PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: L’indennità Iscro autonomi

di UGO BIANCOAnche quest’anno è possibile richiedere l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa la c.d. Iscro. Una misura economica studiata per integrare il reddito dei liberi professionisti iscritti alla gestione separata, in temporanee difficoltà economiche. Introdotta in via sperimentale dalla legge 178/2020 per il triennio 2021-2023, si afferma definitivamente nel panorama degli ammortizzatori sociali con le disposizioni contenute nella finanziaria 2024. Le istruzioni operative sono pubblicate dall’Inps nella circolare 84 del 23 luglio 2024 allo scopo di approfondire gli aspetti burocratici connessi alla prestazione. In questo articolo sono fornite le principali informazioni utili a chi deve formulare la richiesta entro la data di scadenza.

Chi può beneficiare dell’Iscro2024?

Tutti i lavoratori autonomi che soddisfano i requisiti richiesti dall’articolo 53 comma, 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir), approvato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986.  Si tratta dei liberi professionisti con partita Iva, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, che esercitano l’attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni.

Quali sono i requisiti?

Per poter beneficiare dell’indennità è necessario soddisfare i requisiti previsti nell’articolo 1, comma 144 della legge n. 213 del 2023. 

Ecco quali: Non essere titolare di pensione diretta; Non essere iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria; Non essere beneficiario di Adi – Assegno di Inclusione ai sensi del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023 n. 85; Aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla domanda, inferiore al 70 % della media dei redditi di lavoro autonomo registrati nei due anni precedenti all’anno prima della presentazione della domanda; Aver dichiarato, nell’anno prima della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, rivaluto annualmente tenendo conto della variazione dell’indice Istat di riferimento, rispetto all’anno precedente. Nel 2023 tale limite era fissato a € 8.145,00; Essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; Avere una partita Iva, che permette l’iscrizione alla gestione separata, da almeno tre anni dalla data della domanda; Essere iscritti alla “Gestione Separata” ai sensi dell’articolo 2 commi 26 – 27 della legge 335/95;

A quanto ammonta? 

L’importo viene erogato in sei mensilità, con un minimo di 250 euro ed un massimo di 800 euro mensili, corrispondente al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei due anni precedenti l’anno di invio della domanda. Esempio: Domanda del 2024, con redditi di lavoro autonomo dichiarati 2021 e 2022 rispettivamente di € 4000 e € 3000. La media dei redditi è € 4000 + € 3000 = € 7000/2 = € 3500. Su base semestrale, quest’ultimo risultato si divide i due € 3500/2 = € 1750. Ne consegue che l’importo ISCRO è pari a € 437,50 risultato di € 1750 x 25%. 

Come si richiede?

In tre diverse modalità: Online dal sito dell’Inps, mediante le credenziali Spid, Cie, o Cns, seguendo le istruzioni per la compilazione e l’invio della domanda; Tramite gli Enti di Patronato che predispongono ed inviano on line la richiesta; Tramite Contact Center, al numero 803.164 da rete fissa o al numero 06.164.164 da rete mobile.

Qual’è la scadenza?

La domanda si deve presentare dal 1 agosto al 31 ottobre 2024. Dall’accredito dell’indennità devono trascorrere due anni per riproporre una nuova istanza;

Quando decade?

L’indennità Iscro decade in diverse situazioni, portando alla sospensione dei pagamenti o al recupero delle somme già erogate. Ecco un’analisi delle varie condizioni: Cessazione della partita Iva: Se il beneficiario chiude la partita Iva durante il periodo di fruizione, il sostegno economico termina immediatamente. Eventuali somme erogate dopo la cessazione dell’attività verranno recuperate dall’Inps Titolarità di una pensione diretta; Iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria Titolarità dell’Assegno di inclusione (ADI).

Quando è cumulabile o incompatibile? 

L’indennità è soggetta a criteri di cumulabilità e di incompatibilità con altre prestazioni. Ecco una panoramica dei vari casi: Assegno ordinario di invalidità: Quando il beneficiario è titolare dell’assegno ordinario di invalidità può richiedere l’indennità Iscro; Titolarità di cariche politiche o elettive:

  Si cumula con i gettoni di presenza pagati per l’espletamento di cariche politiche o elettive. Tuttavia, se tali cariche comportano altri tipi di retribuzione, come compensi o indennità, il diritto alla prestazione viene meno; Naspi, Dis-Coll e Adi: Nel caso di percezione della Naspi, della Dis-Coll o dell’ADI non è possibile riceve il pagamento dell’Iscro.

Per ulteriori informazioni, il sito ufficiale dell’Inps, i patronati ed i contact center rappresentano le principali fonti di riferimento per una consulenza puntuale e rigorosa. (ub)

[Ugo Bianco è presidente Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]