PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Naspi 2025, istruzioni per precari della scuola

di UGO BIANCOPer migliaia di lavoratori precari della scuola il 30 giugno segna la conclusione naturale del contratto di lavoro. Come accade ogni anno, molti di loro dovranno presentare domanda per la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), l’indennità mensile erogata dall’Inps in caso di disoccupazione involontaria. Introdotta dal decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, questa misura ha subito nel tempo diversi aggiornamenti. L’ultima modifica è indicata dall’articolo 1 comma 171 della legge di Bilancio 2025, con cui si stabilisce che un lavoratore che si dimette o risolve consensualmente il proprio rapporto di lavoro e, nei 12 mesi successivi, viene assunto e licenziato senza aver accumulato almeno 13 settimane di contributi, non ha diritto all’indennità.

L’obiettivo è contrastare pratiche elusive in cui lavoratori e datori di lavoro simulano situazioni di disoccupazione involontaria. I dati dell’Istituto Previdenziale sulle comunicazioni obbligatorie evidenziano un aumento di cessazioni volontarie (che non danno diritto alla NASpI) seguite da brevi periodi di rioccupazione e successivo licenziamento, con il solo scopo di maturare i requisiti per l’indennità. Con lo stesso spirito restrittivo, il Collegato Lavoro (legge 203/2024) ha introdotto una stretta sulle dimissioni per fatti concludenti. Se un lavoratore si assenta ingiustificatamente oltre i limiti previsti dal contratto (o oltre i 15 giorni se il contratto non specifica una soglia massima), il rapporto di lavoro sarà considerato risolto a suo carico, con conseguente esclusione dalla prestazione economica. Per comprendere l’impatto delle nuove restrizioni è utile ricordare quali sono i requisiti standard per accedervi. A tal proposito, si segnala che il 5 giugno 2025 l’INPS ha pubblicato la circolare n. 98, con la quale ha fornito le istruzioni amministrative relative alle novità legislative. 

Chi può accedere alla prestazione economica? Per poter beneficiare dell’indennità, è necessario appartenere a una delle seguenti categorie lavorative: Dipendenti provato con contratto di lavoro subordinato; Dipendenti a tempo determinato della pubblica amministrazione; Apprendisti; Soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato; Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; Operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative e consorzi agricoli.

Chi è escluso?  Non possono beneficiare dell’indennità: Dipendenti delle pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato; Operai agricoli con contratto a tempo determinato; Lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale; Lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento; Lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità;

Condizioni particolari:  possono richiedere la NASpI lavoratrici madri che abbiano presentato dimissioni per giusta causa durante il periodo di maternità (entro un anno dalla nascita del bambino) e i lavoratori licenziati per motivi disciplinari; nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, il trattamento è riconosciuto attraverso una procedura di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro; il dipendente che rifiuta un trasferimento oltre i 50 km dalla residenza o con un tempo di percorrenza superiore a 80 minuti con i mezzi pubblici ha diritto all’indennità.

Quali sono i requisiti contributivi? Il lavoratore che richiede la NASpI deve soddisfare due requisiti aggiuntivi: Essere effettivamente disoccupato, cioè non svolgere alcuna attività lavorativa, nemmeno in modo occasionale (secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 2, lettera c, del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181); Aver versato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti l’inizio della disoccupazione. Il requisito delle 30 giornate di lavoro nei 12 mesi che precedono la disoccupazione non è più richiesto per gli eventi successivi al 1° gennaio 2022.

Qual è la durata? L’indennità viene erogata mensilmente per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, con un massimo di 24 mesi. Nel calcolo della durata, non vengono considerati i periodi contributivi che hanno già dato diritto ad altre prestazioni di disoccupazione.

Quanto spetta? L’importo mensile è determinato come segue: Se la retribuzione media mensile degli ultimi quattro anni è pari o inferiore a un importo stabilito dalla legge (rivalutato annualmente in base all’indice Istat), l’indennità corrisponde al 75% di tale retribuzione; Se la retribuzione media mensile è superiore a questo importo, l’indennità è pari al 75% dell’importo stabilito, più il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e l’importo stesso.

Tuttavia, l’importo dell’indennità non può superare il limite massimo stabilito annualmente dalla legge, per il 2025, il limite è di 1.562,82 euro (Circ. Inps 25 del 29 gennaio 2025). Inoltre, la NASpI si riduce del 3% ogni mese a partire dal sesto mese di fruizione. Se il beneficiario ha più di 55 anni alla data di presentazione della domanda, la riduzione inizia dall’ottavo mese.

Da quando decorre? La NASpI spetta a partire da: Dall’ottavo giorno, se la domanda è inviata all’istituto previdenziale in uno dei primi otto dalla cessazione del contratto di lavoro.  Se la domanda è presentata dopo l’ottavo giorno, l’indennità decorre dal giorno successivo alla presentazione;

Quando va presentata la domanda? I lavoratori aventi diritto devono presentare la domanda all’INPS, esclusivamente online o tramite Istituti di Patronato, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, pena la decadenza. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Naspi, le novità per il 2025

di UGO BIANCOLa Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, abbreviata con l’acronimo NASpi, è un’indennità mensile, erogata dall’Inps ai lavoratori in disoccupazione involontaria. Introdotta con il decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, ha lo scopo di attenuare la perdita di reddito dovuta alla cessazione del rapporto di lavoro.

Nel corso degli anni la normativa ha subito vari aggiustamenti. L’ultima modifica, introdotta dall’articolo 1 comma 171 della legge di Bilancio 2025, stabilisce che un lavoratore che si dimette o risolve consensualmente il proprio rapporto di lavoro e, nei 12 mesi successivi, viene assunto e licenziato senza aver accumulato almeno 13 settimane di contributi, non ha diritto all’indennità.

L’obiettivo è contrastare pratiche elusive in cui lavoratori e datori di lavoro simulano situazioni di disoccupazione involontaria. I dati dell’Istituto Previdenziale sulle comunicazioni obbligatorie evidenziano un aumento di cessazioni volontarie (che non danno diritto alla NASpI) seguite da brevi periodi di rioccupazione e successivo licenziamento, con il solo scopo di maturare i requisiti per l’indennità. Con lo stesso spirito restrittivo, il Collegato Lavoro (legge 203/2024) ha introdotto una stretta sulle dimissioni per fatti concludenti.

Se un lavoratore si assenta ingiustificatamente oltre i limiti previsti dal contratto (o oltre i 15 giorni se il contratto non specifica una soglia massima), il rapporto di lavoro sarà considerato risolto a suo carico, con conseguente esclusione dalla prestazione economica. Per comprendere l’impatto delle nuove restrizioni è utile ricordare quali sono i requisiti standard per accedervi. 

Chi sono i beneficiari? Per poter richiedere la prestazione è necessario rientrare in uno dei seguenti profili lavorativi: Dipendenti provato con contratto di lavoro subordinato; Dipendenti a tempo determinato della Pubblica Amministrazione; Apprendisti; Soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato; Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; Operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative e consorzi agricoli.

Condizioni particolari: possono richiedere la NASpI lavoratrici madri che abbiano presentato dimissioni per giusta causa durante il periodo di maternità (entro un anno dalla nascita del bambino) e i lavoratori licenziati per motivi disciplinari; nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, il trattamento è riconosciuto attraverso una procedura di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro; il dipendente che rifiuta un trasferimento oltre i 50 km dalla residenza o con un tempo di percorrenza superiore a 80 minuti con i mezzi pubblici ha diritto all’indennità.

 

Chi non ha diritto alla NASpi? Non possono beneficiare dell’indennità: Dipendenti delle pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato; Operai agricoli con contratto a tempo determinato; Lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale; Lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento; Lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità;

Con quali requisiti contributivi? Il lavoratore che richiede la NASpI deve soddisfare due requisiti aggiuntivi: Essere effettivamente disoccupato, cioè non svolgere alcuna attività lavorativa, nemmeno in modo occasionale (secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 2, lettera c, del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181); Aver versato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti l’inizio della disoccupazione. Il requisito delle 30 giornate di lavoro nei 12 mesi che precedono la disoccupazione non è più richiesto per gli eventi successivi al 1° gennaio 2022.

Qual’è la durata? L’indennità viene erogata mensilmente per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, con un massimo di 24 mesi. Nel calcolo della durata, non vengono considerati i periodi contributivi che hanno già dato diritto ad altre prestazioni di disoccupazione.

Quanto spetta? L’importo mensile è determinato come segue: Se la retribuzione media mensile degli ultimi quattro anni è pari o inferiore a un importo stabilito dalla legge (rivalutato annualmente in base all’indice Istat), l’indennità corrisponde al 75% di tale retribuzione; Se la retribuzione media mensile è superiore a questo importo, l’indennità è pari al 75% dell’importo stabilito, più il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e l’importo stesso.

Tuttavia, l’importo dell’indennità non può superare il limite massimo stabilito annualmente dalla legge, per il 2025, il limite è di 1.562,82 euro (Circ. Inps 25 del 29 gennaio 2025). Inoltre, la NASpI si riduce del 3% ogni mese a partire dal sesto mese di fruizione. Se il beneficiario ha più di 55 anni alla data di presentazione della domanda, la riduzione inizia dall’ottavo mese.

Da quando decorre? La NASpI spetta a partire da: Dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro tale termine. Se la domanda è presentata dopo l’ottavo giorno, l’indennità decorre dal giorno successivo alla presentazione; Dall’ottavo giorno dopo il termine di maternità, malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno. In caso di presentazione oltre l’ottavo giorno, l’indennità decorre dal giorno successivo alla domanda, purché presentata entro i termini di legge; Dal trentottesimo giorno successivo a un licenziamento per giusta causa, se la domanda è presentata entro il trentottesimo giorno. Se la domanda è presentata oltre questo termine, l’indennità decorre dal giorno successivo alla presentazione, ma solo se avviene entro i termini di legge.

Quando va presentata la domanda? I lavoratori aventi diritto devono presentare la domanda all’Inps, esclusivamente online o tramite Istituti di Patronato, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, pena la decadenza. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Naspi, reddito da dichiarare entro il 31 gennaio 2025

di UGO BIANCOCon il messaggio n. 4353 del 18 dicembre 2024 l’Inps ricorda ai beneficiari della Naspi (Nuovo Assegno Sociale per l’Impiego) l’obbligo di dichiarare il reddito presunto per il 2025 entro il 31 gennaio prossimo.

In caso di concomitanza con un lavoro dipendente o autonomo, trattandosi di una prestazione economica non cumulabile, oltre i limiti di 8.500 euro per redditi da lavoro dipendente e 5.500 euro per redditi da lavoro autonomo, necessita della comunicazione del reddito presunto per la verifica del diritto, della misura (intera o ridotta) o della sospensione.

Lo stesso adempimento vale in caso di reddito pari a zero. A tal proposito, l’Istituto previdenziale ha avviato una campagna proattiva per raccogliere le dichiarazioni dei beneficiari.

Con una comunicazione personalizzata, verrà formalizzato l’invito a trasmettere il reddito presunto utilizzando il modello NASpI-Com, disponibile nella sezione “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” del sito Inps o tramite i patronati.

Il contatto avverrà attraverso diversi canali, tra cui email, sms, telefono, PEC e lettere cartacee. Rispettare questa scadenza è fondamentale per garantire la continuità dell’indennità.  (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: La Naspi nel 2024

di UGO BIANCOLa Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, definita dall’acronico Naspi, è un sostegno economico erogato mensilmente ai lavoratori che incorrono in un periodo di disoccupazione involontaria. Istituita dal decreto legislativo 22 del 4 marzo 2015, consente di compensare il mancato guadagno, con riferimento al reddito da lavoro precedentemente percepito.

I beneficiari sono i lavoratori dipendenti, gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative, i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni ed il personale del mondo artistico con rapporto di lavoro subordinato. Chi intende richiederla necessariamente deve risultare disoccupato, immediatamente disponibili a lavorare e possedere almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti il periodo di disoccupazione. Con la legge di Bilancio 2022 è stata estesa la platea di beneficiari. A stabilirlo è il comma 221 lettera a) dell’articolo 1 della legge 234/2021 che include gli operi agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e dei consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici per la maggior parte propri o conferiti dai soci, nel rispetto delle disposizioni indicate dalla legge n. 240/1984 comma 221 lettera a).

Dal 1° gennaio di quest’anno, il beneficio può essere richiesto anche dai giornalisti, come chiarito dall’Inps con messaggio n. 4579 del 2023. Rimane confermata per le lavoratrici che si dimettono durante il periodo di maternità o per giusta causa. In caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, l’indennità viene riconosciuta da una procedura di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro.

Anche le condizioni specifiche di lavoro, come il rifiuto di trasferimento ad altra sede, distante più di 50 km dalla propria residenza o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, tutela lo stato di disoccupazione. La normativa attuale prevede un incentivo all’autoimprenditorialità, consentendo al lavoratore che ne ha diritto, di richiedere la liquidazione anticipata dell’importo complessivo del trattamento. Questo importo può essere utilizzato come incentivo per avviare un’attività lavorativa autonoma, un’impresa o acquisire una quota di capitale sociale di una cooperativa. 

Qual è la durata? 

È pari alla metà delle settimane di contribuzione, con esclusione dei periodi già indennizzati come disoccupazione, versate negli ultimi 4 anni. 

Ma quanto spetta?

Una spiegazione passo dopo passo aiuta a comprende meglio quanto riceverà dall’Inps chi non lavora: Calcolo della retribuzione mensile media: Prendi la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni; Dividi questo valore per il numero di settimane di contribuzione; Moltiplica il risultato per 4,33 (che è la media delle settimane in un mese).

Verifica se la retribuzione mensile media è inferiore alla soglia di 1.425,21 euro: Se la retribuzione mensile media è inferiore a 1.425,21 euro, l’importo dell’indennità sarà il 75% di questa retribuzione.

Calcolo dell’importo dell’indennità se la retribuzione mensile media è superiore a 1.425,21 euro: Calcola la differenza tra la retribuzione mensile media e 1.425,21 euro; Moltiplica questa differenza per il 25%;  Aggiungi il 75% della retribuzione mensile media

Verifica se l’importo calcolato supera il limite massimo di 1.550,42 euro: Se l’importo calcolato supera il limite massimo, l’indennità sarà pari a 1.550,42 euro.

Come si applica la riduzione? 

Limporto della Naspi si riduce del 3 % ogni mese a partire dal sesto di fruizione; Per i beneficiari, che alla data di presentazione della domanda hanno compiuto 55 anni d’età, la riduzione come sopra, si applica dall’ottavo mese di fruizione.

Quando decorre? 

La Naspi va trasmessa all’Inps in modalità telematica all’Inps. Decorre dal primo giorno successivo alla presentazione, se si invia all’Istituto entro i primi 5 giorni dal licenziamento. Se si inoltra successivamente a quest’ultima data, la decorrenza è dal 7 giorno successivo alla trasmissione. È importante tenere presente il termine di decadenza, definito secondo le circostanze specifiche della cessazione del lavoro. Ecco i diversi scenari: Cessazione del rapporto di lavoro: La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla data in cui il rapporto di lavoro è cessato; Cessazione del periodo di maternità indennizzato: Se il periodo di maternità è insorto nel corso del rapporto di lavoro e successivamente è cessato, la domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del periodo di maternità indennizzato; Cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale: Se il periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale è insorto nel corso del rapporto di lavoro e successivamente è cessato, la domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione di questo periodo.

Definizione della vertenza sindacale o notifica della sentenza giudiziaria: La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria; Cessazione del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate: La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso, considerato in giornate; Licenziamento per giusta causa: Se il licenziamento è avvenuto per giusta causa, la domanda deve essere presentata entro il trentottesimo giorno dopo la data di cessazione.

Di recente ed in via sperimentale, l’Inps ha adottato una nuova modalità di presentazione dell’istanza. È quanto stabilito nel messaggio n° 1488/2023 che adotta un metodo semplificato on line. Il nuovo servizio, in parallelo alle storiche modalità di trasmissione, è una procedura web precompilata popolata dai dati previdenziali in possesso dell’Istituto. Un controllo automatico consente di verificare se l’utente è in possesso di una partita Iva, dell’iscrizione ad albi o ordini professionali, dell’iscrizione alla gestione separata, o la titolarità di prestazioni previdenziali incompatibili, come l’assegno ordinario di invalidità. 

[Dr. Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: La Naspi precompilata

di UGO BIANCOIn Italia ai lavoratori dipendenti che perdono il lavoro involontariamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, viene eroga dall’Inps una prestazione economica definita Naspi (Nuova assicurazione sociale per l’impiego). Introdotta dall’articolo 1 del decreto legislativo n° 22 del 4 marzo 2015 e modificata dalla legge di Bilancio 2022 n° 234 l’art. 1, commi 221-222, ha sostituito tutte le misure a sostegno dei disoccupati.

