di UGO BIANCO – La Quota 103 offre la possibilità di andare in pensione anticipata rispetto ai requisiti standard. Tuttavia, presenta alcune criticità che i lavoratori devono valutare con attenzione. La prima riguarda il calcolo basato interamente sul metodo contributivo. A differenza del sistema misto o retributivo, l’assegno pensionistico dipende esclusivamente dai contributi effettivamente versati nell’intera carriera lavorativa. A questa caratteristica si aggiungono altre due penalizzazioni, così distinte: l’importo della pensione è soggetto a un limite massimo di circa 4 volte il trattamento minimo (€ 2.394,44 per il 2024) fino al raggiungimento di 67 anni; Per i lavoratori dipendenti del settore privato e per gli autonomi la finestra mobile, rappresentata dal tempo di attesa tra la maturazione dei requisiti e la decorrenza dell’assegno, rispetto al 2023, sale da tre a sette mesi. Per il pubblico impiego passa da sei a nove mesi. Al comparto scuola è riservata la consueta finestra del primo settembre dell’anno in cui si maturano i requisiti.
Quali sono i requisiti?
L’assicurato ha diritto alla pensione se, entro il 31 dicembre 2024, soddisfa due requisiti fondamentali: un’età minima di 62 anni e un’anzianità contributiva complessiva di almeno 41 anni (inclusi i contributi figurativi), di cui almeno 35 anni devono derivare da contributi di effettivo lavoro. È ammesso l’istituto del cumulo, ai sensi della legge n. 228 del 2012, nelle varie gestioni Inps, con eccezione delle casse previdenziali private.
Chi può richiederla?
Sono interessati tutti i lavoratori pubblici e privati, i lavoratori autonomi ed i parasubordinati. Sono esclusi il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, assoggettati a requisiti pensionistici specifici.
Per tutto il periodo anticipato, fino alla decorrenza della pensione di vecchiaia, è vietato il cumulo del reddito da lavoro, con la sola possibilità di poter svolgere un lavoro occasionale con un compenso massimo di € 5.000,00. Di fondamentale importanza è l’articolo 1 commi 344 e 349 della legge di bilancio 2023, che considera il compenso erogato a seguito di prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato non superiore a 45 giornate annue, cumulabile con qualsiasi pensione. Tuttavia, nel corso di quest’anno, il pensionando, lavoratore dipendente, che non intende richiedere della Quota 103, può beneficiare del c.d. “bonus Maroni”. In questo caso, il lavoratore ha la possibilità di rinunciare alla trattenuta della quota di contribuzione per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), di regola il 9,19 % della retribuzione, che solitamente il datore di lavoro versa all’Inps, per riceverla direttamente in busta paga e ottenere così un aumento netto dello stipendio.
Secondo le prime bozze della Legge di Bilancio 2025, la Quota 103 sembra essere confermata anche per il prossimo anno, senza prevedere modifiche rispetto alle disposizioni attuali. La misura potrebbe continuare a rappresentare una concreta alternativa al lavoro, offrendo la possibilità di accedere alla pensione con le consuete modalità.
Fonti normative e circolari: Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), Articolo 1 commi 139 e 140 – Pensione anticipata flessibile – I commi stabiliscono i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata flessibile, definendo le condizioni relative all’età e agli anni di contribuzione per il pensionamento anticipato da maturare nel 2024; Circolare INPS n. 27 del 10 marzo 2023, Articolo 1 commi 283 e 284 legge 29 dicembre 2022 n. 197 – Disposizioni applicative per il pensionamento anticipato e le nuove modalità di accesso alla pensione nel 2023; Circolare INPS n. 39 del 27 febbraio 2024, La circolare specifica le modalità operative relative alla pensione anticipata flessibile e alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2024, fornendo indicazioni pratiche per il corretto calcolo dei requisiti. (ub)
[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi della Calabria]