di UGO BIANCO – L’Inps con la circolare n. 92 del 19 maggio 2025 ha pubblicato le nuove tabelle per l’erogazione degli assegni al nucleo familiare, in vigore dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026. Gli importi sono aumentati dello 0,8 %, in linea con la variazione dell’indice Foi calcolata dall’Istat tra il 2023 ed il 2024.
La prestazione, introdotta dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 e successivamente convertita con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, si applica esclusivamente ai nuclei familiari che non rientrano nella disciplina dell’Assegno Unico Universale, in vigore dal 1° marzo 2022. I beneficiari sono così distinti: coniuge, convivente di fatto e partener delle unioni civili; fratello e sorella; nipote minorenni o maggiorenne inabile, orfano di entrambi i genitori e privo del diritto alla pensione di reversibilità.
Le tabelle, in vigore dal prossimo mese di luglio, sono la 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C e 21D.
Per un maggiore comprensione si riporta la sottostante figura.
A chi spetta?
Ha diritto a percepire l’assegno al nucleo familiare il lavoratore dipendente, che fa specifica richiesta, rientrante nelle seguenti categorie: lavoratori dipendenti (pubblico e privato); lavoratori dipendenti agricoli; lavoratori dipendenti di aziende cessate o fallite; titolari di prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente (es. Naspi); lavoratori in altre condizioni di pagamento diretto (es. lavoratori in aspettativa sindacale).
A chi non spetta?
Coltivatori diretti, coloni e mezzadri; piccoli coltivatori diretti; titolari di pensioni liquidate nella gestione speciale dei lavoratori autonomi (es. artigiani o coltivatori diretti).
Come fare domanda?
La richiesta deve essere presentata annualmente. L’anno di riferimento va dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.
Sono diverse le modalità in uso: Accedendo al sito dell’Inps, mediante il servizio dedicato ANF; Rivolgendosi ai patronati che offrono assistenza gratuita nella compilazione e l’invio della richiesta; Tramite il contact center al numero 803164 o 06164164;
La domanda è valida solo se il rapporto di lavoro è in corso. In caso di cessazione dell’attività lavorativa, l’assegno non è più erogato fino a nuova occupazione. Il diritto alla percezione dell’assegno si prescrive entro cinque anni. Tale termine inizia a decorrere dal primo giorno del mese successivo al periodo di lavoro per il quale l’assegno è dovuto. L’Inps può effettuare controlli sulla correttezza dei dati forniti, sia sul reddito che sulla composizione familiare. Assicuratevi di presentare la domanda annualmente e di comunicare tempestivamente eventuali variazioni, evitando così problematiche nell’erogazione.
[Ugo Bianco è Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi –Dipartimento Calabria]