di UGO BIANCO – Il Reddito di Libertà è un contributo economico destinato alle donne vittime di violenza, pensato per favorire la loro autonomia, in particolare quella abitativa e personale, e per sostenere il percorso scolastico e formativo dei figli minorenni.
Introdotto dall’art. 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è stato rifinanziato per il triennio 2024–2026 con il decreto del 2 dicembre 2024, firmato dalla Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Maria Roccella, di concerto con i Ministri del Lavoro e dell’Economia.
Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2025, prevede nuove risorse suddivise per regione. Per comprendere appieno la misura, è necessario fare riferimento alla circolare n. 54 dell’Inps, pubblicata il 5 marzo 2025, che fornisce dettagli sulle modalità operative, i requisiti di accesso, la procedura di presentazione della domanda e le modalità di erogazione.
Quali sono i requisiti?
Possono beneficiare del contributo le donne vittime di violenza, in condizioni di povertà, con o senza figli: Accolte in centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni; Residenti in Italia; Cittadine italiane, comunitarie e extracomunitarie con permesso di soggiorno oppure in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.
Come si presenta la domanda?
Le donne interessate possono formulare la domanda direttamente, o tramite un rappresentante legale o un delegato, al Comune di residenza, utilizzando il modulo “SR208” (Domanda Reddito di Libertà), disponibile nella sezione “Moduli” del sito ufficiale dell’Inps.
Dopo la presentazione, l’ente locale trasmette i dati dell’istanza all’Istituto previdenziale che, a sua volta, provvede al rilascio di codice univoco, con data e ora dell’invio. Questo identificativo determina la posizione in graduatoria a livello regionale, in base alla quale si procede all’accoglimento, compatibilmente con le risorse disponibili.
Quali sono le modalità di pagamento?
Il sostegno economico viene erogato tramite accredito su un conto con Iban appartenente all’area Sepa, intestato o cointestato alla richiedente e abilitato a ricevere bonifici. La tipologia va selezionata dall’apposito menu a tendina al momento della richiesta (conto corrente, libretto di risparmio o carta prepagata).
Qual è la misura del contributo?
Ha un valore massimo 500 euro al mese pro capite, per una durata complessiva di 12 mesi, erogati in unica soluzione. Esente dall’Irpef, in quanto concesso da un ente pubblico a fini assistenziali, ai sensi dell’art. 34, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. (ub)
[Ugo Bianco è Presidente Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]