di UGO BIANCO – I dipendenti pubblici, ed in particolare la categoria degli insegnati, ai fini della ricostruzione della carriera previdenziale, talvolta devono scegliere come valorizzare ai fini del diritto e della misura i contributi versati per il servizio pre-ruolo. Mi riferisco, per esempio alle supplenze scolastiche antecedenti al 1 gennaio 1988, accreditate nell’assicurazione generale obbligatoria (Ago).
Questo diritto è garantito dal “computo” che, istituito dall’articolo 10 del D.P.R. 1092/1973, consente il trasferimento di quest’ultima tipologia di contributi nella gestione Stato. Ne esistono varie tipologie a seconda del tipo di servizio prestato:
- Il computo dei servizi non di ruolo espletati per lo Stato con contribuzione accreditata nell’assicurazione generale obbligatoria o ai fondi speciali di previdenza (art. 11 del D.P.R. 1092/1973);
- Il computo dei periodi lavorativi di ruolo e non di ruolo, svolti alle dipendenze di istituti di diritto pubblico controllati dallo Stato, di enti locali territoriali e parastatali (art. 12 del D.P.R. 1092/1973);
- Il computo dei periodi di lavoro che hanno costituito titolo di accesso per l’inquadramento nell’amministrazione pubblica in qualità di dipendente di ruolo e non di ruolo (art. 15 del D.P.R. 1092/1973).
Ognuna di queste tipologie è gratuita e necessita di una specifica domanda da presentare durante l’attività di lavoro o entro 90 giorni dalla data di cessazione del servizio. Quando si termina il lavoro per raggiunti limiti d’età, la richiesta di computo va inoltrata all’Inps almeno due anni prima della risoluzione contrattuale. (Circolare ex Inpdap 11 giugno 2004 n. 38 e messaggio Inps 23 novembre 2015 n. 7101). Occorre ricordare che dal 01 gennaio 1988 non necessità formalizzare una istanza nel caso di lavoro del dipendente statale, espletato ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R 1092/1973 o supplenze della scuola che prevedono la contribuzione alla cassa Tesoro (Inpdap).
Dal 4 aprile 2013 esistono diverse modalità di invio della domanda: 1. direttamente dal sito Inps mediante il canale dedicato accedendo con lo spid o con la Carta di identità elettronica (CIE); 2. mediante l’assistenza dei Patronati o intermediari abilitati; 3. tramite contact center telefonico Inps ai seguenti numeri 803 164 (rete fissa) oppure 06 164 164 (rete mobile). L’importante è rispettare i termini previsti per l’invio. A volte capita di vedere una domanda prodotta fuori termine. In questo caso la respinta non produce nessun effetto sul trasferimento dei contributi. Di conseguenza, il futuro calcolo della pensione pubblica non verrà mai effettuato con l’aggiunta del versamenti pre-ruolo periodici. (ub)
[Ugo Bianco è Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]