vita, ma esprime un segno di attenzione del governo verso le fasce più deboli. L’auspicio è di renderla strutturale e sostenuta con più risorse economiche, magari estendendone l’uso a più cittadini. (bu)

[Bianco Ugo è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

Pillole di Previdenza / La pensione supplementare

di UGO BIANCO – È una prestazione economica erogata dall’Inps agli uomini ed alle donne, già titolari di pensione, ad esempio a carico del fondo di gestione dipendenti pubblici, nel caso di contributi versati nel fondo lavoratori dipendenti privati (AGO), quando non sono sufficienti alla liquidazione di un altro assegno mensile. Sono numerosi i casi di lavoratori che nel corso della vita cambiano attività. Di conseguenza, sono titolari di versamenti previdenziali sparsi in più gestioni. In tale circostanza, oltre ad esercitare in diritto alla ricongiunzione, alla totalizzazione o al cumulo, accuratamente valutati nella convenienza, si può richiedere una prestazione principale nel fondo dove sono soddisfatti i requisiti minimi di pensionamento, e successivamente, proporre istanza per ottenere una pensione supplementare calcolata sui restanti contribuiti, insufficienti per la concessione di seconda pensione.

E’ quanto stabilito dall’ art. 5 delle legge 1338/1962 “Diritto alla pensione supplementare”, in vigore dal 01/05/1968, e modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 27/04/1968 n. 488 Art. 12 che ne stabilisce la decorrenza, le modalità di liquidazione ed un eventuale aumento. Per fare un esempio, prendiamo il caso di un pensionato ex-Inpdap (fondo gestione pubblico) con 3 anni di contributi da dipendente privato, potrà chiedere la pensione supplementare nell’AGO, solo sui contributi versati. L’età anagrafica per ottenere il beneficio è fissata a 67 anni, come stabilito dalla legge Fornero. E’ obbligatoria la cessazione dell’attività di lavoro. Per i titolari di contributi versati nella gestione separata (Legge 335/95) può essere liquidata una pensione supplementare, qualora l’iscritto ha già ottenuto una pensione principale. Nel caso di decesso del lavoratore o del pensionato il superstite ha diritto alla pensione supplementare di reversibilità o indiretta. Non è prevista l’applicazione del trattamento minimo. In caso di versamenti contributivi successivi alla decorrenza della pensione di vecchiaia supplementare si può fare richiesta di supplemento.  In conclusione, è importante sottolineare che optare per il cumulo di tutti periodi assicurativi obbligatori o beneficiare della prestazione in esame, mette in pensionando davanti ad una scelta irrevocabile, con conseguenti vantaggio o svantaggi.

Il cumulo valorizza tutta la contribuzione, anche gli spezzoni della gestione pubblica o delle casse previdenziali dei liberi professionisti, che andrebbero persi, in caso di non maturazione dei requisiti minimo autonomo.

La pensione supplementare, che viene definita solo sui contributi della gestione privata (AGO), non prende nella base di calcolo altre gestioni, dunque farebbe perdere i rendimento di quest’ultimi. Per evitare ciò, in ogni caso, prima di richiedere una pensione supplementare, è bene valutare la possibilità di esercitare il diritto al cumulo.  ν

[Il dr. Ugo Bianco è Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi  Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Quattordicesima mensilità e l’aumento delle pensioni minime

di UGO BIANCO – Sono circa tre milioni i pensionati e le pensionate che nel mese di luglio riceveranno  la tanto attesa “Quattordicesima”. Un mensilità aggiuntiva nata con legge 3 agosto 2007 n° 127 e perfezionata dal comma 187 della legge n° 232/2016 (Legge di Bilancio 2017). Con quest’ultimo provvedimento è stata aumentata la platea di beneficiari, rideterminato il limiti di reddito e l’importo erogato.

Non è certamente un rimedio strutturale all’inflazione, che attualmente, secondo fonti Eurostat nell’area euro, si aggira al 6,1 %, ma per molti percettori, titolari di pensioni basse, rappresenta un piccolo ristoro economico utile per affrontare una spesa extra. L’Inps con il messaggio 2178 del 12 giugno 2023 ha specificato i dettagli dell’erogazione. Come sempre i beneficiari sono i pensionati, appartenenti alle categorie dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, che hanno compiuto 64 anni d’età, con un reddito personale lordo (non si considera quello del coniuge) non superiore a € 14.657,24 nel 2023, tenuto conto dei contributi su cui è stata liquidata la pensione. 

