di UGO BIANCO – L’indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti è una prestazione economica di tipo assistenziale.
È riconosciuta dall’Inps a chi ha un residuo visivo pari a zero in entrambi gli occhi, anche in presenza di correzioni, indipendentemente dall’età e dal reddito personale. Istituita dall’articolo 1 della legge n° 406/1968 ed integrata dalla legge 508/1988, per riceverla è necessario fare richiesta ed essere sottoposto ad accertamento sanitario presso la competente commissione medica Inps.
L’interessato deve essere cittadino italiano, dell’unione europea, con iscrizione all’anagrafe del comune di residenza, oppure extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno di almeno un anno (articolo 41 Testo Unico immigrazione) e la residenza stabile e abituale in Italia. La prestazione è corrisposta per 12 mensilità, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della richiesta. Eccezionalmente, decorre dalla data stabilita dalla commissione medica, appositamente indicata sul verbale di riconoscimento. E’ compatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa. Può cumularsi con l’indennità di accompagnamento liquidata agli invalidi civili totali o con l’indennità di comunicazione assegnata ai sordomuti.
Alla pari della varie indennità riconosciute agli invalidi civili, ciechi e sordomuti, tale provvidenza economica non è assoggettabile all’Irpef. Inoltre, con la legge 429 del 31 dicembre 1991, il legislatore ha stabilito che dal 1 marzo 1991 l’importo fosse pari a quello corrisposto agli invalidi di guerra con cecità assoluta e permanente. Per il 2023 l’importo riconosciuto è pari a € 959,21. Viene ridotta a € 93,00 mensili durante tutto il periodo che minorato beneficia dell’assistenza prestata da un volontario del servizio civile. (ub)
[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]