;
SI-NO: si vota per il referendum costituzionale sulla Giustizia

Referendum Giustizia: tutto quello che c’è da sapere

Il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo chiede l’approvazione (SÌ) o la bocciatura (NO) del testo approvato dal Parlamento relativo alla riforma del sistema giudiziario.

La legge prevede l’istituzione di due diversi Consigli Superiori della Magistratura: uno dedicato ai giudici e uno ai pubblici ministeri. Entrambi restano organi composti in maggioranza da magistrati, come accade oggi, ma operano separatamente, attribuendo ai pubblici ministeri un proprio organo di autogoverno, distinto da quello della magistratura giudicante. La riforma crea inoltre una Corte disciplinare di rango costituzionale, alla quale viene affidata la competenza su tutti i procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati. Anche questa Corte è prevalentemente composta da magistrati, ma si differenzia dagli attuali Consigli Superiori, ai quali non sarà più attribuita la funzione disciplinare, concentrandosi invece sul governo delle carriere.

Un altro elemento significativo riguarda il modo in cui vengono individuati i componenti degli organi di autogoverno. Il nuovo sistema abbandona il modello basato sull’elezione e introduce il sorteggio, con l’intento esplicito di incidere sul peso delle associazioni e delle correnti all’interno della magistratura. Votare SÌ equivale a confermare questa revisione costituzionale e a permetterne l’entrata in vigore; votare NO significa lasciare inalterato l’attuale assetto costituzionale.

Il referendum sulla giustizia del 2026, dedicato alla separazione delle carriere, si terrà domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15. In queste due giornate gli elettori saranno chiamati a esprimersi sulla riforma costituzionale approvata dal Parlamento e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2025. La consultazione segue a breve distanza l’approvazione del testo, mantenendo molto vivo il dibattito pubblico sui suoi contenuti. Come per tutti i referendum costituzionali, non è previsto alcun quorum. La validità del voto dipende esclusivamente dall’esito tra voti favorevoli e contrari, non dal tasso di affluenza. L’esito sarà quindi determinato dalla maggioranza dei voti validi, indipendentemente da quante persone si presenteranno alle urne. È una scelta coerente con la natura del referendum confermativo, che non serve a misurare il “grado di interesse” generale, ma a consentire al corpo elettorale di assumere una decisione definitiva su una modifica della Costituzione.

L’assenza di quorum incide anche sul significato politico e istituzionale della consultazione. Ogni elettore che partecipa incide direttamente sul risultato finale, senza soglie minime da raggiungere. Per questo è fondamentale comprendere non soltanto le date del voto, ma anche le implicazioni concrete dell’approvazione o del rigetto della riforma.

Cosa comporta il SÌ e cosa il NO

Il referendum giustizia 2026 rientra pienamente nella categoria dei referendum costituzionali confermativi. Ai cittadini non viene chiesto di scegliere tra testi alternativi o di proporre una nuova disciplina, ma di accettare o respingere una legge costituzionale già varata dal Parlamento. Il quesito sulla scheda è formulato così: Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?.

In concreto, votare SÌ significa approvare la legge costituzionale e consentirne la piena entrata in vigore. La riforma inizierà a produrre effetti sull’assetto della magistratura secondo quanto previsto dal testo e dalle successive leggi di attuazione. Votare NO, viceversa, comporta il rigetto della riforma: la legge non diventerà operativa e rimarrà in vigore l’assetto costituzionale attuale.

È importante tenere presente che il referendum non permette di scomporre la riforma in singoli punti. L’elettore si esprime sull’intera architettura normativa, dalle norme sull’ordinamento giudiziario a quelle che istituiscono la Corte disciplinare. Per questa ragione, avere una visione complessiva del contenuto della riforma è essenziale per esprimere un voto informato, evitando letture eccessivamente semplicistiche.

Che cosa si vota il 22 e 23 marzo 2026

Il voto del 22 e 23 marzo riguarda una legge costituzionale che interviene sulla struttura dell’ordinamento giudiziario, in particolare sulla magistratura ordinaria. Il nucleo della riforma è la distinzione formale tra magistrati giudicanti e requirenti, collocati in due carriere separate, ciascuna con propri strumenti di autogoverno. La riforma modifica diversi articoli della Costituzione, ridefinendo la configurazione degli organi di autogoverno e i criteri di organizzazione delle funzioni giudiziarie.

Nel testo approvato, giudici e pubblici ministeri continuano a far parte di un ordine autonomo e indipendente, ma non condividono più gli stessi organi di governo interno. Vengono infatti istituiti due Consigli Superiori distinti, uno per la carriera giudicante e uno per quella requirente. Ogni Consiglio si occupa delle nomine, delle valutazioni di professionalità e delle progressioni di carriera dei magistrati della propria area.

