di BIANCO UGO – Nel quadro normativo della previdenza pubblica l’art. 24 della legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (c.d. riforma Fornero) ha ridisegnato le nuove regole per l’accesso alle pensioni dei lavoratori privati e parte del settore pubblico. La più importante novità introdotta da questa norma è il metodo contributivo per determinare la quota di pensione.
A questo proposito, prima di illustrare i requisiti della pensione anticipata, è necessario fare un breve accenno ai vari modi di calcolo della stessa. Stabiliti dalla legge 335/95 (c.d. Riforma Dini), in vigore dal 01 gennaio 1996, sono tre e variano a seconda dell’anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995. Il primo è definito sistema di “calcolo retributivo”, applicabile ai lavoratori con almeno 18 anni di contributi prima del 31 dicembre 1995 e basato sulla media degli stipendi degli ultimi anni di lavoro.
Il secondo è il sistema di “calcolo misto”, utilizzato per i lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 con cui si determina la quota di pensione con l’applicazione del sistema retributivo sui contributi ante 1996, mentre a quelli post 1996 si applica il sistema contributivo. Il terzo è il sistema di “calcolo contributivo” applicato ai lavoratori assunti dal 01 gennaio 1996, senza nessuna contribuzione versata prima del 1996. In questo caso quanto più cospicuo sarà il montante contributivo, tanto più alta sarà la rata di pensione. Nel caso di chi ha più di 18 anni di contributi versati al 31 dicembre 1995, al raggiungimento dei requisiti pensionistici, quest’ultimo metodo si applica in “pro-quota” sui soli contributi versati dal 01/01/2012.
Ma qual’è oggi l’età per la pensione di anticipata ordinaria? Si può ottenere questo trattamento pensionistico prima della pensione di vecchiaia, se i beneficiari, lavoratori e le lavoratrici iscritte alla previdenza pubblica obbligatoria, fino al 2026, maturano rispettivamente un’anzianità assicurativa di 42 anni e 10 mesi (Uomo) e 41 anni e 10 mesi (donna) più tre mesi di finestra mobile, indipendentemente dall’età. Il requisito contributivo può essere soddisfatto anche in regime di cumulo (art. 1, co. 239 e ss. L. n. 228/2012 come modificato con la L. n. 232/216, vale a dire, ai soli fini del diritto a pensione, la contribuzione accreditata presso gestioni diverse, comprese le casse professionali. I caso di pensione anticipata dei dipendenti pubblici o privati è necessario che alla data della domanda sia cessata l’attività lavorativa. Solo dopo la liquidazione della prestazione, sarà possibile intraprendere un nuovo lavoro dipendente.
Lo stabilisce il decreto legge 112 del 2008 che prevede la piena cumulabilità tra i due redditi. Mentre, chi svolge un lavoro autonomo può continuare a lavorare senza interrompere la propria attività. Ma quando decorre la pensione anticipata ordinaria? Chi matura il requisito contributivo dal 31 gennaio 2019 in poi, ai sensi del decreto n° 4 del 28 gennaio 2019, ha diritto alla prima rata di pensione dopo tre mesi dalla maturazione dei requisito predetto, tenuto conto delle disposizioni vigenti nella gestione in cui viene liquidata la pensione.
La finestra mobile non si applica a chi ha maturato il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2018. Per il personale scolastico la decorrenza della pensione anticipata è il 1 settembre dell’anno di maturazione. (bu)
[Bianco Ugo è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi]