L’Ordine dei Geologi della Calabria chiede modifiche al Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

L’Ordine dei Geologi della Calabria ha chiesto al Governo immediate correzioni al Nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

«Se si considera quanto contenuto nel Rapporto Ispra Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio – Edizione 2021, circa il 94% dei comuni italiani risulta esposto al rischio da frana, alluvione e/o erosione costiera, e pertanto circa 1,3 milioni di italiani vivono in zone a rischio da frana e quasi 7 milioni in zone a rischio da alluvione. Ciò è ancor più preoccupante alla luce del cambiamento climatico in atto, ovvero nella prospettiva di eventi meteorici con intensità e frequenze ancor più accentuate, e conseguenti amplificazioni degli effetti al suolo in termini di fenomeni franosi, erosione del suolo lungo i versanti, eventi alluvionali ed erosione costiera». 

«In un simile scenario nazionale – si legge nella nota – il territorio calabrese è tra quelli maggiormente esposti per le proprie peculiarità geologiche e meteo-climatiche. Al contempo, è anche tra quelli maggiormente bisognosi di centrare gli appuntamenti di imminente scadenza, dettati dai finanziamenti del Pnrr, per cercare quantomeno di ridurre il ritardo storico nello sviluppo economico e infrastrutturale rispetto alle altre regioni italiane. La realizzazione delle opere strategiche infrastrutturali previste nel Next Generation UE, pertanto, rappresenta un obiettivo assolutamente imprescindibile per un territorio caratterizzato da un tessuto economico e un assetto geo-idrologico alquanto fragili». 

L’Ordine ha evidenziato quali sono le parti da correggere. «Se non saranno immediatamente corrette, esse rischiano di determinare gravi conseguenze per la sicurezza della popolazione», viene ribadito nella nota.

    1. L’art. 41, comma 1, della Parte IV della Progettazione deve essere integrato con la lettera “i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica, sismica dell’opera” (già prevista all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016). Si tratta, infatti, di aspetti differenti che, in diversi modi, possono interagire con lo spazio urbano e infrastrutturale, causando vittime oltre che danni al patrimonio edilizio, infrastrutturale e storico-artistico-culturale.
  • Allo stesso art. 41, è necessario un esplicito richiamo agli studi geologici (comprendenti gli aspetti geologici, geomorfologici, geo-idrologici e idrogeologici), da riportare nell’elaborato specialistico – la relazione geologica – quale elaborato “minimo” da predisporre per garantire la qualità progettuale e quindi la sicurezza dell’opera da realizzare. Peraltro, nel PFTE potrà essere condotto un confronto comparato tra differenti alternative progettuali, per le quali verranno eseguite valutazioni tecniche che non possono prescindere dalla definizione di un puntuale (i.e. accurato) modello geologico di riferimento.
  1. All’art. 100, occorre emendare il comma 3 come segue: «Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture, le stazioni appaltanti richiedono l’iscrizione […]  presso i competenti ordini professionali per un’attività coincidente con l’oggetto dell’appalto […]», in quanto, per i servizi di architettura e ingegneria, deve essere prevista l’iscrizione per attività coincidente a quella oggetto dell’appalto;
  2. Nell’allegato XII, è necessario ribadire che la relazione geologica deve essere richiesta e resa obbligatoria in tutti i livelli di progettazione, assicurando in tal modo tutti gli approfondimenti tecnici di carattere geologico, geomorfologico, sismico e idrogeologico, sulla base di specifiche indagini geologiche atte allo studio delle formazioni geologiche e delle caratteristiche geomorfologiche del sito di interesse, delle caratteristiche strutturali e fisiche del sottosuolo, al fine di poter definire un accurato modello geologico-tecnico.
  3. Nel Codice deve essere espressamente ribadito che la relazione geologica non può essere oggetto di subappalto. Tale divieto è storicamente già previsto dalla normativa di settore, ritenendosi indispensabile che il Geologo intrattenga un rapporto diretto con il Committente, e assuma verso quest’ultimo conseguenti responsabilità dirette. La redazione della relazione geologica è una prestazione d’opera professionale specialistica, e può rientrare tra le deroghe ammesse dalla Direttiva UE, come si evince dalle sentenze della Corte di Giustizia del 26.09.2019 (causa C-68/18), e del 27.11.2019 (causa C-402/18). Sarebbe un gravissimo errore l’abrogazione dell’art. 31, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., ove veniva chiarito in modo specifico e puntuale il divieto di subappalto della relazione geologica al fine di “garantire l’indispensabile presenza diretta del geologo in ogni livello della progettazione e di prevenire quindi eventuali subappalti indiretti della relazione geologica, oltre che dall’esigenza di rendere chiara la responsabilità che ricade in capo a tale progettista specialista” (Linea Guida n. 1 ANAC- Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria- d.lgs. 56/2017- Delibera n. 138 del 21 febbraio 2018). 
  4. Nel Codice mancano chiari criteri rispetto alle modalità di gestione e disciplina degli Appalti integrati (art. 44) e dei Concorsi di progettazione (art. 46), con particolare riferimento alle basi progettuali su cui formulare le offerte, e alle modalità di valutazione delle proposte tecniche e di prezzo.
  5. Nell’allegato 1.7, occorre emendare l’articolo 8, comma 3, modificandolo come segue: «Salvo diversa motivata determinazione della Stazione Appaltante o dell’Ente concedente, in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell’opera o dell’intervento da realizzare, la Relazione tecnica è corredata da indagini e studi specialistici, aventi a oggetto almeno i seguenti tematismi della progettazione: aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici, idrologici, idraulici, geotecnici e sismici, che devono essere esaurientemente esposti e commentati in apposite Relazioni specialistiche; […]»;
  6. In riferimento all’art. 82, fra i documenti di gara, occorre inserire le specifiche tecniche inerenti al calcolo dei corrispettivi a base d’asta.

 

«Le suddette perplessità – viene spiegato – sono state recentemente evidenziate dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, F.A. Violo, al competente Ministero, e – per la Calabria – da una delegazione del Consiglio dell’Ordine dei Geologi alla Senatrice Minasi (Relatrice del provvedimento) e al Senatore Irto, entrambi componenti dell’VIII Commissione Permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica). Ulteriori confronti con i parlamentari calabresi si svolgeranno nei prossimi giorni, e analoghe iniziative sono in corso a cura degli altri Ordini regionali dei Geologi». 

«La sicurezza dei cittadini e del territorio non può prescindere da un’attenta azione di pianificazione – si legge ancora – e da un’efficace prevenzione e mitigazione dei rischi naturali. A tale fine, le fasi progettuali – oggetto del nuovo Codice dei Contratti Pubblici – assumono un ruolo fondamentale per una corretta pianificazione e per il controllo delle attività edilizie, infrastrutturali e ambientali, e pertanto devono assolutamente prevedere gli studi di compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica, sismica, sia per le Pfte sia per le Esecutive. Il territorio italiano – quello calabrese, in particolare – è notoriamente caratterizzato da un’evoluzione geologica e morfodinamica rapida e intensa, e quindi gli studi e gli approfondimenti di carattere geologico assumono per esso un’estrema rilevanza – e devono essere esplicitamente e adeguatamente previsti nel nuovo Codice degli Appalti Pubblici».

«Confido, pertanto – conclude la nota –, che il nuovo Codice dei Contratti Pubblici possa essere corretto e migliorato prima di essere approvato definitivamente, tenendo in considerazione i suggerimenti sopra riportati, per garantire che opere e interventi siano effettivamente compatibili con le caratteristiche geologiche del territorio». (rcz)