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PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: La Naspi nel 2024

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: La Naspi nel 2024

di UGO BIANCOLa Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, definita dall’acronico Naspi, è un sostegno economico erogato mensilmente ai lavoratori che incorrono in un periodo di disoccupazione involontaria. Istituita dal decreto legislativo 22 del 4 marzo 2015, consente di compensare il mancato guadagno, con riferimento al reddito da lavoro precedentemente percepito.

I beneficiari sono i lavoratori dipendenti, gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative, i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni ed il personale del mondo artistico con rapporto di lavoro subordinato. Chi intende richiederla necessariamente deve risultare disoccupato, immediatamente disponibili a lavorare e possedere almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti il periodo di disoccupazione. Con la legge di Bilancio 2022 è stata estesa la platea di beneficiari. A stabilirlo è il comma 221 lettera a) dell’articolo 1 della legge 234/2021 che include gli operi agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e dei consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici per la maggior parte propri o conferiti dai soci, nel rispetto delle disposizioni indicate dalla legge n. 240/1984 comma 221 lettera a).

Dal 1° gennaio di quest’anno, il beneficio può essere richiesto anche dai giornalisti, come chiarito dall’Inps con messaggio n. 4579 del 2023. Rimane confermata per le lavoratrici che si dimettono durante il periodo di maternità o per giusta causa. In caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, l’indennità viene riconosciuta da una procedura di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro.

Anche le condizioni specifiche di lavoro, come il rifiuto di trasferimento ad altra sede, distante più di 50 km dalla propria residenza o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, tutela lo stato di disoccupazione. La normativa attuale prevede un incentivo all’autoimprenditorialità, consentendo al lavoratore che ne ha diritto, di richiedere la liquidazione anticipata dell’importo complessivo del trattamento. Questo importo può essere utilizzato come incentivo per avviare un’attività lavorativa autonoma, un’impresa o acquisire una quota di capitale sociale di una cooperativa. 

Qual è la durata? 

È pari alla metà delle settimane di contribuzione, con esclusione dei periodi già indennizzati come disoccupazione, versate negli ultimi 4 anni. 

Ma quanto spetta?

Una spiegazione passo dopo passo aiuta a comprende meglio quanto riceverà dall’Inps chi non lavora: Calcolo della retribuzione mensile media: Prendi la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni; Dividi questo valore per il numero di settimane di contribuzione; Moltiplica il risultato per 4,33 (che è la media delle settimane in un mese).

Verifica se la retribuzione mensile media è inferiore alla soglia di 1.425,21 euro: Se la retribuzione mensile media è inferiore a 1.425,21 euro, l’importo dell’indennità sarà il 75% di questa retribuzione.

Calcolo dell’importo dell’indennità se la retribuzione mensile media è superiore a 1.425,21 euro: Calcola la differenza tra la retribuzione mensile media e 1.425,21 euro; Moltiplica questa differenza per il 25%;  Aggiungi il 75% della retribuzione mensile media

Verifica se l’importo calcolato supera il limite massimo di 1.550,42 euro: Se l’importo calcolato supera il limite massimo, l’indennità sarà pari a 1.550,42 euro.

Come si applica la riduzione? 

Limporto della Naspi si riduce del 3 % ogni mese a partire dal sesto di fruizione; Per i beneficiari, che alla data di presentazione della domanda hanno compiuto 55 anni d’età, la riduzione come sopra, si applica dall’ottavo mese di fruizione.

Quando decorre? 

La Naspi va trasmessa all’Inps in modalità telematica all’Inps. Decorre dal primo giorno successivo alla presentazione, se si invia all’Istituto entro i primi 5 giorni dal licenziamento. Se si inoltra successivamente a quest’ultima data, la decorrenza è dal 7 giorno successivo alla trasmissione. È importante tenere presente il termine di decadenza, definito secondo le circostanze specifiche della cessazione del lavoro. Ecco i diversi scenari: Cessazione del rapporto di lavoro: La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla data in cui il rapporto di lavoro è cessato; Cessazione del periodo di maternità indennizzato: Se il periodo di maternità è insorto nel corso del rapporto di lavoro e successivamente è cessato, la domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del periodo di maternità indennizzato; Cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale: Se il periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale è insorto nel corso del rapporto di lavoro e successivamente è cessato, la domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione di questo periodo.

Definizione della vertenza sindacale o notifica della sentenza giudiziaria: La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria; Cessazione del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate: La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso, considerato in giornate; Licenziamento per giusta causa: Se il licenziamento è avvenuto per giusta causa, la domanda deve essere presentata entro il trentottesimo giorno dopo la data di cessazione.

Di recente ed in via sperimentale, l’Inps ha adottato una nuova modalità di presentazione dell’istanza. È quanto stabilito nel messaggio n° 1488/2023 che adotta un metodo semplificato on line. Il nuovo servizio, in parallelo alle storiche modalità di trasmissione, è una procedura web precompilata popolata dai dati previdenziali in possesso dell’Istituto. Un controllo automatico consente di verificare se l’utente è in possesso di una partita Iva, dell’iscrizione ad albi o ordini professionali, dell’iscrizione alla gestione separata, o la titolarità di prestazioni previdenziali incompatibili, come l’assegno ordinario di invalidità. 

[Dr. Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]