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PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: L'ipopensione, uno strumento di prepensionamento

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: L’isopensione, uno strumento di prepensionamento

di UGO BIANCOL’isopensione è uno strumento di prepensionamento introdotto dalla legge 92 del 28 giugno 2012 (Legge Fornero) e prorogata fino al 2026 con il decreto Milleproroghe 2023. Consente ai lavoratori dipendenti di aziende con più di 15 unità di anticipare la pensione rispetto ai requisiti ordinari. Gli interessati, in condizioni di esubero, devono essere assunti a tempo indeterminato e maturare i requisiti pensionistici entro 7 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Per attuare questa opportunità, l’azienda deve sottoscrivere con le organizzazioni sindacali un accordo che stabilisce la modalità ed il numero dei lavoratori ammessi al programma di esodo. In caso di licenziamento collettivo, ai sensi dalla legge 223/199, è obbligatorio determinarsi alla stessa maniera. L’accordo non è valido per raggiungere i requisiti della pensione in quota 100, 102 e 103. Nel 2024 un dipendente privato che decide di sfruttare il massimo scivolo di sette anni, può aderire all’isopensione con 60 anni e 4 mesi di età, senza aspettare al 2031, quando decorrerà la pensione di vecchiaia, prevista a 67 anni e 4 mesi d’età.

In questo scenario, l’azienda è responsabile del finanziamento dell’Isopensione, poiché si impegna a trasferire risorse finanziarie all’Inps necessarie per il pagamento mensile dei fruitori della misura. Oltretutto, è previsto l’accredito della contribuzione previdenziale (c.d. contribuzione correlata), la cui quantificazione si basa sulla retribuzione media mensile ai fini previdenziali e l’aliquota di finanziamento del fondo di categoria. Ad esempio, nel caso di lavoratori privati è del 33%.

Per ulteriori dettagli sulla determinazione della contribuzione si possono consultare i messaggi Inps 3096/2015, 4704/2015, 5804/2015 e 4095/2016. A tutelare i dipendenti da un’eventuale insolvenza, l’azienda è obbligata a presentare all’Inps una fidejussione bancaria. Per inadempienza oltre i 180 giorni, l’istituto può incassare l’intera fidejussione e continuare ad erogare il trattamento pensionistico. Tuttavia, se il garante non liquida la fidejussione, verrà interrotto il rateo e di conseguenza la contribuzione. 

Come fare domanda? 

Per attuare il piano di esodo isopensione il datore di lavoro deve compilare il modulo SC77 previsto dall’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, legge 28 giugno 2012, n. 92. In esso va incluso il programma di prepensionamento, l’elenco dei lavoratori interessati e il relativo accordo aziendale.

Quando fare domanda?

A seguito della comunicazione di accettazione della garanzia fideiussoria, il datore di lavoro trasmette alla sede Inps, competente per residenza del lavoratore, la richiesta di isopensione per ogni singolo addetto. Sottoscritta dal lavoratore e dal legale rappresentante dell’azienda, deve essere redatta utilizzando il  modulo AP97.

[Ugo Bianco è presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]