di UGO BIANCO – La sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 dichiarando incostituzionale l’articolo 38 comma 4 della legge 448 del 2001 ha segnato un momento epocale nel panorama legislativo italiano. Mi riferisco al cosiddetto “aumento al milione”, inizialmente pari a € 516,46, attribuito ai disabili al compimento del sessantesimo anno d’età e titolari di prestazioni assistenziali e previdenziali.
I giudici costituzionali hanno ritenuto discriminatorio e incoerente tale requisito anagrafico, poiché il minorato, a partire dai diciotto anni, non vive una condizione poco meritevole di tutela. Questa circostanza è alla base della nuova applicazione normativa, in vigore dal 20 luglio 2020, che certamente ha segnato un vero passo avanti nella protezione dei disabili.
Mi riferisco agli invalidi civili totali riconosciti dall’articolo 12 della legge 118/71, i sordi e ciechi totali, ai sensi dalla legge 381/1970 e 382/1970, nonché i titolari di trattamenti pensionistici istituiti dalla legge 222/1984. Le modalità di applicazione della maggiorazione sono contenute nella circolare Inps n° 107 del 23 settembre 2020, che dopo tre mesi dalla pubblicazione della sentenza, ha dato corso agli adeguamenti pensionistici. In questo articolo cercherò di focalizzare i punti essenziali che caratterizzano la platea dei nuovi beneficiari.
Quali sono i requisiti anagrafici?
Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità che hanno compiuto i diciotto anni.
Quali sono i requisiti reddituali?
Nel 2024 per ottenere il beneficio economico è necessario rispettare i seguenti limiti reddituali: Il richiedente non coniugato deve possedere redditi propri che non superano i 9.555,65 euro annui (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità); Il richiedente coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere: a) redditi propri non superiori a 9.555,65 euro annui; b) redditi cumulati con quelli del coniuge di importo annuale non superiore a 16.502,98.
Ai fini del calcolo concorrono i redditi assoggettabili all’Irpef (tassazione ordinaria o separata), i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti Irpef sia del titolare che del coniuge.
Non si considerano ai fini del reddito la rendita catastale della prima abitazione, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento, l’importo aggiuntivo di 154,94 euro, i trattamenti di famiglia, l’indennizzo a favore dei soggetti affetti da complicanze irreversibili provocate da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o somministrazioni di emoderivati.
Per esempio, vediamo qual’è l’incremento previsto per la pensione degli invalidi civili totali nel 2024.
Con riferimento all’allegato 2 della circolare Inps n. 1/2024 tabella M5 chi è riconosciuto invalido civile al 100 %, dalla competente commissione medica Inps, nel rispetto dei limiti reddituali, riceverà la prestazione economica base di 333,33 euro, a cui si somma la maggiorazione per un valore massimo di € 401,72. Dunque la pensione di inabilità civile potrà arrivare a 735,05 euro. (ub)
[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]