di GIOVANNI MACCARRONE – Ritorniamo a parlare del Sito di interesse Nazionale (SIN) di “Crotone-Cassano-Cerchiara”. Lo facciamo a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, avvenuta il 30 aprile 2024, del Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024.
Il predetto regolamento è entrato in vigore il 20 maggio 2024, ma si applicherà a decorrere dal 21 maggio 2026, salvo alcune disposizioni che presentano date differite.
Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 21 gennaio 2025 è stata poi pubblicata la rettifica nel frattempo intervenuta del Regolamento citato (la rettifica, in particolare, riguarda l’articolo 12, l’articolo 42 e l’articolo 43).
L’art. 2 prevede che il regolamento di cui sopra si applichi nelle seguenti ipotesi: a) spedizioni di rifiuti tra Stati membri, con o senza transito attraverso paesi terzi;
b) spedizioni di rifiuti importati nell’Unione da paesi terzi;
c) spedizioni di rifiuti esportati dall’Unione verso paesi terzi;
d) spedizioni di rifiuti in transito nel territorio dell’Unione nel corso del tragitto verso o da paesi terzi.
Durante il trasporto (transfrontaliero), i rifiuti, in particolare quelli classificati pericolosi, possono causare una dispersione nell’ambiente se non gestito correttamente. Questo rischio è reale a causa della possibilità di contaminazione di suolo, acqua e aria, che può danneggiare ecosistemi e la salute umana. Per questo motivo, la gestione e il trasporto di rifiuti è regolamentato dal diritto europeo e dal diritto internazionale.
A livello internazionale il trasporto transfrontaliero dei rifiuti è disciplinato dalla Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e dalla Decisione del Consiglio dell’Ocse C(2001)107/Final (entrata in vigore nel 2002) sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero.
A livello europeo, fino al 21 maggio 2026, la materia è invece governata dal Regolamento n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 che si basa su principi e procedure simili a quanto previsto nella Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989.
Pertanto, i richiedenti che intendono esportare rifiuti in un paese membro dell’unione europea devono osservare anche il regolamento di cui sopra (in vigore dal 12 luglio 2006).
Il 21 maggio 2026 entrerà in vigore il nuovo regolamento voluto dall’Ue (Regolamento n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024.), il quale, oltre a modificare i regolamenti (UE) n. 1257/2013 (riciclaggio navi) e n. 2020/1056 (informazioni sul trasporto merci), ha provveduto ad abrogare anche il precedente Regolamento (CE) n. 1013/2006).
Attualmente, quindi, a livello europeo continuerà ad applicarsi il Regolamento da ultimo citato. Dal 21 maggio 2026 in poi troverà applicazione il Regolamento n. 2024/1157 che introduce nuove regole per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti.
Nel testo di tale Regolamento, viene previsto il divieto di spedizione di tutti i rifiuti UE destinati allo smaltimento verso paesi Ue e extra Ue, tranne in casi limitati, autorizzati e debitamente giustificati. Inoltre, vengono vietate le esportazioni di rifiuti pericolosi dell’UE verso Paesi non Ocse.
Quindi, la norma a tutt’oggi applicabile consente la spedizione transfrontaliera di rifiuti destinati allo smaltimento salva la possibilità, per le autorità competenti di destinazione e di spedizione, di sollevare obiezioni motivate entro un termine determinato (cfr. art. 11 Reg. CE n.2006/1013).
Invece, la norma, applicabile a partire dal 21 maggio 2026, prevede il divieto generale di spedire qualsiasi tipologia di rifiuti se destinati allo smaltimento (art. 4 co.1 Reg. UE 2024/1157), salvo il caso in cui le autorità competenti di destinazione e spedizione rilascino l’autorizzazione a fronte della verifica della sussistenza di tutti i presupposti elencati dall’art. 11 del Reg. UE 2024/1157).
Importante notare che, a partire dal 21 maggio 2026, per poter esportare rifiuti destinati allo smaltimento, il notificatore dovrà dimostrare (tra le molte altre cose) tutte le seguenti circostanze: i rifiuti non possono essere recuperati in modo tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile o devono essere smaltiti a causa di obblighi giuridici a norma del diritto dell’Unione o di quello internazionale; i rifiuti non possono essere smaltiti in modo tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile nel paese in cui sono stati prodotti; la spedizione pianificata o lo smaltimento pianificato è conforme alla gerarchia dei rifiuti e ai principi di prossimità e autosufficienza, come stabilito dalla direttiva 2008/98/Ce, e i relativi rifiuti sono gestiti in modo ecologicamente corretto (ovvero il loro smaltimento garantisca il rispetto degli obblighi di protezione della salute umana, del clima e dell’ambiente considerati equivalenti a quelli previsti dalla normativa UE).
Stando così le cose, risulta forte e fondato il sospetto che, a seguito delle modifiche intervenute, i rifiuti provenienti dalla bonifica del sito di interesse nazionale (Sin) “Crotone-Cassano-Cerchiara” non potranno più essere smaltiti fuori dalla Calabria.
L’obiettivo dichiarato del nuovo Regolamento UE è quello di proteggere la salute umana e l’ambiente dagli effetti negativi derivanti dalla generazione, dai movimenti transfrontalieri e dalla gestione dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti.