Rileva ai fini del reddito massimo l’importo della pensione in godimento, i redditi di qualsiasi natura, tranne gli assegni familiari, l’indennità di accompagnamento, la rendita catastale della prima casa, il trattamento di fine rapporto, le competenze arretrate e le pensioni di guerra. 

Chi sono gli interessati?

Possiamo parlare di due specifici casi a seconda del reddito lordo percepito: Chi possiede un reddito lordo che non supera una volta e mezzo il trattamento minimo (TM € 563,74). Per l’anno 2023, la soglia di reddito da non superare è € 10.992,93 lordi (563,74 x 13 x 1,5) pari a un reddito mensile lordo di € 845,61. In questo caso l’importo della mensilità aggiuntiva è percepito per “intero” come rappresentato nella tabella sotto riportata:

 Quattordicesima anno 2023 per redditi fino a 10.992,93 

  Lavoratori dipendenti 

  (anni di contribuzione)

    Lavoratori autonomi    

  (anni di contribuzione)

            Importo     

     Quattordicesima 

          fino a 15              fino a 18            € 437,00
        da 15 a 25            da 18 a 28            € 546,00
          oltre i 25             oltre i 28           € 655,00

Chi gode un reddito lordo che non supera due volte il trattamento minimo (TM € 563,74). Per l’anno 2023, la soglia di reddito da non superare è € 14.657,24 lordi (563,74 x 13 x 2) pari a un reddito mensile lordo di € 1127,48. In questo caso l’importo della mensilità aggiuntiva è percepito “ridotto” come rappresentato nella tabella sotto riportata:

 Quattordicesima anno 2023 per redditi fino a 14.657,24  

  Lavoratori dipendenti 

  (anni di contribuzione)

    Lavoratori autonomi    

  (anni di contribuzione)

            Importo     

     Quattordicesima 

          fino a 15              fino a 18            € 336,00
        da 15 a 25            da 18 a 28            € 420,00
          oltre i 25             oltre i 28           € 504,00

Quanto spetta al compimento dei 64 anni? 

La mensilità aggiuntiva viene rapportata ai mesi successivi al compimento dei 64 anni. Per fare un esempio, un pensionato nato il 5 maggio 1959 con 28 anni di contributi da lavoro dipendente e con un limite di reddito stabilito, riceverà un importo pari a € 294,00 (€ 504,00/12x7mesi).

Si ricorda che la quattordicesima non costituisce reddito sia ai fiscali che per la percezione di prestazioni previdenziali o assistenziali. La prescrizione per richiede gli importi mai percepiti, nel rispetto dei requisiti di legge, è stabilita in cinque anni dalla maturazione del beneficio. Nel cedolino di pensione l’importo della prestazione in esame è identificato come “ Quattordicesima – Legge 3 agosto 2007, n. 127 – Credito anno 2023. 

Rimanendo in tema di pagamenti, nel mese di luglio 2023, l’Inps ha dato il via all’erogazione dell’incremento delle pensioni minime pari o inferiori al trattamento minimo di € 563,74 mensili, nel rispetto di quanto ha stabilito governo nell’art. 1, comma 310, della legge 197/2022 (legge di Bilancio 2023) per il biennio dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2024. Una necessaria per dare un segnale di sostegno ai più vulnerabili, colpiti dalla spirale inflazionistica. I criteri di determinazione degli importi mensili sono trattati nella circolare Inps n° 35 del 3 aprile 2023 e nel messaggio Inps n. 2329 del 22/06/2023. Qui di seguito si riporta una tabella sintetica dei criteri di assegnazione del beneficio:

Le pensioni minime: la quota di incremento mensile

TM trattamento minimo 2023 Classe di età  Percentuale di aumento 2023 Importo totale  Percentuale di aumento per il 2024
€ 563,74  Sotto i 75 anni      1,5 %  € 563,74 + € 8,46         

       = 572, 20

      2,7 %
€ 563,74  Sopra i 75 anni      6, 4 %  € 563,74 + € 36,08  

       = € 599,82 

      2,7 %

 

L’Inps ha precisato che sono escluse dal calcolo per determinare la quota di incremento, le prestazioni non imponibili. Ad esempio, la maggiorazione sociale, la c.d. quattordicesima, le prestazioni assistenziali e l’accompagnamento alla pensione c.d. Ape sociale. Per le pensioni in convenzione internazionale, l’incremento è attribuito sulla quota pro-rata in pagamento in Italia. Nel caso di compimento dei 75 anno d’età nel corso dell’anno, l’Inps adeguerà d’ufficio il relativo pagamento in base alla percentuale variata. Il pensionato potrà rilevare l’aumento sotto la voce “ Incremento legge 197/2022” in corrispondenza dell’importo calcolato. In conclusione possiamo affermare che non si tratta di una soluzione esaustiva all’aumento del costo della vita, ma sicuramente rappresenta l’avvio di un percorso che mira a portare le pensioni minime ad una quota più dignitosa e soddisfacente per le fasce deboli. (bu)

[Bianco Ugo è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

 

Pillole di Previdenza / Reversibilità e pensione indiretta

di BIANCO UGOL’ordinamento previdenziale pubblico italiano stabilisce che dopo il decesso di un pensionato ai familiari venga concessa la pensione di reversibilità. Una prestazione che ha le sue origini nell’art. 2 del R.D.L. n. 636/1939. Con essa si garantisce ai superstiti una sicurezza economica per affrontare lo stato di bisogno originato dalla perdita del congiunto. Ne caso del decesso di un lavoratore assicurato, iscritto ad una delle gestioni previdenziali Inps, ai superstiti viene erogata una pensione indiretta di reversibilità. Sono differenti le condizioni di accesso ai due benefici.

La reversibilità si ottiene quando il defunto è già titolare di pensione diretta, mentre si può godere della pensione indiretta, quando il deceduto è un lavoratore, non ancora pensionato, che ha maturato quindici anni di assicurazione e di contribuzione (780 contributi settimanali) oppure cinque anni, sempre di assicurazione e di contribuzione, (260 contributi settimanali) di cui almeno tre anni (156 contributi settimanali) nel quinquennio precedente al decesso. 

Chi ha diritto ad una delle due pensioni? Il coniuge superstite, anche se separato legalmente; il coniuge divorziato, titolare dell’assegno periodico divorzile, che non abbia contratto nuovo matrimonio; i figli ed equiparati che alla data del decesso del pensionato o dell’assicurato non abbiano superato il 18° anno di età;  i figli inabili al lavoro ed a carico del genitore deceduto nel momento del decesso; i figli ed equiparati studenti, che alla data del decesso del pensionato o assicurato, sono a carico di quest’ultimo e che non svolgono attività di lavoro retribuito; i genitori del pensionato o dell’assicurato, in assenza di coniuge e figli, che al momento del decesso, abbiano almeno sessantacinque anni di età, non siamo titolari di pensione e sono a carico del deceduto; i fratelli e sorelle, celibi e nubili, in assenza del coniuge, dei figli o dei genitori, che al momento del decesso del pensionato o assicurato, siano inabili a lavoro, non siano titolari di pensione e siano a carico del de cuius. 

Con la legge del 20 maggio 2016 n° 76 a decorrere dal 5 giugno 2016 il diritto alla pensione di reversibilità è riconosciuto anche in favore del membro superstite dell’unione civile. 

Da quando decorrono? Il primo rateo, per entrambi i casi, matura dal primo giorno del mese successivo alla data del decesso, a prescindere dalla data della domanda. È necessario ricordare che gli importi non pagati sono soggetti all’ordinaria prescrizione decennale (ex art. 2946 c.c.).  

Quanto spetta? L’ammontare del rateo di pensione spetta in percentuale sulla pensione già in godimento. Nel caso di lavoratore deceduto, la percentuale si applica sulla pensione che gli sarebbe spettata da vivente, al perfezionamento dei requisiti pensionistici. 

Le aliquote sono le seguenti: solo coniuge 60 %; coniuge e figlio 80 %; coniuge e due figlio 100 %;

Nel caso il diritto alla pensione ricade solo sui figli, sui genitori o fratelli e sorelle le percentuali spettanti sono le seguenti: figlio 70%; due figli  80%; tre o più figli  100%; un genitore 15 %; due genitori 30 %; un fratello o sorella 15 %;  due fratelli o sorelle 30 %

Importante ricordare che i trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti stabiliti dall’art. 1 comma 41 della legge 8 agosto 1995 n° 335 (Tab. F)

Si riportano di seguito i valori delle fasce reddituali e la relativa riduzione percentuale:

 

        AMMONTARE REDDITI PERSONALI E PERCENTUALE DI RIDUZIONE

      

2023

Fino a 3 volte il minimo INPS

Da € 0,00 a

€ 22.149,66

Nessuna

Superiore a 3 volte il minimo INPS

Da € 22.149,67 a 

€ 29.532,88

25%

Superiore a 4 volte il minimo INPS

Da € 29.532,89 a € 36.916,10

40%

Superiore a 5 volte il minimo INPS

Da € 36.916,11 

50%

In conclusione di questa descrizione normativa, vorrei sottolineare che la tutela dei superstiti è da preservare per le generazioni future. In questo contesto è meritevole una riflessione sull’art. 3 della Costituzione che rappresenta un baluardo dello Stato che ha il dovere di rimuovere gli ostacolo di ordine economico e sociale a garanzia della libertà e dell’uguaglianza. (bu)

[Bianco Ugo è Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi Dipartimento Calabria]

Pillole di Previdenza / L’assegno ordinario di invalidità

di UGO BIANCONel quadro normativo previdenziale italiano, chi può richiedere l’assegno ordinario di invalidità Inps è l’assicurato/a che ha la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ridotta a meno di 1/3 in modo permanente a causa di una infermità fisica o mentale. In termini percentuali, viene erogato se l’invalidità è maggiore del 67 %.

Prima di spiegare gli altri requisiti che ne perfezionano il diritto, occorre citare la differenza, tra l’invalido con o senza contributi previdenziali. Nel primo caso mi riferisco a chi è riconosciuta una prestazione economica, ai sensi dell’art. 1 commi 1 e 2 della legge 222/1984, argomento di oggi in questa rubrica. Nel secondo caso, si tratta dell’invalido a cui viene riconosciuto l’assegno di invalidità civile, regolato dall’articolo 13 delle legge 118/1971, a titolo di prestazione assistenziale, svincolata da contributi previdenziali, nel rispetto di determinati limiti reddituali. Ovviamente il riconoscimento delle condizioni sanitarie è affidato a due differenti commissioni mediche istituite presso l’Inps. 

Chi può fare richiesta dell’assegno ordinario di invalidità? Tutti i lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO), ai fondi sostitutivi, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (commercianti, artigiani e coltivatori diretti) e gli iscritti alla gestione separata. 

Quanti contribuiti previdenziali occorrono? Il richiedente deve possedere un’anzianità assicurativa, alla data della domanda, di almeno cinque anni di contribuzione dall’inizio della carriera lavorativa e un’anzianità contributiva di almeno tre anni di contributi negli ultimi cinque, anche non continuativi. E’ necessario ricordare che il requisito contributivo non può essere perfezionato totalizzando i contributi versati in vari fondi di previdenza. 

Da quando decorre? Raggiunto il requisito contributivo e lo stato invalidante, la decorrenza della prestazione è il primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. 

E la durata? E’ riconosciuto per un periodo di tre anni, a fine dei quali, su richiesta del titolare, può essere confermato per uno stesso periodo e per altre due volte. Ovviamente, deve permanere il requisito medico-legale che ha dato origine alla prima liquidazione. Rimane una prerogativa dell’Inps, sottoporre il beneficiario a revisione, ai sensi dell’art. 9 della legge 222/1984, per la verifica dello stato invalidante. Mentre, rispetto delle condizioni reddituali, stabilite nell’art. 8 del decreto legge 12 settembre 1983, n° 463 convertito con dalla legge 11 novembre 1983, n° 638, l’istituto deve disporre una convocazione a visita, qualora, nell’anno precedente il percettore abbia ricevuto un reddito di lavoro dipendente, con esclusione del trattamento di fine rapporto, o un reddito di lavoro autonomo, professionale e d’impresa, al netto dei contributi previdenziali, pari ad un totale lordo annuo superiore a tre volte il trattamento minimo.

Inoltre, non è reversibile ai superstiti, tante che al decesso del titolare, i familiari possono richiedere la pensione indiretta. In conclusione, va ricordato che alla maturazione del requisito della pensione di vecchiaia, l’assegno ordinario di invalidità viene trasformato d’ufficio dall’istituto, a condizione che sia cessata l’attività di lavoro dipendente. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]