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PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Accredito dei contributi per la maternità obbligatoria

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Accredito dei contributi per la maternità obbligatoria

di UGO BIANCOLe lavoratrici che sono diventate madri al di fuori di un rapporto di lavoro possono richiedere l’accredito figurativo dei contributi previdenziali. Questo diritto può essere esercitato indipendentemente da quando si è verificato l’evento, sia prima che dopo l’inizio di un’attività lavorativa.

A stabilirlo è l’articolo 25 comma 2 del decreto legislativo n.151/2001 che offre l’opportunità alle lavoratrici dipendenti di perfezionare i requisiti pensionistici con ulteriori 5 mesi di contribuzione per ogni figlio/figlia. Il periodo accreditato vale sia per il diritto che per la misura in tutte le prestazioni pensionistiche d’invalidità, di vecchiaia e per i superstiti. La circolare INPS n. 102 del 31 maggio 2002, integrata successivamente dalla n. 61 del 26 marzo 2003, ha introdotto importanti novità sul tema. Esaminiamo i requisiti principali, offrendo una panoramica delle condizioni da rispettare. 

Chi può fare domanda?  

Hanno diritto all’accredito le lavoratrici iscritte: al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD): dipendenti private; domestiche e agricole;  alle forme di previdenza sostitutiva: fondo telefonici, elettrici, trasporti, volo e ferrovieri;  alle forme esclusive dell’Ago: stato, enti locali, aziende ospedaliere, camere di commercio, uffici giudiziari e insegnanti.

Quando avviene l’accredito? 

La maternità, composta da due mesi prima e tre mesi dopo del parto, viene valorizzato qualora si verificano le seguenti condizioni: il periodo interessato non è coperto da altri tipi di contribuzione (obbligatoria, volontaria o figurativa); in presenza di contribuzione figurativa da disoccupazione, coincidente con il periodo di maternità, si cambia il “titolo” dell’accredito. Contrariamente alla contribuzione della prima prestazione, la seconda è valida anche per la pensione anticipata; in presenza di contribuzione di lavoro subordinato o autonomo occorrono almeno 5 anni di versamenti da lavoro dipendente in tutto l’arco della vita lavorativa. 

Nel caso di lavoratrici agricole l’articolo 7 commi 9 e 12 della legge n. 638 del 11 novembre 1983 stabilisce che il requisito del quinquennio di contribuzione effettiva è valido in presenza di almeno 5 anni di iscrizione negli elenchi agricoli ed un minimo di 1350 giornate di contribuzione obbligatori (270 gg x 5a).                       

Per ultimo si precisa che il diritto al predetto accredito vale anche per le nascite avvenute all’estero. Oltre ad essere richiesto dai superstiti, qualora il dante causa avesse maturato i requisiti di legge.  (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]