di UGO BIANCO – Nell’ultima parte dedicata alla ricongiunzione contributiva voglio citare alcuni obblighi amministrativi che il richiedente deve rispettare per completare il trasferimento dei contributi. L’istituto, l’Ente o la Cassa Previdenziale dei professionisti, dopo aver istruito la pratica, emette un provvedimento di accoglimento o una reiezione.
Nel primo caso, nell’atto sono indicati i periodi contributivi trasferibili, la loro validità per il diritto e per la misura della pensione, e le modalità di pagamento in unica soluzione o rateale. Entro 60 giorni dalla ricezione, l’interessato ne deve confermare l’accettazione, altrimenti viene considerato rinunciatario. Qual’ora si decide di accettare l’onere, si può pagare in una sola soluzione oppure a rate. In ogni caso, questa scelta determina la irrevocabilità del trasferimento dei contributi. Qual’ora non si assolve al pagamento di tutta la somma accettata, l’istituto diffida l’assicurato. Viene attua la risoluzione per inadempimenti e si procede alla restituzione della somma versata. Non è prevista la liquidazione di interessi.
Nel secondo caso, parliamo di reiezione, quando viene certifica l’impossibilità di ricongiungere i contributi. Non è molto frequente, ma può accadere. In questa circostanza, con una motivazione valida, si può proporre ricorso amministrativo. Ai liberi professionisti, iscritti o che lo sono stati, alle casse previdenziali delle categoria, è ammessa la possibilità di trasferire in contributi previdenziali in una sola gestione ed ricevere una sola pensione.
Con la legge 45 del 5 marzo 1990 il legislatore ha stabilito che si possono ricongiungere le diverse posizioni assicurative e i contributi previdenziali versati nelle casse dei liberi professionisti. Esistono due tipologie di trasferimento. In primo luogo, l’articolo 1 comma 1 della citata norma, consente al lavoratore dipendente pubblico o privato e agli autonomo di trasferire i contributi versati da professionista nella gestione previdenziale obbligatoria a cui è iscritto all’atto della domanda. In secondo luogo, viceversa, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 è data la possibilità al libero professionista, che esercita una attività professionale e regolarmente iscritto alla cassa previdenziale di riferimento, di ricongiungere verso quest’ultima tutti i contributi versati da lavoratore dipendente pubblico e privato oppure autonomo.
È ammessa la richiesta formulata dai superstiti, ma necessariamente da presentare entro due anni dal decesso dell’assicurato. Una volta inoltrata l’istanza, per gli effetti degli articoli sopra citati, entro 60 giorni la gestione previdenziale verso cui si vuole confluire tutta la contribuzione, fa richiesta ai vari fondi di trasmettere tutto i dati necessari per la costituzione di una sola posizione assicurativa ed il relativo onere. Il tempo previsto per assolvere a quest’ultimo adempimento è di 90 giorni. Dalla domanda, trascorsi massimo 180 giorni, viene emesso un provvedimento con cui si comunica all’interessato l’ammontare da versare, i periodi ricongiungibili e la possibile rateizzazione dell’onere.
[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]