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PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Pension anticipata, le opportunità per i lavoratori precoci

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Pension anticipata, le opportunità per i lavoratori precoci

di UGO BIANCOI lavoratori precoci sono coloro che hanno iniziato a lavorare prima dei 19 anni e hanno accumulato un lungo periodo di contribuzione. Grazie a una misura specifica, possono accedere alla pensione anticipata diversi anni prima dei 67 previsti per la pensione di vecchiaia.

L’articolo 1, comma 199, della legge 232/2016, attuato dal Dpcm 87 del 23 maggio 2017, ha introdotto un canale alternativo che consente il pensionamento con 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica, a condizione di aver maturato almeno un anno di lavoro prima dei 19 anni e di appartenere a determinate categorie di lavoratori. Sono considerati validi tutti i contributi accreditati, purché in un’unica gestione, e almeno 35 anni devono derivare da lavoro effettivo.

Se il lavoratore ha contribuzioni in due gestioni (autonoma e dipendente) e l’anno di contribuzione precoce appartiene alla gestione autonoma, sarà necessario aver versato almeno 41 anni di contributi nella gestione dipendente. In tal caso, la pensione sarà raggiunta con 42 anni di contribuzione. L’Inps ha chiarito che sono validi anche i periodi di lavoro all’estero e i contributi riscattati per omessi versamenti. Inoltre, la legge 228/2012 consente il cumulo dei contributi non coincidenti versati in diverse gestioni pensionistiche obbligatorie e casse professionali.

Chi sono i lavoratori interessati?

Confermate anche per il 2025, le cinque categorie che ricadono nella normativa: Disoccupato: il lavoratore dipendente in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzioni consensuali ai sensi dell’articolo 7 legge 604/1966, con l’indennità di disoccupazione terminata da almeno tre mesi; Caregiver: il lavoratore dipendente o autonomo che assiste, alla data della richiesta almeno da 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente, riconosciuto disabile grave ai sensi dell’articolo 3 comma 3 legge 104/1992. A decorrere dal 1 gennaio 2018, tra gli assistiti sono stati introdotti il parente o un affine di secondo grado, sempre convivente, a condizione che il coniuge ed i genitori del disabile sono: ultrasettantenni; affetti da patologie invalidanti; deceduti; mancanti.

Invalido civile: il lavoratore dipendente o autonomo con un grado di invalidità, riconosciuto dalla commissione per le invalidità civili dell’Inps, pari o superiore al 74 %;

Addetto a mansioni gravose: il lavoratore che svolge una professione da almeno sei anni, negli ultimi sette in modo continuativo, o sette anni negli ultimi dieci, classificata come gravosa, tra le seguenti: 1) operaio dell’industria estrattiva, dell’edilizia e delle manutenzioni degli edifici; 2) conduttore di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costrizioni; 3) conciatore di pelli e di pellicce; 4) conduttore di convogli ferroviari e personale viaggiante; 5) conduttore di mezzi pesanti e camion; 6) personale delle professioni sanitarie, infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; 7) addetto all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; 8) insegnate della scuola dell’infanzia ed educatore degli asili nido; 9) facchino, addetto allo spostamento di merci e assimilati; 10) personale, non qualificato, addetto ai servizi di pulizia; 11) operatore ecologico e altro raccoglitore e separatore di rifiuti; 12) operaio dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca; 13) pescatore della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendente o socio di cooperative; 14) lavoratore del settore siderurgico di prima o di seconda fusione e della lavorazione del vetro ad alte temperature, non appartenente al D.lgs 67/2011 (usuranti); 15) marittimo imbarcato a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne. (Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 febbraio 2018).

Addetto a mansioni usuranti: il lavoratore dipendente che svolge attività particolarmente faticose e pesanti, il lavoro alla catena di montaggio, il lavoro notturno o la guida di veicoli destinati al trasporto pubblico collettivo con almeno nove posti. (Articolo 1, commi 1 e 3, decreto legislativo 21 aprile 2011 n. 67)

Come si ottiene la pensione? 

L’accesso alla pensione per i lavoratori precoci richiede la cessazione dell’attività lavorativa, sia dipendente che autonoma. L’iter inizia con la richiesta di certificazione, necessaria per il riconoscimento del diritto. In base alla legge 203 del 2024 (Collegato Lavoro), da quest’anno le domande vanno presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio o il 30 novembre. L’esito viene comunicato all’interessato con una lettera. Se il diritto viene riconosciuto, l’iscritto deve presentare domanda di pensione anticipata con i requisiti agevolati.
Con quale decorrenza?

L’assicurato che matura i requisiti dal 1 gennaio 2019 è soggetto ha una finestra mobile di tre mesi, (DL 4/2019) che fa slittare il pagamento della prima rata di pensione. Ad esempio, chi perfeziona i requisiti di accesso il 15 febbraio 2025 si pagherà il primo rateo dal 1 giugno dello stesso anno. Nel caso di personale pubblico, iscritto alle vecchie casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG, ai sensi dell’articolo 1 comma 162 della legge n. 2013/2023 (legge di bilancio 2024), la finestra mobile è stata ulteriormente allungata nel seguente modo: 4 mesi con requisito maturato tra il 1 gennaio 2025 ed il 31 dicembre 2025; 5 mesi con requisito maturato tra il 1 gennaio 2026 ed il 31 dicembre 2026; 7 mesi con requisito maturato tra il 1 gennaio 2027 ed il 31 dicembre 2027; 9 mesi con requisito maturato dal 1 gennaio 2028. 

La tabella seguente illustra una sintesi dei requisiti per la pensione anticipata dei lavoratori precoci dal 2024 al 2028. (ub)

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]