di UGI BIANCO – L’indennità di frequenza è una prestazione economica assistenziale riconosciuta ai minorenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età oppure una perdita uditiva superiore al limite stabilito. L’accertamento medico della patologia è a cura della commissione medica Inps, a seguito della richiesta di parte abbinata al certificato rilasciato dal medico di famiglia o dal pediatra. Introdotta dalla legge 289/1990, permette di affrontare con serenità le spese per le cure mediche, la riabilitazione e l’inserimento sociale del minorato.
Ad esempio, i Dsa – Disturbi Specifici dell’Apprendimento, come la dislessia, la disortografia o la disgrafia, che necessitano di trattamenti terapeutici specifici, sostenuti con spese supplementari. Basta pensare ai costi per le ripetizioni scolastiche, cicli di logopedia o l’acquisti di dispositivi digitali speciali. In questo articolo vengono fornite le principali informazioni per chi è preposto alla tutela del minore in caso di diagnosi accertata o sospetta.
Quali sono i requisiti?
È possibile riassumerli come segue: Età: Il beneficiario deve essere minorenne (meno di 18 anni); Condizioni di salute: Devono essere riconosciute difficoltà persistenti nello svolgere le funzioni e i compiti propri della minore età oppure una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1.000 e 2.000 hertz; Istruzione o frequenza di strutture specializzate: Il minore deve frequentare scuole pubbliche o private di qualsiasi ordine e grado (compresi asili nido) oppure centri di formazione o addestramento professionale, pubblici o privati convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale; In alternativa, può frequentare centri ambulatoriali, diurni, semi-residenziali, pubblici o privati convenzionati, specializzati nel trattamento terapeutico, nella riabilitazione e nel recupero di persone con handicap.
Reddito: Il reddito personale (del minore) deve essere inferiore alla soglia stabilita annualmente. Per il 2024 è pari a 5.725,46 euro; Cittadinanza e residenza: La cittadinanza italiana; Per i cittadini stranieri comunitari, è necessaria l’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza; Per i cittadini stranieri extracomunitari, è richiesto un permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione); La residenza deve essere stabile e abituale sul territorio italiano.
A quanto ammonta?
Per il 2024 l’importo mensile erogato corrisponde a 333,33 euro.
Per quanto tempo?
L’importo viene erogato in massimo dodici mensilità e decorre dal primo giorno del mese successivo alla frequenza scolastica o al trattamento terapeutico-riabilitativo.
Quando è incompatibile?
L’indennità di frequenza è incompatibile con: qualsiasi forma di ricovero; l’indennità di accompagnamento per invalido civile totale; l’indennità di accompagnamento per i ciechi totali; la speciale indennità prevista per i ciechi parziali; l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.
È ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.
Come si richiede?
In tre diverse modalità: Online dal sito dell’Inps, mediante le credenziali Spid, Cie, o Cns, seguendo le istruzioni per la compilazione e l’invio della domanda; Tramite gli Enti di Patronato che predispongono ed inviano on line la richiesta; Tramite Contact Center, al numero 803.164 da rete fissa o al numero 06.164.164 da rete mobile.
Per ulteriori informazioni, il sito ufficiale dell’Inps, i patronati ed i contact center rappresentano le principali fonti di riferimento per una consulenza puntuale e rigorosa. (ub)
[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]