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PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: L'indennità di frequenza

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: L’indennità di frequenza

di UGO BIANCOL’indennità di frequenza è una prestazione economica erogata mensilmente dall’Inps a seguito della formulazione di una apposita richiesta. Essa è stata introdotta dalla legge 289/1990 con l’obiettivo di fornire un sostegno economico ai minori disabili per l’inserimento scolastico e sociale. 

Quali sono i requisiti dei beneficiari? Età inferiore ai 18 anni; Disabilità riconosciuta dalla commissione medica competente dell’Inps per persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età oppure una riduzione delle proprie capacità uditive superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore, considerando le frequenze 500, 1200 e 2002 hertz (ipoacusia); Frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido oppure centri di riabilitazione o formazione professionale pubblici o privati convenzionati con finalità di reinserimento sociale; Frequenza di centri ambulatoriali diurni o semi residenziali pubblici o privati convenzionati, qualificati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione; Avere un reddito non superiore ai limiti stabiliti annualmente; Cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria con permesso di soggiorno da almeno un anno (art. 41 TU immigrazione); Residenza stabile ed abituale in Italia.

Quando non spetta? L’indennità di frequenza è incompatibile: Nei periodi di ricovero continuativo; Percezione dell’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili; Percezione dell’indennità di accompagnamento prevista per i ciechi totali; Riconoscimento dell’indennità di comunicazione per i sordi prelinguali.

Quanto spetta?

La prestazione viene pagata dall’Inps durante tutto il periodo di frequenza. L’art. 2 comma 3 della legge 289/90 stabilisce “La concessione dell’indennità mensile di frequenza è limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza”.

Per l’anno 2023 l’importo mensile è € 313,91 ed il limite reddituale annuo personale non deve essere superiore a € 5.391,88 

Come fare domanda?

Le fasi necessarie per ottenere la prestazione suddetta si possono così sintetizzare: Richiedere un certificato telematico al medico di base attestante le condizioni di disabilità; Presentare domanda on line entro 90 giorni dal rilascio del certificato medico ed attendere che il minore venga convocato ad una visita medica di accertamento, effettuata da una specifica commissione medica Inps. Ricevere il verbale medico di riconoscimento dove sarà indicato il riconoscimento dello stato invalidante oppure il diniego. In quest’ultimo caso è possibile proporre ricorso legale entro 6 mesi dalla notifica. 

Cosa fare al raggiungimento dei 18 anni del disabile?

Al compimento della maggiore età il disabile, già titolare dell’indennità di frequenza, può fare richiesta per ricevere l’assegno mensile di invalidità o la pensione di inabilità civile. A tal proposito si richiama l’art. 25 comma 5 del decreto legge n° 90/2014 che stabilisce come il minore, sei mesi prima della maggiore età, può presentate una nuova istanza per consentire all’Inps l’assegnazione in una nuova prestazione, prevista per gli invalidi maggiorenni, liquidata in modo provvisorio fino al completamento dell’iter della predetta istanza. Non è obbligatorio presentare un nuovo certificato medico. Se verrà riconfermato lo stato invalidante e saranno soddisfatti i requisiti socio-economici previsti dalla legge, mensilmente e per 13 mensilità si avrà diritto a € 313,91 in caso di invalidità parziale (dal 74 % al 99 %), mentre gli invalidi civili totali (100 %) possono percepire fino a € 660,79 a seguito dell’attribuzione della maggiorazione sociale (aumento al milione). (ub)

[Ugo Bianco è Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]