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PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Ricostruzione della pensione per quattordicesima

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Ricostruzione della pensione per quattordicesima

di UGO BIANCO – Sono circa tre milioni i pensionati e le pensionate che nel mese di luglio scorso hanno ricevuto la “Quattordicesima”. Una mensilità aggiuntiva nata con legge 3 agosto 2007 n° 127 e perfezionata dal comma 187 della legge n° 232/2016 (Legge di Bilancio 2017). Con quest’ultimo provvedimento è stata aumentata la platea di beneficiari, rideterminati i limiti di reddito e l’importo erogato. L’Inps con il messaggio 2362 del 25 giugno 2024 ha specificato i dettagli dell’erogazione.

Come sempre i beneficiari sono i pensionati, appartenenti alle categorie dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, che hanno compiuto 64 anni d’età, con un reddito personale lordo (non si considera quello del coniuge) non superiore a € 15.563,86 nel 2024, tenuto conto dei contributi su cui è stata liquidata la pensione. Rileva ai fini del reddito massimo: l’importo della pensione in godimento, i redditi di qualsiasi natura, tranne gli assegni familiari, l’indennità di accompagnamento, la rendita catastale della prima casa, il trattamento di fine rapporto, le competenze arretrate e le pensioni di guerra. Non costituisce reddito sia ai fiscali che per la percezione di prestazioni previdenziali o assistenziali. Il pagamento viene effettuato d’ufficio provvisoriamente, sulla base dei redditi degli anni precedenti posseduti dell’Inps. L’incasso si considera definitivo dopo la verifica dei dati fiscali consuntivi. Chi non ha ricevuto il pagamento, ma ritiene di averne diritto, può presentare una domanda di “Ricostituzione della pensione per quattordicesima”. La liquidazione avverrà nei prossimi mesi, insieme al rateo di pensione. Gli importi mai percepiti si prescrivono dopo cinque anni dalla maturazione del beneficio.

Chi sono gli interessati?

Possiamo parlare di due specifici casi a seconda del reddito lordo percepito: Chi possiede un reddito lordo che non supera una volta e mezzo il trattamento minimo (TM € 598,61). Per l’anno 2024, la soglia di reddito da non superare è € 11.672,90 lordi (598,61 x 13 x 1,5) pari a un reddito mensile lordo di € 897,92. In questo caso l’importo della mensilità aggiuntiva è percepito per “intero” come rappresentato nella tabella sotto riportata:

 Quattordicesima anno 2024 per redditi fino a 11.672,90 

  Lavoratori dipendenti 

  (anni di contribuzione)

    Lavoratori autonomi    

  (anni di contribuzione)

            Importo     

     Quattordicesima 

          fino a 15              fino a 18            € 437,00
        da 15 a 25            da 18 a 28            € 546,00
          oltre i 25             oltre i 28           € 655,00

 

  1. Chi gode un reddito lordo che non supera due volte il trattamento minimo (TM € 598,61). Per l’anno 2024, la soglia di reddito da non superare è € 15.563,86 lordi (598,61 x 13 x 2) pari a un reddito mensile lordo di € 1197,22. In questo caso l’importo della mensilità aggiuntiva è percepito “ridotto” come rappresentato nella tabella sotto riportata:

 Quattordicesima anno 2024 per redditi fino a 15.563,86  

  Lavoratori dipendenti 

  (anni di contribuzione)

    Lavoratori autonomi    

  (anni di contribuzione)

            Importo     

     Quattordicesima 

          fino a 15              fino a 18            € 336,00
        da 15 a 25            da 18 a 28            € 420,00
          oltre i 25             oltre i 28           € 504,00

 

Quanto spetta al compimento dei 64 anni? 

La mensilità aggiuntiva viene rapportata ai mesi successivi al compimento dei 64 anni. Per fare un esempio, un pensionato nato il 5 maggio 1959 con 28 anni di contributi da lavoro dipendente e con un limite di reddito stabilito, riceverà un importo pari a € 294,00 (€ 504,00/12x7mesi). (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]