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PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: La ricongiunzione: Un piccolo vademecum

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: La ricongiunzione: Un piccolo vademecum

di UGO BIANCOQuesto secondo appuntamento dedicato alla ricongiunzione previdenziale vuole essere un piccolo vademecum di supporto ai lavoratori e alle lavoratrici che si approcciano alla scelta di trasferire i contributi lavorativi in una sola gestione pensionistica. Premesso che dal 01 luglio 2010, con l’entrata in vigore della legge n. 122/2010, la ricongiunzione è sempre onerosa, occorre fare sempre una attenta riflessione sull’intera carriera lavorativa e la prospettiva di pensione. Prima della citata disposizione, solo le istanze tese a trasferire in contributi dai fondi alternativi verso il FPLD (art.1 legge 29/79), venivano accolte senza onere per l’interessato. 

La domanda di ricongiunzione?

È una richiesta a cura dell’interessato o dai suoi superstiti, da inoltrare all’Ente a cui verranno trasferiti i contributi. In essa vanno indicati tutti i contributi che si desidera unificare. Si può presentare una volta sola. È ammessa una nuova richiesta solo in due casi: 1. Trascorsi 10 anni di assicurazione di cui almeno 5 anni contribuzione da effettivo lavoro; 2. Al pensionamento, esclusivamente nella gestione che ha riguardato la prima richiesta.  Tutti i contributi oggetto della ricongiunzione non devono aver dato origine ad una pensione. 

Quanto costa la ricongiunzione?

Il costo dipende da una serie di fattori: la quantità di contributi da trasferire, l’età ed il sesso del richiedente e la retribuzione alla data della domanda. Sulla base di questi elementi è determinato il coefficiente detto “coefficiente di riserva matematica” indicato in apposite tabelle istituite da decreti ministeriali. 

Esso viene moltiplicato per la maggior quota di pensione che deriva dalla differenza tra il valore annuo della pensione senza e con i periodi da ricongiungere. All’importo così calcolato viene detratta la somma dei contributi, rivalutati alla data della domanda di ricongiunzione, che arrivano dall’altra gestione. Questo nuovo importo viene abbattuto del 50 % è indica il costo finale della ricongiunzione. Secondo il decreto legislativo 184/1997 i periodi di lavoro che rientrano nel calcolo retributivo della futura pensione, per il loro trasferimento generano un costo dalla c.d. “riserva matematica” calcolata sull’importo della pensione che deriva dal periodo ricongiunto mediante l’uso dei coefficienti contenuti nelle tabelle previste dal Decreto Ministeriale 31.08.2007 in caso di lavoro dipendente.

Per gli autonomi si applicano i coefficienti riferiti alle tabelle del D.M. 6.5.2008). A differenza dei periodo di lavoro che rientrano nel calcolo contributivo della futura pensione, che per il trasferimento, costano in base alla retribuzione di riferimento, assoggettata a contribuzione, negli ultimi dodici mesi di lavoro meno remoti dalla presentazione della domanda di ricongiunzione, a cui si applica l’aliquota contributiva IVS del momento.

Come avviene il pagamento?

L’istanza di ricongiunzione si completa con l’emissione di un provvedimento amministrativo a cura dell’Ente previdenziale. In caso di accoglimento o diniego ne verrà data comunicazione al lavoratore e all’ultimo datore di lavoro. Nell’atto saranno riportate le modalità di pagamento dell’onere. Si può optare per un’unica soluzione o a rate, che possono essere trattenete sullo stipendio o direttamente sulla pensione. 

Nel prossimo appuntamento affronterò l’atto di accettazione o rinuncia della ricongiunzione, prerogativa del richiedente, in previsione della possibile data di pensione. Infine, parlerò della ricongiunzione dei professionisti prevista dalla legge 45/1990.  (ub)

[Ugo Bianco è Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]