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PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Assegno al nucleo familiare 2024-2025

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Assegno al nucleo familiare 2024-2025

di UGO BIANCOL’Inps ha recentemente pubblicato la circolare 65 del 15 maggio 2024, comunicando i nuovi livelli di reddito e gli importi dell’assegno per il nucleo familiare (Anf) validi per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025. I nuovi parametri, previsti dal decreto-legge 69/1988 convertito e modificato dalla legge 153/1988, riguardano esclusivamente i nuclei familiari diversi da quelli con figli e orfani, rientranti nella disciplina dell’Assegno Unico Universale in vigore dal 1° marzo 2022. La predetta norma trova applicazione nelle famiglie composte da:

  • coniugi, partner delle unioni civili, conviventi di fatto con determinati requisiti. (Circolare Inps 84 del 5 maggio 2017);
  • fratelli e/o sorelle;
  • nipoti minorenni o maggiorenni inabili orfani di entrambi i genitori a cui non spetta la pensione di reversibilità;

Le tabelle oggetto della rivalutazione sono la 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C E 21D. La variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo, calcolata dall’Istat tra l’anno 2023 e l’anno 2022, è pari a +5,4%. Per un maggiore comprensione si riporta la tabella 21 A valida negli ultimi due anni.

A chi spetta?

Ha diritto a percepire l’assegno al nucleo familiare il lavoratore dipendente, che fa specifica richiesta, rientrante nelle seguenti categorie: lavoratori dipendenti (pubblico e privato); lavoratori dipendenti agricoli; lavoratori dipendenti di aziende cessate o fallite; titolari di prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente (es. Naspi); lavoratori in altre condizioni di pagamento diretto (es. lavoratori in aspettativa sindacale).

A chi non spetta?

Coltivatori diretti, coloni e mezzadri; piccoli coltivatori diretti; titolari di pensioni liquidate nella gestione speciale dei lavoratori autonomi (es. artigiani o coltivatori diretti).

Come fare domanda?

La richiesta del beneficio economico deve essere presentata annualmente. L’anno di riferimento va dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo. Sono diverse le modalità in uso: Accedendo al sito dell’Inps, mediante il servizio dedicato Anf; Rivolgendosi ai patronati che offrono assistenza gratuita nella compilazione e l’invio della richiesta; Tramite il contact center al numero 803164 o 06164164;

La domanda è valida solo se il rapporto di lavoro è in corso. In caso di cessazione dell’attività lavorativa, l’assegno non è più erogato fino a nuova occupazione. Il diritto alla percezione dell’assegno si prescrive entro cinque anni. Tale termine inizia a decorrere dal primo giorno del mese successivo al periodo di lavoro per il quale l’assegno è dovuto. L’Inps può effettuare controlli sulla correttezza dei dati forniti, sia sul reddito che sulla composizione familiare. Assicuratevi di presentare la domanda annualmente e di comunicare tempestivamente eventuali variazioni, evitando così problematiche nell’erogazione. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]