di ERNESTO MANCINI – E ora cosa succede dopo che la Corte Costituzionale con sentenza n. 192 del 14 novembre 2024 ha dichiarato illegittime e, perciò, cancellato molte norme della legge Calderoli sull’autonomia regionale differenziata?
La stragrande maggioranza dei costituzionalisti parlano di avvenuta demolizione della legge nelle sue norme più significative al punto che ora si discute se ancora sia ammissibile svolgere il referendum per la sua abrogazione totale posto che la legge, nel suo impianto originario e nei suoi princìpi ispiratori, non esiste più. Sul punto si può osservare quanto segue.
1) L’iter per i giudizi di legittimità e ammissibilità del referendum.
Saranno la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale a decidere sul referendum, sia pure con due distinti ruoli: alla prima spetta un giudizio di legittimità, alla seconda un giudizio di ammissibilità. Vediamo in che senso.
1.1) Corte di Cassazione: giudizio di legittimità
Secondo l’art. 32 della legge n. 352 del 25.7.1970 che detta la disciplina dei referendum, la Corte di Cassazione, dopo avere accertato con propria ordinanza che le firme per la richiesta di referendum sono regolari per numero e conformità e dopo avere stabilito, sentiti i promotori, la denominazione del referendum da riprodurre nelle schede di votazione, trasmette il tutto alla Corte Costituzionale per il giudizio di ammissibilità. Infatti, una richiesta di referendum potrebbe essere legittima sotto il profilo degli adempimenti di legge (regolarità di almeno 500 mila firme, presentazione entro i termini di legge della richiesta, ecc.) ma la sua ammissibilità, cioè il fatto che il referendum possa svolgersi, è affidata alla Corte Costituzionale.
L’ordinanza della Cassazione sulla legittimità del referendum dovrà essere trasmessa al Presidente della Corte Costituzionale entro il prossimo 15 dicembre c.a. e cioè nei prossimi giorni. Non vi sono dubbi che ciò avverrà.
1.2) Corte Costituzionale: giudizio di ammissibilità
Il Presidente della Corte Costituzionale, ricevuta l’ordinanza della Corte di Cassazione, fissa entro il 20 gennaio l’udienza per la deliberazione sulla ammissibilità nominando, tra i giudici costituzionali, un relatore. La sentenza che ammette o rigetta l’ammissibilità del referendum deve essere pubblicata entro il 10 febbraio successivo e deve essere formalmente trasmessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed all’Ufficio Centrale della Cassazione per il referendum. Si tratta di termini massimi sicché il procedimento può concludersi anche prima.
1.3) indizione del referendum con decreto Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri
Ricevuta la sentenza di ammissibilità pronunciata dalla Corte Costituzionale il Presidente della Repubblica indice il referendum