Scuole Superiori, didattica in presenza al 50% prorogata fino al 13 marzo

Fino al 13 marzo, è stata prorogata, in tutte le Scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie, nelle scuole di istruzione e formazione professionale e nelle università, la didattica in presenza al 50%.

È quanto prevede l’ordinanza n.8, firmata dal presidente f.f. della Regione Calabria, Nino Spirlì, che dispone ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Con il nuovo provvedimento sono di fatto prorogate, a partire dal 1° e fino a tutto il 13 marzo 2021, senza soluzione di continuità, le disposizioni e le raccomandazioni già adottate con l’ordinanza n. 4 del 30 gennaio 2021.

L’ordinanza si basa, tra gli altri, anche sul report n. 41 del ministero della Salute, secondo cui, in riferimento alla situazione epidemiologica nazionale, e alla luce «dell’aumentata circolazione di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità e del chiaro trend in aumento dell’incidenza su tutto il territorio italiano», sono necessarie «ulteriori urgenti misure di mitigazione sul territorio nazionale e puntuali interventi di mitigazione/contenimento nelle aree a maggiore diffusione per evitare un rapido sovraccarico dei servizi sanitari».

Sussiste, perciò, «la necessità di adottare misure più restrittive in ambito regionale», oltre a quella di «limitare le occasioni di contagio, diminuendo – per quanto possibile – la percentuale di popolazione scolastica in presenza», anche alla luce del fatto che, dal 10 marzo 2021, si darà avvio alla vaccinazione degli operatori scolastici.

Le istituzioni scolastiche interessate proseguono dunque «a limitare la didattica in presenza a non più del 50% della rispettiva popolazione studentesca, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione vigenti e fatte salve le deroghe circa l’attività in presenza, già individuate nelle specifiche ordinanze emergenziali».

È confermata la raccomandazione a un’organizzazione che preveda «la presenza in ciascuna rispettiva aula di non più del 50% degli studenti rispetto alla capienza prevista»; «di garantire e rendere pienamente fruibile la didattica integrata online, in modalità sincrona per la restante parte degli studenti non presenti in aula»; «di favorire la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano esplicita richiesta, nell’ottica di una migliore gestione organizzativa, anche alternativa al differenziamento degli orari di ingresso/uscita». (rcz)

Obbligo delle mascherine anche all’aperto: la nuova ordinanza della Santelli

Da ieri, su ordinanza della presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, per la prevenzione e gestione dell’emergenza Covid-19, è obbligatorio utilizzare le mascherine anche all’aperto per tutti i cittadini, esclusi i bambini  al di sotto dei 6 anni e le persone con disabilità non compatibile con l’uso del dispositivo di protezione.

Si tratta dell’Ordinanza n. 68 la quale, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, fino a tutto il 7 ottobre 2020, prevede tra l’altro: l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare correttamente la mascherina o altra idonea protezione a copertura di naso e bocca, oltre che in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico, anche in tutti i luoghi all’aperto, per tutto l’arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le deroghe previste dalle norme vigenti.

Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono comunque esentati dall’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti e le persone durante l’esercizio in forma individuale di attività motoria e/o sportiva.

Sono confermati il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione; è disposto, a modifica di quanto previsto in allegato A all’Ordinanza n. 55/2020 come integrato dall’Ordinanza n. 58/2020, per tutte le attività economiche, produttive e ricreative e per gli uffici pubblici ed aperti al pubblico, l’obbligo di rilevazione della temperatura corporea per dipendenti ed utenti, impedendo l’accesso nei casi in cui venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 C° e comunicando la circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP territorialmente competente per gli adempimenti di consequenziali.

Resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00.

Rimangono inoltre efficaci e vigenti le ulteriori misure del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, prorogate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e le misure previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l’emergenza Covid-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate. (rrm)