Un altro elemento centrale è la creazione di una Corte disciplinare di livello costituzionale, incaricata di giudicare sulle responsabilità disciplinari dei magistrati. L’idea è quella di separare in modo più netto le funzioni di autogoverno da quelle disciplinari, affidando queste ultime a un organo autonomo e diverso dai Consigli Superiori. Il voto referendario, quindi, investe un insieme organico di norme che ridefiniscono il funzionamento interno della magistratura: i principi di autonomia e indipendenza restano, ma cambiano gli strumenti con cui vengono attuati.

Il contesto istituzionale della riforma

La riforma arriva in un contesto in cui da tempo si discute del funzionamento degli organi di autogoverno della magistratura. Il dibattito pubblico e dottrinale si è concentrato sulla capacità di questi organi di assicurare non solo l’indipendenza formale, ma anche una gestione equilibrata e trasparente delle carriere e delle nomine. La discussione ha riguardato sia i rapporti tra magistratura e politica, sia le dinamiche interne alla magistratura stessa.

In questo scenario, il legislatore ha scelto di intervenire sull’assetto organizzativo più che sui principi generali. La separazione delle carriere viene presentata come uno strumento per chiarire meglio i ruoli e ridurre possibili sovrapposizioni, soprattutto dal punto di vista della percezione esterna. L’obiettivo dichiarato non è comprimere l’autonomia della magistratura, ma rafforzarne la credibilità tramite un assetto ritenuto più coerente con la distinzione dei ruoli nel processo.

È anche significativo che il confronto non sia stato solo politico: all’interno della stessa magistratura si sono manifestate posizioni diverse sull’opportunità di rivedere i meccanismi di autogoverno e rappresentanza. Il referendum diventa così il momento conclusivo di un percorso lungo e complesso, in cui la decisione se confermare le scelte del Parlamento o mantenere lo status quo viene rimessa ai cittadini.

Separazione delle carriere

e autogoverno

Uno dei punti più sensibili riguarda il legame tra separazione delle carriere e autogoverno. La riforma non tocca l’autonomia esterna dell’ordine giudiziario, che resta garantita dalla Costituzione: giudici e pubblici ministeri continuano a essere soggetti soltanto alla legge e non vengono resi dipendenti dal governo o da altri poteri dello Stato.

La novità riguarda invece l’organizzazione interna dell’autogoverno. Con il nuovo modello, ciascuna carriera dispone di un proprio Consiglio Superiore, che gestisce gli aspetti centrali della vita professionale dei magistrati (nomine, valutazioni, progressioni). L’intento è rendere più netta la separazione dei percorsi e rafforzare l’autonomia reciproca tra funzione giudicante e requirente. Il Presidente della Repubblica conserva comunque un ruolo di garanzia, per assicurare continuità e equilibrio istituzionale.

Nel dibattito ricorre spesso il tema del passaggio da una carriera all’altra. Già prima della riforma, questa possibilità era severamente limitata e di fatto poco frequente. La separazione delle carriere interviene quindi su un terreno in cui i confini erano già piuttosto rigidi, stabilizzando una distinzione che in larga parte si era già affermata nella pratica. In questo senso, il referendum non oppone “autonomia” a “controllo”, ma propone un diverso schema di organizzazione interna, che gli elettori sono chiamati a valutare nel suo complesso.

Il sorteggio degli organi di autogoverno

Tra i profili più innovativi e discussi della riforma c’è il ricorso al sorteggio per la scelta dei componenti degli organi di autogoverno. Questa scelta interviene su un sistema che fino a oggi si è basato principalmente sull’elezione e sulla rappresentanza organizzata, e mette in questione il ruolo delle correnti nelle dinamiche interne.

È importante chiarire che non viene modificato il peso complessivo della componente togata: i magistrati restano maggioranza, con percentuali analoghe alle attuali. La discussione riguarda quindi non la struttura o l’autonomia dell’organo, ma il meccanismo con cui i suoi membri vengono selezionati.

Secondo i promotori, il sorteggio dovrebbe attenuare il peso delle appartenenze associative e degli equilibri consolidati nella gestione di nomine e carriere, favorendo una maggiore neutralità dei Consigli. La selezione casuale dei componenti mira a limitare la stabilità di alcuni assetti interni e a ridurre il rischio che le decisioni risentano di logiche di schieramento. È una scelta che riguarda non solo il rapporto tra giudici e PM, ma l’intero modello di autogoverno.

Al tempo stesso, questa soluzione solleva interrogativi importanti. Ridurre lo spazio dell’elezione implica una diversa idea di rappresentanza e apre questioni sulla responsabilità e sulla competenza degli organi così formati. Il referendum, su questo punto, chiama gli elettori a esprimersi anche su un modo nuovo di concepire l’autogoverno della magistratura, non soltanto sulla separazione delle carriere. Da qui nasce buona parte del confronto tra i sostenitori e i critici della riforma.

La Corte disciplinare e i procedimenti disciplinari

Un altro pilastro della riforma è la revisione del sistema disciplinare dei magistrati. Il testo prevede l’istituzione di una Corte disciplinare costituzionale, competente a giudicare tanto i magistrati giudicanti quanto quelli requirenti.

Con questa scelta, la funzione disciplinare viene sottratta agli organi di autogoverno e assegnata a un organo separato, dotato di una propria composizione e di specifiche garanzie di indipendenza. L’obiettivo dichiarato è distinguere con maggiore nettezza il governo delle carriere dall’accertamento delle responsabilità disciplinari, riducendo la sovrapposizione tra funzione amministrativa e funzione giurisdizionale.

La Corte disciplinare è composta da magistrati e da giuristi esterni, secondo criteri fissati nella legge costituzionale, e agisce come giudice specializzato in materia disciplinare. Anche qui non viene intaccata l’autonomia complessiva della magistratura, ma viene ridisegnata l’architettura organizzativa, concentrando in un organo dedicato il controllo disciplinare.

Nel dibattito, questo tema si intreccia spesso con quello delle carriere e del sorteggio, perché concorre a ridisegnare l’equilibrio dell’intero sistema. Il voto del 22 e 23 marzo riguarda dunque anche il modello di controllo e responsabilità all’interno della magistratura.

Le ragioni del SÌ

Chi sostiene il SÌ alla riforma insiste soprattutto sulla necessità di marcare maggiormente la distinzione tra chi giudica e chi esercita l’azione penale. In quest’ottica, la separazione delle carriere e degli organi di autogoverno serve a rafforzare la percezione di imparzialità del giudice, che viene visto come soggetto terzo rispetto all’accusa.

Un altro argomento a favore riguarda l’assetto interno della magistratura. Due Consigli Superiori separati vengono considerati uno strumento per garantire una maggiore autonomia reciproca, evitando interferenze e sovrapposizioni nella gestione delle nomine e delle promozioni. Secondo questa lettura, la riforma non riduce l’indipendenza, ma la riorganizza in coerenza con il dettato costituzionale.

Il sorteggio, per i favorevoli, è un meccanismo capace di ridimensionare il ruolo delle correnti e di incrementare la fiducia nei confronti degli organi di autogoverno. Viene presentato come un correttivo a derive associative considerate eccessive, con l’intento di rendere le decisioni meno segnate da logiche di appartenenza. Nel complesso, chi vota SÌ vede nella riforma un modo per rendere più chiara la distribuzione dei ruoli e più trasparenti i meccanismi interni.

Le ragioni del NO

Le posizioni contrarie alla riforma esprimono innanzitutto la preoccupazione per il possibile indebolimento dell’unità della magistratura, storicamente concepita come un unico ordine autonomo e indipendente. La separazione formale delle carriere viene percepita, da questa prospettiva, come un fattore di frammentazione, con potenziali ricadute sull’equilibrio complessivo del sistema.

Un altro punto critico riguarda la posizione del pubblico ministero. Alcuni ritengono che una carriera requirente del tutto separata possa nel tempo risultare più vulnerabile a pressioni esterne o comunque meno protetta rispetto a oggi. L’unitarietà dell’ordine giudiziario è vista come una garanzia ulteriore di indipendenza, soprattutto per chi è chiamato a esercitare l’azione penale.

Anche il sorteggio è oggetto di critiche. La riduzione degli spazi elettivi è interpretata come un indebolimento della rappresentatività degli organi di autogoverno e della possibilità per i magistrati di scegliere i propri rappresentanti. Secondo questa impostazione, le distorsioni emerse potrebbero essere affrontate con interventi mirati, senza ricorrere a una riscrittura così ampia della parte costituzionale. Il NO, in sintesi, esprime preferenza per il mantenimento dell’attuale modello di magistratura unitaria, pur riconoscendo la possibilità di migliorìe puntuali.

Pro e contro nel dibattito pubblico

Nel confronto pubblico, i pro e i contro della riforma vengono argomentati su più piani, non solo politico. Tra i favorevoli, viene spesso ricordata l’esigenza di chiarire i ruoli nel processo penale, rafforzando l’immagine di terzietà del giudice e l’equilibrio tra accusa e difesa. In questa chiave, separazione delle carriere e riorganizzazione dell’autogoverno sono viste come strumenti per rendere più trasparente il sistema, senza intaccarne l’indipendenza esterna.

Un elemento spesso valorizzato è il tentativo di intervenire sul funzionamento degli organi interni: il sorteggio viene letto come risposta a problemi reali legati al peso delle correnti; la Corte disciplinare come rafforzamento dell’imparzialità nella gestione delle responsabilità disciplinari.