Per chiarire le modalità di accesso al beneficio, nel corso degli anni, l’Istituto ha emanato molteplici direttive. Le più importanti sono le circolari n° 94/2015, n° 174/2017, n° 177/2017, n° 88/2019 e la n° 2/2022, che in modo dettagliato, danno un valido contributo operativo all’applicazione dell norme sopra citate. 

Ma chi sono i beneficiari? 

La Naspi viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti, con l’esclusione dei titolare di un contratto a tempo indeterminato ed appartiene alle pubbliche amministrazioni, dei braccianti agricoli a tempo determinato e indeterminato.  Possono beneficiarne gli apprendisti, i soci-lavoratori delle cooperative, assunti con contratto di lavoro dipendente, i lavoratori subordinati del settore artistico, e per finire i dipendenti a tempo determinato del pubblico impiego. Con la legge di Bilancio del 2022 è stata ampliata la platea dei beneficiari. Sono stati inclusi i lavoratori agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e dei consorzi, che si occupano della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli o zootecnici. 

Quali sono i requisiti?

La Naspi prevede che il richiedente abbia perso involontariamente il proprio lavoro e che sia in possesso dei seguenti requisiti: 

  • lo stato di disoccupazione, come stabilito dall’art.1 comma 2 lettera c del D.lgs 181/2000;
  • almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni prima della cessazione del rapporto di lavoro;
  • aver dichiarato al Centro per l’Impiego la propria disponibilità ad una nuova assunzione e aderire alle politiche attive del lavoro.

Ma quanto spetta?

L’importo mensile della Naspi è il 75 % della media della retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi quattro anni. Dal sesto mese di indennizzo, si applica una riduzione sul rateo del 3 %, mentre per chi ha compiuto più di 55 anni di età, questo taglio opera dall’ottavo mese. 

Qual è la durata? 

È pari alla metà delle settimane di contribuzione, con esclusione dei periodi già indennizzati come disoccupazione, versate negli ultimi 4 anni. 

A chi si presenta la domanda?

La Naspi va trasmessa all’Inps in modalità telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorre dal primo giorno successivo alla presentazione, se si invia all’Istituto entro i primi 5 giorni dal licenziamento. Se si inoltra successivamente a quest’ultima data, la decorrenza è dal 7 giorno successivo alla trasmissione. 

Ci sono diverse modalità di invio:

  • direttamente dal sito Inps mediante il canale dedicato accedendo con lo spid personale;
  • mediante l’assistenza dei Patronati o intermediari abilitati;
  • tramite contact center telefonico Inps ai seguenti numeri 803 164 oppure 06 164 164.

Di recente ed in via sperimentale, l’Inps ha adottato una nuova modalità di presentazione dell’istanza. È quanto stabilito nel messaggio n° 1488/2023 che adotta un metodo semplificato on line. Il nuovo servizio, in parallelo alle storiche modalità di trasmissione, è una procedura web precompilata popolata dai dati previdenziali in possesso dell’Istituto. Un controllo automatico consente di verificare se l’utente è in possesso di una partita Iva, dell’iscrizione ad albi o ordini professionali, dell’iscrizione alla gestione separata, o la titolarità di prestazioni previdenziali incompatibili, come l’assegno ordinario di invalidità. Inoltre, durante la compilazione dei quadri, appare una schermata con “Avvisi”, generati dai controlli automatici e da quanto dichiarato dell’utente.

Da essi possono rilevare tutte le criticità che ostacolano il riconoscimento della prestazione. Per esempio, la causale di cessazione del lavoro non ammessa o la presenza di una iscrizioni ad altra gestione previdenziale, a cui obbligatoriamente deve seguire la comunicazione dei redditi presunti per l’anno in corso. Questo progetto dal nome “Reingegnerizzazione della Naspi e della DIS-COLL” vale come processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione, voluto fortemente dall’Inps e finanziato con fondi del Pnrr. Dal mese di luglio 2023, la sperimentazione è disponibile al cittadino, mentre da ottobre 2023, l’applicazione è fruibile dagli Istituti di Patronato mediante la sezione web a loro dedicata. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]