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PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Opzione Donna 2023

PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Opzione Donna 2023

di UGO BIANCOAnche nel 2023 le donne lavoratrici possono accedere alla pensione anticipata attraverso la scelta della cosiddetta Opzione Donna.

È quanto ha stabilito l’articolo 1 comma 292 della legge di Bilancio n° 197/2023 che sancisce la modifica dell’art. 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4. Istituita in via sperimentale con la legge di bilancio del 2005, ha permesso a chi maturava 35 anni di contributi, non figurativi e 58 anni d’età da dipendente, (59 per le lavoratrici autonome) di andare in pensione, con un assegno mensile calcolato esclusivamente con il sistema contributivo.

Ovviamente più penalizzante dal punto di vista economico, rispetto al quello misto. Attualmente il legislatore, ha mantenuto lo stesso regime di liquidazione, ma, con condizioni più stringenti, permette di anticipare la prestazione quando si arriva ad un’anzianità contributiva minima di 35 anni, con esclusione della figurativa, ed almeno 60 anni d’età. Inoltre, come esplicitato dall’Inps, con la circolare del 6 marzo 2023 n. 25, occorre trovarsi almeno una delle seguenti condizione soggettiva entro e non oltre il 31 dicembre 2022: 

  • Assistere, in modo continuativo e da almeno sei mesi il coniuge, il componente dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con riconoscimento dell’handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992. In alternativa assistere, con le stesse modalità, un parente o un affine di secondo grado, convivente, quando i genitori, il coniuge e l’altro membro dell’unione civile del disabile ha compiuto l’età di 70 anni o che sia affetto da patologie invalidanti, sia deceduto o manca;
  • Avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalla commissione Inps, con punteggio minimo del 74%;
  • Essere lavoratrici dipendenti oppure licenziate da imprese che alla data del 01/01/2023 o successivamente sono interessate dall’apertura di un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale;

Occorre ribadire che per le lavoratrici del punto A la convivenza è garantita quando si ha la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, ma anche in interno diversi. Mentre, i sei mesi di assistenza alle persone con disabilità devono essere necessariamente continuativi. Ricordiamo che lo status di disabile è riconosciuto dalla commissione medica dell’Inps e decorre dalla data di definizione del verbale di accertamento. In caso di sentenza o di accertamento tecnico, la disabilità è riconosciuta dalla data della sentenza o del decreto di omologa, eccetto la decisione del giudice che faccia esplicitamente decorrere il requisito da una data anteriore. 

A proposito della lavoratrici al punto C è necessario che il tavolo di confronto, istituito per affrontare le problematiche connesse alla crisi aziendale, deve essere esistente alla data della presentazione della pensione; mentre per chi risulta già licenziata, la cessazione del rapporto di lavoro deve essere stata intimata nel periodo compreso la l’apertura e la chiusura delle trattative e non aver iniziato una nuova attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato. 

Sempre in vigore da quest’anno, dobbiamo ricordare che l’età minima di 60 anni può subire una riduzione di 1 o 2 anni a seconda se la lavoratrice ha 1 o più figli. Ad un solo figlio corrisponde l’età di 59 anni, mentre con 2 o più figli, l’età anagrafica di abbassa a 58. Per le lavoratrici del punto C la riduzione si applica anche in assenza di figli. In ultimo, ma non per questo di minore importanza, va ricordata la decorrenza dell’assegno pensionistico. Le lavoratrici dipendenti iniziano a ricevere il primo pagamento, trascorsi dodici mesi dalla maturazione dei requisiti, mentre le autonome lo riceveranno dopo 18 mesi dal perfezionamento delle condizioni di accesso.

Per concludere, vorrei mettere i risalto come questa opportunità previdenziale, che presenta vantaggi e criticità, va presa in esame singolarmente caso per caso, a seconda delle proprie esigenze e condizioni lavorative, poiché consente di ricevere un importo mensile minore al quello calcolato con il regime retributivo e misto. (ub)

[Ugo Bianco è presidente Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]