Sul versante delle critiche, le perplessità riguardano soprattutto gli effetti di sistema. C’è chi teme che la separazione delle carriere possa accentuare divisioni interne e creare difficoltà di coordinamento tra funzioni giudicanti e requirenti. Altri sottolineano che il sorteggio, pur riducendo le correnti, ridimensiona la scelta democratica interna e lascia aperte domande su competenza e accountability. Il confronto, quindi, investe non solo i singoli istituti, ma l’idea di giustizia e di autogoverno che si vuole adottare.

Se vince il SÌ

In caso di vittoria del SÌ, la legge costituzionale entrerà in vigore. Verranno quindi avviate le modifiche previste: separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti, istituzione di due Consigli Superiori separati e creazione di una Corte disciplinare costituzionale. L’applicazione pratica, tuttavia, richiederà l’adozione di leggi ordinarie di attuazione.

In questa fase, il legislatore dovrà definire nel dettaglio il funzionamento dei nuovi Consigli Superiori, i criteri di selezione (incluso il sorteggio) e l’organizzazione della Corte disciplinare. Fino a quando tali norme non saranno approvate, continueranno a valere le regole attuali, in modo da non interrompere il regolare funzionamento della giustizia. Il voto favorevole, dunque, non cambia immediatamente la gestione dei singoli procedimenti, ma avvia un percorso di ristrutturazione dell’assetto istituzionale.

Dal punto di vista del sistema, la vittoria del SÌ rappresenterebbe una scelta netta a favore del nuovo modello delineato dalla riforma. Sarà poi la concreta attuazione a mostrare quanto e come esso inciderà sull’equilibrio tra funzioni e sul funzionamento complessivo della giustizia.

Se vince il NO

Se a prevalere sarà il NO, la legge costituzionale non diventerà efficace. L’assetto tornerà a essere quello precedente: un’unica magistratura in cui funzioni giudicanti e requirenti appartengono allo stesso ordine, governato da un solo Consiglio Superiore della Magistratura. La riforma approvata dal Parlamento resterà priva di effetti.

La vittoria del NO non blocca però ogni possibilità di intervento futuro. Il Parlamento potrà comunque adottare leggi ordinarie per intervenire su singoli aspetti dell’ordinamento giudiziario, nel rispetto dei limiti della Costituzione vigente (ad esempio su organizzazione degli uffici, disciplina o funzionamento del CSM). Un’eventuale nuova proposta di separazione delle carriere a livello costituzionale richiederebbe però un nuovo procedimento di revisione, con un nuovo eventuale referendum.

Sul piano politico e istituzionale, un esito negativo segnerebbe una chiara preferenza dei cittadini per il mantenimento della magistratura unitaria. Il tema della separazione delle carriere e dell’autogoverno non verrebbe per forza archiviato, ma dovrebbe confrontarsi con il segnale espresso dal corpo elettorale. In questo quadro, il NO non cancella il dibattito, ma ridisegna i margini entro cui potrà proseguire.

Capire che si tratta di un referendum confermativo è quindi fondamentale per cogliere il significato del voto: il SÌ porta all’entrata in vigore della riforma così com’è; il NO mantiene l’attuale assetto costituzionale. Non sono previste vie di mezzo né quorum: il risultato dipenderà solo dalla maggioranza dei voti validi. In questo contesto, la scelta degli elettori ha un impatto diretto e immediato.  (rrm)

IL REFERENDUM COSTITUZIONALE

Lo strumento del referendum costituzionale è previsto dall’articolo 138 della Costituzione che permette ai cittadini di intervenire direttamente nel procedimento di revisione costituzionale. A differenza del referendum abrogativo, che ha lo scopo di cancellare una legge ordinaria già entrata in vigore, il referendum costituzionale ha una funzione confermativa: serve a stabilire se una legge di revisione della Costituzione, già approvata dal Parlamento, debba entrare definitivamente in vigore oppure no.

Il ricorso al referendum non è automatico. È previsto nel caso in cui, la legge costituzionale, nel corso dell’iter parlamentare, non è stata approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti in ciascuna Camera. In questo caso, la Costituzione demanda al corpo elettorale la decisione finale, rafforzando il ruolo dei cittadini nelle scelte che incidono sull’equilibrio dei poteri dello Stato. Il referendum non consente di modificare il testo della riforma: l’elettore è chiamato a pronunciarsi sull’intero impianto normativo così come approvato dal Parlamento.

Una cosa molto importante da tenere presente  è che il referendum costituzionale non prevede quorum di partecipazione. Il risultato è valido indipendentemente dal numero di elettori che si recano alle urne: conta, quindi, esclusivamente la maggioranza dei voti validamente espressi. Questo aspetto rende il voto particolarmente rilevante, perché ogni scelta contribuisce direttamente a determinare se la riforma costituzionale produrrà effetti o resterà priva di efficacia.