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PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: La ricongiunzione dei periodi assicurativi

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: La ricongiunzione dei periodi assicurativi

di UGO BIANCONel linguaggio previdenziale la “ricongiunzione” è un istituto che consente al lavoratore di unificazione spezzoni di contribuzione posseduti in diverse gestioni in un unico fondo che darà origine ad una sola pensione. La contribuzione ricongiunta è valida sia per il diritto che per la misura. E’ quanto stabilito dalla legge 29/79 che regola il trasferimenti dei seguenti contributi previdenziali:

  • Il Fondo Pensioni dei Lavoratori Dipendenti dell’Ago;
  • Le gestioni speciali degli Artigiani, Commercianti, Coltivatori diretti, Coloni e Mezzadri;
  • Le gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell’Ago (Ex Inpdap, ex Enpals, Inpgi, i Fondi speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici).

La ricongiunzione si richiede attraverso apposita domanda solo quando sono presenti almeno due gestioni previdenziali durante l’arco della vita lavorativa. E’ importante ricordare che la contribuzione da ricongiungere non deve aver dato origine ad una pensione.

Esistono due tipi di ricongiunzioni a seconda del tipo di trasferimento di contributi che si vuole ottenere. Il primo luogo, mi riferisco all’articolo 1 della legge 29/79 che consente al lavoratore di trasferire nel FPLD (Fondo pensioni lavoratori dipendenti) tutti gli altri contributi posseduti nelle varie gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell’AGO, come ad esempio l’ex Inpdap, i fondi speciali ferrovia, volo, telefonici oppure nella gestione speciale dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti).  Non è possibile ricongiungere il periodi versati nella gestione separata Inps. Fino al 30 giugno 2010 questo tipi di ricongiunzione non prevedeva nessun onere. Era assolutamente gratuita. A seguito della legge 122/2010 anche questa tipologia di trasferimento è diventata onerosa. Il trasferimento di contributi delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti e coltivatori diretti) in questo caso prevede sempre un onere a carico del lavoratore.

La domanda di ricongiunzione può avere esito positivo solo se l’interessato, che ha cessato l’attività, possiede almeno cinque anni di contribuzione come lavoratore dipendente. In secondo luogo, cito l’articolo 2 della legge 29/79 che regola, viceversa, le ipotesi di trasferimento dei contributi verso gestioni diverse dal Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti. In questo caso, l’interessato può chiedere il passaggio, nelle altre gestioni sostitutive, esclusive e esonerative dell’assicurazione obbligatoria (es. ex-Inpdap, ferrovie, volo, elettrici, telefonici o nella gestione speciale dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) della contribuzione versata in esse e nella gestione del fondo lavoratori dipendenti. Nel prossimo appuntamento di questa rubrica approfondirò di altri aspetti normativi della ricongiunzione, con particolare riguardo al costo ed al beneficio che essa può portare al lavoratore. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]