Per cui, al fine di proteggere “l’ambiente e la salute pubblica”, anche i rifiuti provenienti dal Sin di “Crotone Cassano-Cerchiara” devono essere recuperati in uno degli impianti idonei più vicini al luogo di produzione o raccolta degli stessi.
Immaginate, infatti, cosa potrebbe succedere a lungo andare se si continuasse a trasportare fuori regione rifiuti pericolosi derivanti dalla bonifica del SIN di cui sopra, come ad esempio il Tenorm (technologically enhanced naturally occurring radioactive materials) che è un materiale che presenta una concentrazione di radioattività maggiore della media delle stesse tipologie di materiali.
Considerate anche che i centri per la raccolta dei rifiuti speciali spesso sono a centinaia di chilometri dal luogo di produzione, se non addirittura all’estero e quindi, a livello ambientale, si rischia l’inquinamento di suolo, aria e falde acquifere, con danni a lungo termine per gli ecosistemi.
A dire il vero già prima dell’intervento del nuovo Regolamento (UE) 2024/1157 veniva fermamente sostenuto che l’applicazione dei principi di prossimità e autosufficienza comporta anche il divieto di spedizione transfrontaliera dei rifiuti speciali, così come previsto dal Regolamento UE n. 1013/2006.
Inoltre, la Corte Cost., con sentenza 14 dicembre 2002, n°505 aveva già sostenuto che “…il principio dell’autosufficienza locale nello smaltimento dei rifiuti in ambiti territoriali ottimali vale, ai sensi dell’art. 5, comma 3, lettera a) del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, per i soli rifiuti urbani non pericolosi e non anche per altri tipi di rifiuti, per i quali vige invece il diverso criterio della vicinanza di impianti di smaltimento appropriati, per ridurre il movimento dei rifiuti stessi, correlato a quello della necessità di impianti specializzati per il loro smaltimento, ai sensi della lettera b) del medesimo comma 3: a siffatto criterio sono stati ritenuti soggetti i rifiuti speciali (definiti dall’articolo 7, commi 3 e 4), sia pericolosi (sentenza n. 281 del 2000) che non pericolosi (sentenza n. 335 del 2001).
Anche sulla base di questi principi si era mosso il Prof. Gen. di Brigata (ris) della Guardia di Finanza Emilio Errigo, il quale, vista l’inerzia delle amministrazioni interessate, ha deciso di emanare immediatamente l’ordinanza n. 1/2025.
Comunque sia, è certo che, a partire dal 21 maggio 2026, “le spedizioni di tutti i rifiuti destinati allo smaltimento sono vietate” (art. 4 del Regolamento UE 2024/1157).
Quindi, sulla base di quanto sopra, dovrebbe riconoscersi “che, dal maggio 2026, il Regolamento UE 2024/1157) renderebbe impossibile spedire rifiuti pericolosi in altri Stati membri, ostacolando il completamento della bonifica” (cfr: Eni Rewird).
E’ necessario tuttavia osservare che il citato Regolamento precisa che le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento sono consentite soltanto in casi eccezionali in cui siano soddisfatte determinate condizioni.
Per cui nel caso di specie, prima del 21 maggio 2026, esiste l’obbligo di accertarsi che i rifiuti derivanti dagli interventi di bonifica dell’ex area industriale di Crotone “non possono essere recuperati in modo tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile o devono essere smaltiti a causa di obblighi giuridici a norma del diritto dell’Unione o di quello internazionale” (sul punto si rinvia alla risposta data da Jessika Roswall a nome della Commissione europea in data 30.07.2025).
Inoltre, esiste l’obbligo di accertarsi che “i rifiuti non possono essere smaltiti in modo tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile nel paese in cui sono stati prodotti”. Non esistendo queste condizioni, l’esportazione di rifiuti non potrà più realizzarsi.
E questo, a ben vedere, vale non solo per il Sin di “Crotone-Cassano-Cerchiara”, ma anche per l’esportazione di rifiuti – pericolosi e non – prodotti all’interno di uno Stato e trasferiti verso il nostro Stato.
Per quanto concerne invece lo spostamento all’interno dello Stato membro troverà applicazione l’art. 36 del Regolamento (UE) 2024/1157 il quale stabilisce che “Ciascuno Stato membro istituisce un regime appropriato di sorveglianza e controllo del trasporto di rifiuti che ha luogo esclusivamente all’interno della sua giurisdizione nazionale” e che “lo Stato membro informa la Commissione del proprio regime di sorveglianza e controllo del trasporto di rifiuti. La Commissione ne informa gli altri Stati membri”.
A quanto pare, quindi, gli spostamenti di ambito nazionale dei rifiuti, sebbene consentiti, dal 21 maggio 2026 saranno sottoposti a sorveglianza e a controlli più penetranti.
In futuro, le nuove regole permetteranno anche di combattere più facilmente la criminalità legata ai rifiuti all’interno dello Stato membro dell’UE.
Questa è una vera vittoria per le prossime generazioni.
Diamo tempo al tempo, se ci va (tratto da una canzone contenuta nell’album Vecchio realizzato dal gruppo musicale Thegiornalisti).
Speriamo bene. (gma)







