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PILLOLE DI PREVIDENZA/ Ugo Bianco: Legge 104, la legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e la tutela dei diritti del disabile

In vigore da oltre un trentennio la legge 104 del 5 febbraio 1992 rappresenta il più importante riferimento normativo in tema di tutela della disabilità. Un norma molto complessa e variegata, suddivisa in quarantaquattro articoli, con diversi benefici riservati a chi ne possiede i requisiti. Prima di affrontare quest’ultimo aspetto, vorrei sottolineare che la sua emanazione ha colmato un vuoto normativo in materia di disabilità. Basta pensare che le uniche disposizioni esistenti sull’inclusione sociale sono la legge 118/1971, che stabilisce come l’istruzione scolastica deve avvenire nelle classi normali degli istituti pubblici e la legge 517/1977 che definisce gli strumenti e le finalità per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità.
Solo nel 1992 con la legge quadro 104 il legislatore ha dato vita ad una vera riforma del welfare riservato alle minorazioni fisiche e psichiche. Ai soggetti disabili ed ai suoi familiari sono state riconosciute nuove opportunità per la gestione dei bisogni nell’ambito della scuola, del lavoro o della famiglia.

Un importante sostegno alle politiche sociali, con cui si è voluto da un lato, unificare e armonizzare le preesistenti regole in materia e, dall’altro, individuare nuovi diritti emergenti dal continuo mutamento della società. I nuovi interlocutori sono la famiglia, la scuola, la sanità ed i servizi sociali che insieme contribuiscono ad una maggiore tutela della persona disabile. Gli obiettivi di questa norma sono il rispetto della dignità umana, la piena autonomia dei movimenti e la libertà di poter agire con serenità nei processi di integrazione sociale e lavorativa dell’individuo. Il primo articolo stabilisce che “la repubblica garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minoranze nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata”.

Chi sono i beneficiari della legge 104/1992 ?
Una prima categoria riguarda chi è riconosciuto ai sensi dell’articolo 3 comma 1, secondo cui “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Inoltre, occorre essere cittadino italiano o straniero, residente o domiciliato sul territorio nazionale.

Una seconda categoria è disciplinata dall’art. 3 comma 3, con cui si stabilisce che “il gravemente disabile è un individuo la cui minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”. Il disabile grave ha bisogno di una tutela rafforzata rispetto ai soggetti definiti dall’articolo 3 comma 1, poiché la sua autonomia è sensibilmente compromessa. Da ciò ne derivano maggiori agevolazioni come la priorità nella scelta della sede di lavoro, una serie di detrazioni per le spese mediche o per l’acquisto dei mezzi di ausilio e assistenza.

Come richiederne il riconoscimento?
In primo luogo bisogna rivolgersi al medico di famiglia con la documentazione sanitaria che accerta la propria disabilità. Richiedergli il rilascio del certificato telematico da inoltrare all’Inps entro 90 giorni. Successivamente, per la verifica dei requisiti, occorre attendere la convocazione presso il servizio medico legale dell’Inps. Al termine di questa seduta, la commissione medica redige un verbale di accertamento. Notificato in seguito all’interessato, può contenere uno dei seguenti esiti:
• persona non handicappata;
• persona con handicap nelle modalità di cui alla legge 104 del 92 articolo 3 comma 1;
• persona con connotazione di gravità di cui alla legge 104 del 92 articolo 3 comma 3;
• persona con handicap superiore ai 2/3 di cui si compie menzione all’articolo 21 della legge 104 del 92.
In conclusione di questa disamina, ho cercato di delineare le basi per comprendere chi è il portatore di handicap e come può essere tutelato secondo la norma in esame. Vi rimando ai prossimi articoli di questa rubrica per gli ulteriori approfondimenti sulle varie agevolazioni previdenziali, fiscali e lavoristiche riservate al disabile ed ai sui familiari.

(Dr. Ugo Bianco – Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria)